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Sentenza

Sentenza n. 1921/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento del diritto del ricorrente ad accedere e estrarre copia integrale di tutta la documentazione ufficiale relativa alla gestione della posizione in lista d’attesa per il trapianto di fegato della sorella, dott.ssa -OMISSIS-, nel periodo 2019-2024, così come richiesta con l’istanza di accesso trasmessa a mezzo pec in data 31 marzo 2026 all’Azienda Ospedale Università di -OMISSIS-; e per il conseguente annullamento del diniego parziale e/o del silenzio-inadempimento formatosi sulla predetta istanza di accesso; nonché per la condanna dell’Amministrazione ad esibire e rilasciare copia, entro un termine perentorio, di tutta la documentazione richiesta e non ancora consegnata e più specificamente: «i provvedimenti di immissione, sospensione, esclusione o riammissione, con le relative motivazioni; posizione occupata nella lista d’attesa per trapianto di fegato ed eventuali variazioni nel tempo; punteggi assegnati e loro eventuali aggiornamenti nel tempo; documenti e verbali relativi alla valutazione clinica, sospensioni temporanee o variazioni della posizione in lista; protocollo clinico applicato nel caso di specie e criteri adottati per la valutazione; segnalazioni al Centro Nazionale Trapianti o al Centro Regionale Trapianti del -OMISSIS-», con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento; in via subordinata, per la condanna dell’Amministrazione medesima a rilasciare una formale attestazione dirigenziale, puntuale e motivata, di inesistenza della documentazione richiesta e a trasmettere, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, l’istanza agli enti terzi competenti (Coordinamento Regionale Trapianti e Centro Nazionale Trapianti) per le categorie di documenti in relazione alle quali l’Azienda assume la non disponibilità o l’inesistenza materiale.

Giustizia amministrativa202601063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale e mancata ostensione integrale della documentazione richiesta sulla gestione della posizione della sorella nella lista d'attesa per trapianto di fegato dal 2019 al 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, quale fratello ed erede della paziente, aveva chiesto il 31 marzo 2026 l'accesso alla documentazione relativa alla sua posizione nella lista d'attesa per trapianto di fegato nel periodo 2019-2024. Dopo un primo riscontro dell'Azienda, il ricorrente ha ritenuto incompleta l'ostensione e ha domandato in giudizio, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., la consegna di atti di inserimento, sospensione, esclusione e riammissione, verbali multidisciplinari e valutazioni cliniche, documentazione oncologica, comunicazioni con il Coordinamento Regionale Trapianti e il Centro Nazionale Trapianti, protocolli e criteri applicati, cartelle cliniche e ogni altro documento ufficiale diverso dalle stampe riepilogative. Ha sostenuto che gli estratti del sistema informatico e le relazioni trasmesse fossero mere sintesi e non sostituissero gli atti presupposti; in subordine ha chiesto attestazioni specifiche di inesistenza e la trasmissione dell'istanza agli enti terzi competenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nel corso del giudizio l'Azienda ha progressivamente integrato il riscontro e ha attestato di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta e detenuta. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato, neppure mediante presunzioni o indizi, l'esistenza di ulteriori documenti: la registrazione nel sistema Donor Manager degli eventi relativi alla lista non implica necessariamente l'esistenza di distinti provvedimenti cartacei o di altri atti amministrativi. Le deduzioni circa documenti presupposti sono state considerate mere supposizioni, non idonee a superare la dichiarazione dell'Azienda. È stata respinta anche la richiesta subordinata: non sussiste un obbligo di produrre attestazioni negative separate per ogni categoria documentale dopo la dichiarazione formale di integrale ostensione; l'obbligo di trasmettere l'istanza agli enti competenti, previsto dall'art. 6, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, non riguarda documenti presso terzi la cui esistenza sia soltanto ipotizzata. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    il diritto di accesso può avere ad oggetto esclusivamente documenti effettivamente esistenti e nella disponibilità dell’Amministrazione richiesta: l’esistenza e la detenzione del documento costituiscono, infatti, il presupposto logico e ontologico della pretesa ostensiva.

    L'accesso documentale presuppone che il documento esista e sia nella disponibilità dell'amministrazione destinataria; non può essere ordinata l'ostensione di documenti soltanto ipotizzati.

  • art. 2697 c.c.

    Dunque l’esistenza del documento o la detenzione dello stesso da parte dell’Amministrazione destinataria dell’istanza di accesso costituisce un presupposto necessario per l’esercizio del diritto di accesso, ragion per cui, ai sensi dell’art. 2697 c.c., grava sul soggetto che esercita l’actio ad exhibendum l’onere di provare tale presupposto, fermo restando che l’onere della prova può essere assolto anche mediante presunzioni o elementi indiziari, ma non può risolversi in «mere supposizioni, semplici illazioni o astratte congetture».

    Chi agisce per ottenere l'esibizione deve provare l'esistenza o la detenzione del documento, anche mediante presunzioni o indizi; non bastano mere supposizioni o congetture.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 184/2006

    Tuttavia il ricorrente, pur richiamando la categoria delle comunicazioni intercorse con tali soggetti, non fornisce elementi idonei a dimostrare l’esistenza di comunicazioni ulteriori rispetto a quella già individuata e trasmessa dall’Azienda, la quale ha espressamente dichiarato che quest’ultima è l’unica esistente.

    L'obbligo di trasmettere l'istanza all'amministrazione competente opera per documenti dei quali sia stata dimostrata l'esistenza presso tale amministrazione e non può essere invocato sulla base della sola ipotesi che vi siano ulteriori atti.

  • art. 116 c.p.a.

    Il ricorrente, ritenendo incompleto il riscontro fornito dall’Azienda, ha proposto il presente ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo l’accertamento del diritto all’accesso e la condanna dell’Azienda all’integrale esibizione della documentazione richiesta.

    Il ricorso è stato proposto con il rito previsto per la tutela giurisdizionale in materia di accesso; la domanda è stata dichiarata improcedibile dopo l'integrale soddisfazione della pretesa documentale nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale ha per oggetto soltanto documenti effettivamente esistenti e detenuti dall'amministrazione destinataria; l'esistenza o la detenzione costituisce presupposto necessario della pretesa ostensiva.
  • Nel giudizio di accesso, l'onere di provare l'esistenza o la detenzione dei documenti richiesti grava su chi agisce per l'esibizione. La prova può essere fornita anche tramite presunzioni o elementi indiziari, ma non può ridursi a supposizioni, illazioni o congetture.
  • La registrazione di eventi in una piattaforma informatica non dimostra, da sola, che esistano distinti provvedimenti o documenti amministrativi presupposti, se l'amministrazione chiarisce le modalità di tracciamento e attesta l'inesistenza di ulteriori atti.
  • L'obbligo di trasmettere un'istanza di accesso all'amministrazione competente non si estende a documenti presso terzi la cui esistenza sia soltanto ipotizzata, senza elementi idonei a dimostrarla.
  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione ostende tutta la documentazione richiesta e detenuta, la pretesa di accesso è soddisfatta e il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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