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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25235/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per un reato in materia di stupefacenti. L'unico motivo dedotto censurava l'omessa applicazione della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. al reato di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendo in sostanza che i fatti avrebbero dovuto essere ricondotti al medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era sostanzialmente riproduttivo di quello di appello e che, comunque, non scalfiva la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva escluso la continuazione per mancanza, nel caso concreto, della medesimezza del disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale e per il reato in materia di stupefacenti, è rimasta ferma. Non vi è stata rivalutazione nel merito della responsabilità, ma solo conferma dell'esclusione della continuazione.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, richiamata come uno dei reati oggetto della condanna impugnata.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    Norma in materia di stupefacenti richiamata come altro titolo di reato della condanna impugnata.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Disciplina la continuazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto correttamente esclusa perché mancava la medesimezza del disegno criminoso.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente le doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, è inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
  • L'applicazione della continuazione richiede la dimostrazione della medesimezza del disegno criminoso; ove il giudice di merito escluda tale elemento con motivazione congrua, la censura è infondata se non evidenzia un effettivo vizio logico o giuridico della decisione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende segue come conseguenza processuale.
  • In sede di legittimità, la contestazione sull'art. 81, comma 2, c.p. non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del fatto, ma deve individuare specifici errori nel ragionamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati stradaliStupefacentiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

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