Cassazione Civile, Ordinanza n. 17015/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia reciproca ai ricorsi, senza provvedere sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi principali né di quello incidentale.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società aveva agito contro la banca chiedendo l'accertamento della nullità di un contratto di derivato denominato "opportunity swap step up", concluso il 30 novembre 2006, e la condanna della banca alla restituzione di quanto versato in esecuzione del contratto, al netto delle cedole riscosse. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che le alee contrattuali non fossero equamente distribuite tra banca e investitore. La banca aveva proposto appello e la Corte territoriale aveva riformato la decisione, rigettando le domande e compensando le spese. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 58/1998, degli artt. 26 e 29 reg. Consob n. 11522/1998 e dell'art. 1322 c.c., sostenendo che il contratto non fosse meritevole di tutela perché incompatibile con una reale finalità di copertura del rischio di rialzo dei tassi; con il secondo denunciava la violazione degli stessi precetti, oltre agli artt. 1346 e 1418 c.c., per non avere la Corte d'appello esaminato il mark to market e per aver ritenuto meritevole di tutela un'alea non razionale, non definita e non conoscibile ex ante in tutti i suoi scenari probabilistici. La banca resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale limitato al capo sulle spese, censurando la compensazione integrale disposta dalla Corte d'appello. Prima dell'adunanza camerale, entrambe le parti hanno però rinunciato ai rispettivi ricorsi, con accettazione reciproca delle rinunce.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'intermediario avrebbe violato gli obblighi di correttezza e diligenza nella negoziazione del derivato; la Corte non ne ha esaminato il merito per intervenuta rinuncia al ricorso.
art. 26 reg. Consob n. 11522/1998
Invocato come parametro della disciplina degli obblighi dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento; non valutato nel merito per estinzione del giudizio.
art. 29 reg. Consob n. 11522/1998
Richiamato insieme alle altre norme sulla prestazione dei servizi di investimento; la Corte non si è pronunciata sul contenuto della censura.
Invocato per contestare la meritevolezza di tutela del contratto derivato e la sua compatibilità con la causa concreta di copertura; non applicato nel merito per l'estinzione del giudizio.
Richiamato per dedurre indeterminatezza dell'oggetto/alea del contratto; non esaminato nel merito.
Richiamato quale norma sulla nullità del contratto; la Corte non ha affrontato la questione per la sopravvenuta estinzione del giudizio.
Norma applicata per dichiarare estinto il giudizio a seguito di rinuncia reciproca ai ricorsi e per escludere statuizioni sulle spese.
Massime di principio
- Quando entrambe le parti rinunciano ai rispettivi ricorsi e le rinunce sono accettate, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di merito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia reciproca ai ricorsi, non vi è luogo a provvedere sulle spese, salvo diversa disciplina applicabile.
- Le censure che investono la meritevolezza di tutela di un contratto derivato, la sua funzione di copertura e la determinazione del mark to market restano assorbite se il giudizio si estingue prima dell'esame nel merito.
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