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Sentenza

Sentenza n. 1919/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento in data 19 settembre 2025, notificato in data 15 gennaio 2026, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, rilasciato al ricorrente dalla Questura di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 286/1998.

Giustizia amministrativa202600470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato nel settore dello spettacolo, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. l), d.lgs. 286/1998

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia il 2 maggio 2022 con visto e nulla osta per lavoro subordinato nel settore circense, aveva chiesto il 15 giugno 2023 il rinnovo e la conversione del titolo in un permesso ordinario per lavoro subordinato. Dopo il preavviso di rigetto del 18 novembre 2024, fondato sulla non convertibilità del titolo originario, la Questura ha respinto l’istanza con provvedimento del 19 settembre 2025, notificato il 15 gennaio 2026. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 per omessa considerazione della durata del soggiorno e dell’integrazione sociale e lavorativa, documentata da rapporto di lavoro, contribuzione, buste paga e sistemazione abitativa; violazione degli artt. 22 e 27 d.lgs. 286/1998 e difetto di istruttoria per non avere attribuito rilievo alla stabile attività lavorativa sopravvenuta; eccesso di potere e violazione di legge per la durata del procedimento, che avrebbe ingenerato affidamento; difetto di istruttoria e irragionevolezza per la contraddizione tra l’ingresso regolare e la successiva impossibilità di stabilizzare la posizione, nonostante un contratto a tempo indeterminato; violazione dell’art. 8 CEDU, poiché il diniego avrebbe inciso sproporzionatamente sulla vita privata e sui legami sociali e professionali, in assenza di pericolosità sociale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisiva la disciplina speciale applicabile al titolo ottenuto fuori quota ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. l), d.lgs. 286/1998: il titolo può essere rinnovato soltanto in costanza del medesimo rapporto di lavoro e non è convertibile in un diverso permesso; cessato il rapporto originario, il nulla osta non può essere utilizzato per un nuovo impiego. Il diniego è quindi atto dovuto, senza margini di discrezionalità sulla convertibilità. Ha respinto congiuntamente i primi, secondo e quarto motivi: l’integrazione, la buona condotta, la posizione contributiva e il nuovo rapporto di lavoro, anche a tempo indeterminato, non superano il divieto normativo né sono elementi da comparare discrezionalmente; la disciplina speciale dell’ingresso giustifica il collegamento del titolo alla specifica attività e impedisce che un rapporto successivo eluda il divieto. Ha respinto il terzo motivo: il mero decorso del tempo non consolida una posizione incompatibile con la legge e non genera affidamento tutelabile, anche perché la non convertibilità era indicata nel nulla osta ed era stata ribadita nel preavviso di rigetto del 18 novembre 2024. Ha respinto il quinto motivo: l’art. 8 CEDU può comprendere le relazioni sociali e professionali, ma non conferisce un diritto alla conversione in deroga alle condizioni nazionali; il diniego discende dal regime del titolo e non da una valutazione negativa dell’integrazione o della pericolosità. Spese compensate di fatto, con nulla disposto sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione. La precedente domanda cautelare era stata respinta con ordinanza non appellata.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 1, lett. l), d.lgs. 286/1998

    La fattispecie ricade, pertanto, nella disciplina speciale sopra richiamata, la quale, da un lato, consente il rinnovo del nulla osta e del permesso di soggiorno soltanto in costanza del medesimo rapporto di lavoro e, dall’altro, esclude espressamente tanto l’utilizzabilità del nulla osta per un nuovo rapporto di lavoro quanto la conversione del permesso di soggiorno in un titolo diverso.

    Il titolo rilasciato per lavoro presso circhi o spettacoli viaggianti è soggetto a un regime speciale: il rinnovo presuppone la permanenza dello stesso rapporto di lavoro e non è consentito convertirlo in un titolo ordinario per un diverso settore.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. 286/1998

    L’art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 preclude, infatti, ai lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività subordinata nel settore dello spettacolo il mutamento del settore di attività e della qualifica di assunzione, mentre l’art. 40, comma 23, del d.P.R. n. 394 del 1999 esclude espressamente che il nulla osta possa essere utilizzato, una volta cessato il rapporto originario, per un nuovo rapporto di lavoro.

