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Sentenza

Sentenza n. 1916/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dei provvedimenti in data 10 giugno 2026 con i quali la Prefettura di -OMISSIS- ha disposto l’archiviazione delle istanze di nulla osta al lavoro subordinato stagionale presentate dal datore di lavoro in favore dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202601568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti del 10 giugno 2026 di archiviazione delle istanze di nulla osta al lavoro stagionale, qualificati dal TAR come revoche dei nulla osta già rilasciati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratori stranieri)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, cittadini stranieri, avevano ottenuto nulla osta al lavoro stagionale tra gennaio e febbraio 2026, erano entrati in Italia nell’aprile 2026 con visti di 120 giorni ed erano stati assunti il 1° giugno 2026 con contratti di quattro mesi. La Prefettura ha archiviato le istanze il 10 giugno 2026 per la mancata trasmissione entro il termine di legge del contratto di soggiorno firmato digitalmente. I contratti sono stati sottoscritti il 15 giugno e trasmessi via PEC il 25 agosto 2026, ma la richiesta di disarchiviazione e di inoltro dei modelli 209 non ha avuto riscontro. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 3 d.P.R. 394/1999, 7 e 21-bis l. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria e l’eccesso di potere, sostenendo che le archiviazioni equivalevano a revoche lesive e che l’avvio del procedimento doveva essere comunicato anche ai lavoratori, così da consentire loro di dimostrare che il ritardo non era imputabile. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, contestando che la Prefettura avesse fatto derivare automaticamente la revoca dal mero superamento del termine di quindici giorni, senza accertare le cause del ritardo e la sua imputabilità ai lavoratori, mentre la trasmissione gravava sul datore di lavoro.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha accolto entrambi i motivi. Ha qualificato gli atti come revoche dei nulla osta, indipendentemente dalla denominazione di «archiviazione», poiché fondati sulla mancata trasmissione tempestiva del contratto. Ha ritenuto violato l’art. 7 l. 241/1990: il lavoratore straniero è destinatario diretto degli effetti del nulla osta e della sua revoca e deve quindi ricevere la comunicazione di avvio del procedimento, anche per poter rappresentare cause di forza maggiore o circostanze non imputabili. Ha escluso l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, perché l’esito non era predeterminato: la clausola dell’art. 22, comma 5-ter, impone di accertare l’imputabilità del ritardo. Ha inoltre stabilito che la mera inosservanza del termine non basta a giustificare la revoca: l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria sulle cause dell’omissione e individuare il soggetto cui è imputabile. Nel caso concreto la Prefettura non aveva svolto tale accertamento; dagli atti risultavano l’ingresso regolare dei lavoratori, la loro assunzione e l’onere del datore di lavoro di trasmettere telematicamente i contratti. La sottoscrizione e la trasmissione tardive e l’attuale situazione lavorativa dovranno essere valutate nel riesame. Il TAR ha annullato i provvedimenti, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, e ha condannato il Ministero dell’Interno a pagare ai ricorrenti in solido € 2.000,00 per spese, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    Dunque il fatto giuridicamente rilevante ai fini dell’esercizio del potere di revoca nei confronti del lavoratore non è - giova ribadirlo - la semplice inosservanza del termine, bensì la mancata trasmissione imputabile al lavoratore.

    La revoca del nulla osta non può fondarsi sul solo mancato rispetto del termine: occorre che la mancata trasmissione sia imputabile al lavoratore, restando escluse le cause di forza maggiore e le circostanze non imputabili.

  • art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Secondo l’art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, entro quindici giorni dall’ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivono il contratto di soggiorno e che tale documento, entro il medesimo termine, è trasmesso telematicamente, a cura del datore di lavoro, allo Sportello Unico per l’Immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

    Il contratto di soggiorno deve essere sottoscritto e trasmesso entro quindici giorni dall’ingresso; la trasmissione telematica è a cura del datore di lavoro, circostanza rilevante per l’accertamento dell’imputabilità del ritardo.

  • art. 7 l. 241/1990

    L’art. 7 della legge n. 241 del 1990 impone la comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, e tra questi soggetti dev’essere ricompreso il lavoratore straniero beneficiario del nulla osta, atteso che la revoca di tale atto incide direttamente sulla posizione giuridica che egli ha acquisito in forza del titolo precedentemente rilasciato e sulla conseguente possibilità di soggiornare e di svolgere attività lavorativa nel territorio nazionale.

    Il lavoratore straniero beneficiario del nulla osta è destinatario diretto degli effetti della sua revoca e deve ricevere la comunicazione di avvio del procedimento, anche quando il nulla osta sia stato richiesto dal datore di lavoro.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Proprio la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 22, comma 5-ter, impone all’Amministrazione di accertare le ragioni del ritardo e la sua imputabilità, sicché non è possibile affermare che l’esito del procedimento fosse integralmente predeterminato dalla mera inosservanza del termine.

    La mancata comunicazione di avvio non è neutralizzata dalla regola dei vizi formali non invalidanti quando la legge impone di valutare cause di ritardo e imputabilità, perché la partecipazione può incidere sull’esito del procedimento.

  • art. 60 c.p.a.

    Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ricorrendo tutte le condizioni ivi previste.

    Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 60 c.p.a.

Massime di principio

  • La revoca del nulla osta al lavoro per mancata tempestiva trasmissione del contratto di soggiorno richiede di accertare che il ritardo sia imputabile al lavoratore; la mera inosservanza del termine non è sufficiente, poiché la legge esclude la revoca quando il ritardo dipenda da forza maggiore o da circostanze non imputabili al lavoratore.
  • Il lavoratore straniero beneficiario del nulla osta è destinatario diretto degli effetti della sua revoca. L’Amministrazione deve pertanto comunicargli l’avvio del procedimento, anche quando la domanda di nulla osta sia stata presentata dal datore di lavoro, affinché possa rappresentare le circostanze rilevanti sull’imputabilità del ritardo.
  • Prima di revocare il nulla osta, l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria sulle cause della mancata o tardiva trasmissione del contratto di soggiorno e individuare a chi esse siano imputabili; la trasmissione telematica è un adempimento posto a carico del datore di lavoro.
  • La violazione dell’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento non è neutralizzata dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 quando la disciplina sostanziale impone un accertamento sull’imputabilità del ritardo e la partecipazione dell’interessato può introdurre elementi idonei a incidere sulla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoVizi formali non invalidanti

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