Sentenza n. 1900/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Lavoro, n. 710/2021, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.000,00 per spese legali, oltre accessori e interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, avvocato distrattario delle spese legali, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 710/2021, pubblicata il 23 novembre 2021, notificata al Ministero il 9 febbraio 2022 e passata in giudicato. Deduceva che, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva pagato i € 2.000,00 liquidati, oltre accessori di legge e interessi legali. Ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero ha riferito che la sentenza non era stata notificata all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e che il procedimento di liquidazione era ancora in corso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha accertato che il titolo era esecutivo, era stato notificato presso la sede reale del Ministero, era passato in giudicato e che il termine di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha chiarito che la mancata notificazione all’Ufficio Scolastico Regionale, mera articolazione periferica delegata al pagamento, non incide sull’obbligo del Ministero soccombente né sul decorso del termine: spetta al Ministero trasmettere tempestivamente il titolo al funzionario competente, non al creditore notificare anche all’ufficio interno. Ha ordinato al Ministero di pagare € 2.000,00 oltre accessori di legge entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di subdelega, da attivare entro i successivi 60 giorni; nessun compenso è dovuto al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Ha respinto la domanda di astreinte, poiché la nomina del commissario ad acta è già idonea ad assicurare l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre restituzione del contributo unificato, spese generali al 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L’ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento degli obblighi imposti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
la sentenza ottemperanda risulta notificata presso la sede reale dell’Amministrazione in epigrafe ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e], del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva)
La notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione è idonea ai fini dell’esecuzione; le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità della formula esecutiva.
è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996
L’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione può essere intrapresa dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso, tale termine risultava decorso.
la sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio da parte ricorrente.
Il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire è stato comprovato mediante il certificato previsto dall’art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
La sentenza di condanna di primo grado è infatti provvisoriamente esecutiva sin dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 282 cod. proc. civ.
La sentenza di condanna di primo grado è provvisoriamente esecutiva dalla pubblicazione; la mancata notificazione a un ufficio interno dell’amministrazione non sospende né elimina l’obbligo di pagamento del Ministero soccombente.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Deve invece essere respinta la domanda di applicazione della penalità di mora (c.d. astreinte) ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in quanto la nomina del commissario ad acta, prevista per il caso di ulteriore inerzia, permette già di assicurare l’esecuzione del giudicato.
La penalità di mora può essere negata quando la nomina del commissario ad acta, prevista per l’ipotesi di persistente inerzia, è già idonea ad assicurare l’esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- L’ottemperanza può essere proposta per ottenere l’adempimento degli obblighi posti a carico di una pubblica amministrazione da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
- Quando il titolo esecutivo è notificato all’amministrazione soccombente, la mancata notificazione anche a un suo ufficio periferico o articolazione interna non esclude l’obbligo di pagamento né impedisce il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione: l’amministrazione deve trasmettere il titolo al funzionario incaricato dell’adempimento.
- La sentenza di condanna di primo grado è provvisoriamente esecutiva dalla pubblicazione; ai fini dell’ottemperanza, il passaggio in giudicato costituisce comunque presupposto verificabile mediante la relativa attestazione.
- La penalità di mora può essere respinta quando, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta assicura già un rimedio adeguato all’esecuzione del giudicato.
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