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Sentenza

Sentenza n. 1920/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento in data 6 novembre 2025, notificato in data 15 gennaio 2026, con il quale la Questura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno n.-OMISSIS-, rilasciato al ricorrente per lavoro subordinato dalla Questura di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 286/1998.

Giustizia amministrativa202600478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di rinnovo e conversione in permesso ordinario per lavoro subordinato del titolo rilasciato ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera l), del d.lgs. 286/1998

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino straniero entrato in Italia il 2 maggio 2022 con visto e nulla osta per lavoro subordinato nel settore dello spettacolo, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera l), del d.lgs. 286/1998, aveva chiesto il 15 giugno 2023 il rinnovo e la conversione del permesso in un titolo ordinario per lavoro subordinato. Dopo il preavviso di rigetto del 18 novembre 2024, la Questura ha respinto l’istanza perché il titolo originario non era convertibile; il rapporto di lavoro originario era cessato e il ricorrente aveva iniziato a lavorare per altri datori e in un diverso settore. Il ricorso deduce: violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 per omessa considerazione della durata del soggiorno, dell’inserimento sociale e lavorativo, della posizione abitativa e della continuità reddituale; violazione degli artt. 22 e 27 del medesimo decreto ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che il nuovo rapporto di lavoro e le condizioni personali avrebbero dovuto consentire il rilascio del titolo richiesto o di altro titolo; violazione del principio di proporzionalità; lesione dell’affidamento per la durata del procedimento, durante la quale il ricorrente aveva continuato a soggiornare e lavorare; irragionevolezza del diniego dopo l’ingresso regolare e l’effettivo inserimento lavorativo, anche alla luce di un contratto a tempo indeterminato; violazione dell’art. 8 CEDU, assumendo che il diniego interrompesse in modo sproporzionato la vita privata e le relazioni sociali e professionali, in assenza di pericolosità sociale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto dirimente che l’ingresso fosse avvenuto in forza di un nulla osta per lavoro presso circhi o spettacoli viaggianti ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera l), del d.lgs. 286/1998, soggetto alla disciplina speciale dell’art. 40, comma 23, del d.P.R. 394/1999: il titolo può essere rinnovato soltanto in costanza dello stesso rapporto di lavoro e non può essere convertito in un diverso titolo; cessato il rapporto originario, il nulla osta non è utilizzabile per un nuovo rapporto. Il diniego era quindi un atto dovuto, senza margini discrezionali. Sono stati respinti congiuntamente i motivi relativi all’integrazione, al difetto di istruttoria e all’irragionevolezza: il nuovo rapporto, anche stabile e a tempo indeterminato, la posizione contributiva, la buona condotta e l’inserimento sociale non superano il divieto legale né costituiscono presupposti per la conversione. È stata respinta la censura di sproporzionalità, perché la ponderazione presuppone uno spazio valutativo che la disciplina speciale non lascia all’Amministrazione; non è pertinente il regime diverso previsto per i permessi per lavoro stagionale. Il mero decorso del tempo non consolida una posizione incompatibile con la legge e non fonda un affidamento tutelabile, anche perché il nulla osta indicava la non convertibilità e il preavviso di rigetto l’aveva ribadita. Respinta anche la censura ex art. 8 CEDU: la tutela della vita privata può comprendere relazioni sociali e professionali, ma non attribuisce un diritto alla conversione in deroga alle condizioni nazionali; il diniego dipendeva dal regime del titolo, non da una valutazione negativa dell’integrazione o da pericolosità sociale. La precedente ordinanza cautelare di rigetto non era stata appellata. Nessuna statuizione sulle spese, data la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 1, lettera l), d.lgs. 286/1998

    Il chiaro tenore della disposizione contenuta nel regolamento non consente, pertanto, di disapplicare nel caso dei lavoratori assunti presso i circhi il divieto di conversione del titolo di soggiorno ottenuto in via eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria.

