Cassazione Civile, Ordinanza n. 07126/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha ripreso a tassazione, ai fini IRPEF e addizionale regionale, una plusvalenza ritenuta non dichiarata e derivante dal conferimento di una partecipazione societaria del 40% detenuta dal contribuente in una società immobiliare italiana a favore di una società di diritto inglese. L'Amministrazione ha stimato il valore della partecipazione partendo dal valore attribuito a un immobile di pregio della società partecipata, desunto da un incarico di mediazione per una possibile cessione, e ha quantificato la plusvalenza sottraendo il costo di acquisto della partecipazione. Il contribuente ha impugnato l'atto, ma la CTP ha respinto il ricorso; in appello la CTR ha accolto solo in parte, riconoscendo l'aliquota del 27%, ma confermando la stima del valore di mercato e negando il riconoscimento di passività ereditarie. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, rappresentando di avere raggiunto un accordo con l'Agenzia per la definizione agevolata delle pendenze tributarie, poi adempiuto.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dal ricorrente e autenticata dal difensore, e dell'accettazione espressa da parte dell'Agenzia delle Entrate in udienza. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza esaminare i motivi di ricorso, e ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione con ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, rilevando la non sussistenza dei presupposti processuali.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato cui è commisurato l'ulteriore importo in caso di soccombenza processuale, qui escluso.
artt. 9 e 81 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
richiamati solo per descrivere il fondamento dell'accertamento della plusvalenza contestata.
richiamato dalla CTR per il riconoscimento dell'aliquota del 27% sulla plusvalenza.
d.l. n. 193/2016, convertito in l. n. 225/2016
richiamato quale base della definizione agevolata cui il contribuente ha aderito prima della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, se validamente sottoscritta e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo con ordinanza, precludendo l'esame dei motivi.
- L'accettazione della rinuncia in udienza da parte del difensore della parte resistente è sufficiente a integrare il presupposto processuale per l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione delle spese e dare atto della non debenza dell'ulteriore contributo unificato quando ne manchino i presupposti processuali.
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