    L’autorizzazione al lavoro nello spettacolo vincola il lavoratore al settore e alla qualifica per cui è stata rilasciata e non consente di usare il nulla osta per instaurare un diverso rapporto dopo la cessazione di quello originario.

  • art. 40, comma 23, d.P.R. 394/1999

    La fattispecie ricade, pertanto, nella disciplina speciale sopra richiamata, la quale, da un lato, consente il rinnovo del nulla osta e del permesso di soggiorno soltanto in costanza del medesimo rapporto di lavoro e, dall’altro, esclude espressamente tanto l’utilizzabilità del nulla osta per un nuovo rapporto di lavoro quanto la conversione del permesso di soggiorno in un titolo diverso.

    Per i titoli rilasciati nei casi particolari di ingresso per lavoro, il rinnovo è ammesso in costanza dello stesso rapporto, mentre la cessazione del rapporto impedisce di riutilizzare il nulla osta per un nuovo impiego e il permesso non può essere convertito, salvo le eccezioni espressamente previste.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La stabilità dell’attuale rapporto di lavoro, la posizione contributiva, la buona condotta e, più in generale, il percorso di integrazione sociale e professionale del ricorrente non sono elementi idonei a superare il divieto di conversione posto dalla disciplina speciale innanzi richiamata.

    La valutazione dell’inserimento sociale e lavorativo non consente di superare un divieto normativo speciale che esclude a monte la conversione del titolo; tali elementi non impongono una comparazione discrezionale quando il rilascio del titolo è precluso dalla legge.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    È parimenti incontestato che, cessato il rapporto lavorativo per il quale era stato autorizzato l’ingresso, il ricorrente abbia instaurato rapporti di lavoro con soggetti diversi, operanti in altro settore, e abbia quindi chiesto il rinnovo e la conversione del titolo posseduto in un ordinario permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998.

    Il permesso ordinario per lavoro subordinato richiesto ai sensi dell’art. 22 non può essere ottenuto mediante conversione del titolo speciale non convertibile rilasciato per lavoro circense.

  • art. 8 CEDU

    La nozione di vita privata tutelata da tale disposizione può certamente comprendere le relazioni sociali e professionali sviluppate dall’individuo nel Paese di soggiorno. Da tale tutela non discende, tuttavia, un diritto alla conversione del titolo di soggiorno indipendentemente dalle condizioni alle quali l’ordinamento nazionale ne subordina il rilascio.

    La tutela della vita privata può comprendere i legami sociali e professionali sviluppati nel Paese ospitante, ma non attribuisce un diritto alla conversione del permesso in deroga alle condizioni previste dall’ordinamento nazionale.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro nei casi particolari di cui all’art. 27, comma 1, lett. l), d.lgs. 286/1998 è soggetto al regime speciale dell’art. 40, comma 23, d.P.R. 394/1999: può essere rinnovato soltanto in costanza del medesimo rapporto lavorativo e non può essere convertito in un permesso ordinario per un diverso rapporto o settore.
  • Quando la conversione di un titolo di soggiorno è esclusa da una disciplina speciale, l’integrazione sociale, la buona condotta, la posizione contributiva e la disponibilità di una nuova occupazione, anche stabile e a tempo indeterminato, non superano il divieto né impongono all’amministrazione una valutazione comparativa discrezionale.
  • Il mero decorso del tempo durante il procedimento non genera un affidamento giuridicamente tutelabile alla conversione di un titolo espressamente non convertibile, in particolare quando il destinatario era stato informato della preclusione dal nulla osta e dal preavviso di rigetto.
  • L’art. 8 CEDU può tutelare le relazioni sociali e professionali sviluppate nel Paese di soggiorno, ma non attribuisce di per sé il diritto alla conversione del permesso in contrasto con le condizioni e i divieti stabiliti dalla normativa nazionale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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