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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32530/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro verificatosi all'interno di un esercizio commerciale, nel quale una deflagrazione avrebbe causato danni materiali. Secondo la parte attrice, l'evento sarebbe stato provocato da infiltrazioni di gas dovute a una perdita della conduttura stradale della rete cittadina, perdita a sua volta riconducibile a lavori di scavo eseguiti in zona da operai della società convenuta per l'installazione della fibra ottica. La compagnia assicuratrice, dopo aver indennizzato la propria assicurata danneggiata, ha agito in surrogazione ex art. 1916 c.c. per il recupero del credito risarcitorio nei confronti della società ritenuta responsabile, estendendo poi il contraddittorio ad altri soggetti chiamati in garanzia. Il Tribunale ha sospeso il giudizio civile ex art. 295 c.p.c. per la pendenza di un procedimento penale relativo ai medesimi fatti, rilevando che la società danneggiata si era costituita parte civile nel processo penale. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con regolamento di competenza, deducendo che la sospensione era illegittima perché mancava il presupposto richiesto dall'art. 75 c.p.p. per la sospensione necessaria del giudizio civile e, in particolare, non risultava che fosse stata la medesima attrice civile del processo penale a promuovere il giudizio civile dopo la costituzione di parte civile; al contrario, la parte civile era l'assicurata e non la compagnia ricorrente, rimasta estranea al processo penale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il regolamento di competenza: ha affermato che la mera pendenza di un procedimento penale per i medesimi fatti non basta a sospendere il giudizio civile e che la sospensione necessaria è ammessa solo nei tassativi casi previsti dall'art. 75 c.p.p., in particolare quando l'azione civile sia proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale. Poiché nel caso concreto tale presupposto non era stato neppure accertato e, per quanto emergeva dagli atti, la costituzione di parte civile riguardava l'assicurata e non la compagnia ricorrente, la Corte ha cassato l'ordinanza di sospensione e ha disposto la prosecuzione del processo. Ha inoltre condannato la controricorrente e gli intimati, in solido, alle spese del giudizio di regolamento.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    sospensione per pregiudizialità penale

    non può essere applicato per sospendere il giudizio civile sulla sola base della pendenza del processo penale, dovendosi verificare i presupposti tassativi previsti dall'ordinamento processuale penale

  • art. 75 c.p.p.

    tassativi casi in cui tale sospensione è prevista

    costituisce l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra processo civile e penale; la sospensione necessaria del giudizio civile è limitata al caso in cui l'azione civile sia proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale

  • art. 1916 c.c.

    azione in via di surrogazione

    consente all'assicuratore che abbia indennizzato l'assicurato di esercitare i diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile

  • art. 380-ter c.p.c.

    procedimento trattato in camera di consiglio non partecipata

    regola il rito del regolamento deciso in camera di consiglio

  • art. 5, comma 5, d.m. n. 55 del 2014

    qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile

    nel giudizio di regolamento di competenza, avente ad oggetto solo una questione processuale, la causa va considerata di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese

Massime di principio

  • Nel vigente sistema processuale civile, la sospensione del giudizio per pregiudizialità penale è eccezionale e può operare solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 75 c.p.p.; la semplice identità dei fatti oggetto dei due procedimenti non è sufficiente.
  • Il giudice civile deve verificare in concreto la ricorrenza del presupposto della costituzione di parte civile e il rapporto cronologico tra l'azione civile e l'azione penale: solo se l'azione civile è proposta dopo la costituzione di parte civile può operare la sospensione necessaria.
  • L'autonomia tra processo civile e processo penale impone, di regola, la prosecuzione parallela dei due giudizi e l'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti rilevanti.
  • Nel regolamento di competenza, la liquidazione delle spese può essere effettuata assumendo il valore indeterminabile quando il giudizio riguarda solo una questione processuale e non l'intera controversia sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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