Cassazione Civile, Ordinanza n. 34595/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Una società fornitrice di hardware e software aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo di una fornitura di computer e servizi connessi. L'acquirente propose opposizione sostenendo l'inadempimento della fornitrice per il malfunzionamento dei sistemi informatici e chiedendo anche il risarcimento dei danni; in primo grado l'opposizione fu accolta, il decreto revocato e la fornitrice condannata al risarcimento. In appello, però, la corte territoriale ritenne che non fosse provato uno specifico obbligo della fornitrice di effettuare un'analisi preventiva delle esigenze dello studio professionale e di consegnare computer con una determinata memoria RAM, valorizzando la presenza di due preventivi e la scelta finale rimessa al cliente; perciò accolse l'appello della società e confermò il decreto ingiuntivo. Nel ricorso per cassazione l'acquirente articolò undici motivi: nullità della sentenza d'appello per asserita motivazione apparente e violazione del diritto di difesa per la mancanza di una pagina nella copia notificata dell'atto di appello; violazione dell'art. 342 c.p.c. e inammissibilità del gravame; violazione del giudicato interno e del principio devolutivo; errori nell'interpretazione ed esecuzione del contratto, sostenendo che non si trattasse di mera vendita ma di un contratto complesso di progettazione, installazione e configurazione di un sistema informatico per studio legale; omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulla prova con riferimento ai preventivi, ai malfunzionamenti della connessione internet, ai blocchi dei pc e alla perdita di dati; richiesta di cassazione senza rinvio e accoglimento della domanda riconvenzionale; censura sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sul vizio di notifica della copia dell'atto di appello, richiamando il principio per cui la mancanza di una pagina nella copia notificata non determina inammissibilità se l'atto originale è stato depositato e la controparte ha potuto svolgere compiutamente la difesa. Ha ritenuto infondata anche la censura sull'art. 342 c.p.c., perché l'appello risultava chiaro, specifico e idoneo a individuare i capi contestati senza bisogno di un progetto alternativo di sentenza. Quanto agli altri motivi, la Corte ha osservato che nessuna censura aggrediva davvero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata prova che la fornitrice avesse assunto l'obbligo specifico di valutare preventivamente le esigenze del cliente e di garantire computer con determinate caratteristiche di RAM. Ne è seguito il rigetto anche delle domande sulla riconvenzionale e sulle spese, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e delle relative doglianze, senza formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
norma evocata per denunciare violazioni di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro di motivazione sufficiente e non apparente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione apparente della sentenza.
richiamato con riferimento alla liquidazione equitativa del danno.
evocato in relazione alla decadenza per tardiva denuncia dei vizi della cosa venduta.
richiamato per il principio devolutivo e i limiti del devolutum.
richiamati per contestare l'interpretazione del contratto.
richiamati per l'efficacia e l'esecuzione del contratto.
richiamato in tema di risoluzione per inadempimento.
richiamato per la valutazione delle prove secondo quanto allegato e non contestato.
richiamato per la valutazione del materiale probatorio.
richiamato in relazione alle presunzioni semplici.
richiamato sul giudicato sostanziale e interno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
richiamato per il deposito di memoria in vista della camera di consiglio.
Massime di principio
- La mancanza di una o più pagine nella copia notificata di un atto di impugnazione non comporta di per sé l'inammissibilità, quando l'originale sia stato ritualmente depositato e la controparte abbia potuto comprendere l'impugnazione e difendersi compiutamente; si tratta di un vizio della notificazione sanabile.
- L'art. 342 c.p.c., nel testo vigente, richiede che l'appello individui in modo chiaro i capi della sentenza impugnata e le ragioni di censura, ma non impone formule sacramentali né la redazione di un progetto alternativo di decisione.
- In cassazione le censure devono colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: sono infondate le doglianze che, pur articolate sotto diversi profili, non scalfiscono il decisivo accertamento di fatto o di diritto posto a base della decisione.
- Quando si contesta l'inadempimento del fornitore in un contratto complesso, incombe sulla parte che deduce un obbligo specifico del professionista dimostrare che tale obbligo sia stato effettivamente assunto nel regolamento contrattuale; la mera esistenza di malfunzionamenti o di un risultato insoddisfacente non basta, da sola, a provare l'estensione dell'obbligazione contrattuale.
- La condanna alle spese segue la soccombenza e resta ferma anche quando siano respinte tutte le censure avverso la decisione di merito.
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