    Il titolo rilasciato per lavoro presso circhi o spettacoli viaggianti appartiene alla disciplina speciale degli ingressi per casi particolari e resta soggetto al divieto di conversione previsto dal regolamento.

  • art. 27, comma 2, d.lgs. 286/1998

    L’art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 preclude, infatti, ai lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività subordinata nel settore dello spettacolo il mutamento del settore di attività e della qualifica di assunzione, mentre l’art. 40, comma 23, del d.P.R. n. 394 del 1999 esclude espressamente che il nulla osta possa essere utilizzato, una volta cessato il rapporto originario, per un nuovo rapporto di lavoro.

    L’autorizzazione per lavoro subordinato nel settore dello spettacolo non consente di cambiare settore di attività o qualifica; la successiva occupazione in un settore diverso non rende convertibile il titolo speciale.

  • art. 40, comma 23, d.P.R. 394/1999

    La fattispecie ricade, pertanto, nella disciplina speciale sopra richiamata, la quale, da un lato, consente il rinnovo del nulla osta e del permesso di soggiorno soltanto in costanza del medesimo rapporto di lavoro e, dall’altro, esclude espressamente tanto l’utilizzabilità del nulla osta per un nuovo rapporto di lavoro quanto la conversione del permesso di soggiorno in un titolo diverso.

    Per i titoli rilasciati nei casi particolari di ingresso per lavoro, il rinnovo è ammesso solo mentre prosegue il medesimo rapporto; cessato quello originario, il nulla osta non vale per un nuovo rapporto e il permesso non è convertibile in un titolo diverso.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La stabilità dell’attuale rapporto di lavoro, la posizione contributiva, la buona condotta e, più in generale, il percorso di integrazione sociale e professionale del ricorrente non sono elementi idonei a superare il divieto di conversione posto dalla disciplina speciale innanzi richiamata.

    La valutazione degli elementi personali e di integrazione non consente di superare il divieto di conversione quando il titolo è soggetto a una disciplina speciale che esclude tale esito.

  • art. 8 CEDU

    Da tale tutela non discende, tuttavia, un diritto alla conversione del titolo di soggiorno indipendentemente dalle condizioni alle quali l’ordinamento nazionale ne subordina il rilascio.

    La tutela della vita privata, pur potendo comprendere relazioni sociali e professionali nel Paese di soggiorno, non attribuisce un diritto alla conversione del permesso in deroga alle condizioni previste dall’ordinamento nazionale.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro nei casi particolari previsti dall’art. 27, comma 1, lettera l), del d.lgs. 286/1998 è soggetto al regime speciale dell’art. 40, comma 23, del d.P.R. 394/1999: può essere rinnovato soltanto in costanza del medesimo rapporto di lavoro e non può essere convertito in un ordinario permesso per lavoro subordinato.
  • Cessato il rapporto di lavoro che ha giustificato l’ingresso speciale, il nulla osta non può essere utilizzato per instaurare un nuovo rapporto; una nuova occupazione in altro settore, anche stabile e a tempo indeterminato, non costituisce presupposto per convertire il titolo originario.
  • Quando la disciplina speciale esclude la conversione del titolo senza lasciare margini di discrezionalità all’Amministrazione, l’integrazione sociale e lavorativa, la buona condotta, la posizione contributiva e la stabilità del nuovo rapporto non impongono una comparazione discrezionale e non possono superare il divieto normativo invocando la proporzionalità.
  • Il mero decorso del tempo durante il procedimento non consolida una posizione incompatibile con la disciplina applicabile né fonda un affidamento tutelabile alla conversione quando la non convertibilità era indicata nel nulla osta ed era stata comunicata con il preavviso di rigetto.
  • L’art. 8 CEDU può tutelare le relazioni sociali e professionali sviluppate nel Paese di soggiorno, ma non attribuisce, da solo, un diritto alla conversione del permesso indipendentemente dai requisiti fissati dalla normativa nazionale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamento

Testo integrale

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