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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31878/2025 del 06/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente medico, con una lunga successione di incarichi a tempo determinato presso varie strutture del SSN e poi presso l’azienda convenuta, chiedeva il riconoscimento dell’anzianità complessiva utile per collocarsi nella fascia 5-15 anni dell’indennità di esclusività prevista dalla contrattazione collettiva, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive per il periodo lavorato presso l’ASST. Il ricorrente sosteneva: 1) che fosse coperto da giudicato esterno un precedente accertamento giudiziale relativo alla continuità della propria attività lavorativa e all’anzianità maturata; 2) che la disciplina contrattuale e il principio di non discriminazione tra tempo determinato e indeterminato imponessero di computare l’anzianità complessiva senza rilevare gli intervalli tra i contratti e senza distinguere tra rapporti con la stessa azienda o con aziende diverse; 3) che l’art. 89 del CCNL Area sanità 19.12.2019 dovesse valere come interpretazione autentica delle disposizioni precedenti e quindi operare retroattivamente anche per il triennio 2016/2018.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul giudicato esterno, osservando che le pronunce invocate non avevano riconosciuto un diritto retributivo all’indennità di esclusività nella fascia richiesta, ma avevano quantificato il risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine; inoltre il precedente riguardava una situazione non sovrapponibile, perché riferita a un diverso soggetto ed a una pretesa risarcitoria, non retributiva. Ha poi respinto il secondo motivo, confermando che, per l’attribuzione della maggiorazione dell’indennità, l’assenza di soluzione di continuità può ravvisarsi solo in presenza di intervalli minimi tra rapporti a termine e che, quando l’anzianità sia maturata presso aziende diverse, gli intervalli non lavorati escludono la continuità, per evitare una discriminazione inversa rispetto al lavoratore a tempo indeterminato. Infine ha respinto il terzo motivo, escludendo che l’art. 89 del CCNL 19.12.2019 avesse efficacia retroattiva, poiché l’art. 2 del medesimo contratto prevede che gli effetti decorrono dal giorno successivo alla stipulazione salvo diversa previsione, e l’art. 89 non contiene una deroga in tal senso; inoltre la maggiorazione non è automatica, dipendendo anche dalla valutazione positiva dell’attività del dirigente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • artt. 42, 5 e 12, comma 3, lett. b) CCNL Dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000

    disciplinano l’indennità di esclusività e le fasce di anzianità rilevanti per la sua misura

  • artt. 15 quater d.lgs. n. 502/1992

    richiamato dal ricorrente a sostegno del computo dell’anzianità e della disciplina del rapporto dei dirigenti medici

  • art. 2 lett. q) l. n. 419/1998

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi sull’anzianità

  • art. 72 l. n. 448/1998

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi sull’anzianità

  • art. 1, comma 12, l. n. 662/1996

    richiamato dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi sull’anzianità

  • artt. 5 e 12, comma 3, CCNL per la Dirigenza Medica e Veterinaria II biennio economico 2000/2001

    sono invocati per sostenere il diritto alla fascia di indennità di esclusività corrispondente all’anzianità complessiva maturata

  • art. 24, comma 14, CCNL Area medesima 3.11.2005

    richiamato per il principio di non discriminazione e il computo dell’anzianità ai fini economici

  • art. 3 Cost.

    invocato come parametro di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato

  • art. 36 Cost.

    invocato per sostenere il diritto a una retribuzione proporzionata e non discriminatoria

  • direttiva 1999/70/CE

    richiamata per il principio di non discriminazione del lavoro a termine rispetto all’indeterminato

  • art. 25 d.lgs. n. 81/2015

    richiamato a tutela della non discriminazione dei lavoratori a termine

  • artt. 2, 89 CCNL Area dirigenza Sanità 2016/2018

    invocati per sostenere l’interpretazione della nuova disciplina dell’indennità di esclusività come retroattiva o interpretativa

  • artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.

    richiamati per i criteri di interpretazione del contratto collettivo

  • art. 2 CCNL Area dirigenza Sanità 19.12.2019

    "Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto"; "Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Azienda e Enti entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2"

    esclude la retroattività generale delle disposizioni del nuovo CCNL salvo espressa previsione derogatoria

  • art. 89 CCNL Area dirigenza Sanità 19.12.2019

    ridisciplina l’indennità di esclusività e prevede che l’anzianità si intenda maturata anche a tempo determinato, anche presso altre aziende od enti, con o senza soluzione di continuità; non è però norma retroattiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 7440/2018 Cass.

    richiamata come precedente che definisce la nozione di soluzione di continuità ai fini dell’indennità di esclusività

  • Cass. n. 7584/2022

    ribadisce e precisa il criterio sulla soluzione di continuità nei rapporti a termine presso il medesimo ente e tra enti diversi del SSN

  • Cass., S.U., n. 5633/2022

    richiamata in tema di oneri di specifica esposizione delle pronunce invocate quando si deduce un giudicato esterno

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere invocato solo se la precedente decisione abbia effettivamente statuito sul medesimo rapporto e sul medesimo diritto fatto valere, non essendo sufficiente un accertamento compiuto in un diverso giudizio avente ad oggetto un diverso petitum, come il risarcimento del danno invece del trattamento retributivo.
  • Ai fini dell’indennità di esclusività dei dirigenti medici, la "soluzione di continuità" tra contratti a termine non è esclusa da qualunque intervallo temporale, ma solo da intervalli insussistenti o minimi; se l’anzianità viene maturata presso aziende diverse del SSN, intervalli non lavorati anche minimi escludono la continuità, per evitare un trattamento di miglior favore rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile.
  • La clausola di non discriminazione del lavoro a termine consente di ottenere il medesimo trattamento del lavoratore stabile comparabile, ma non può essere utilizzata per attribuire al lavoratore a termine un regime più favorevole di quello spettante al dipendente a tempo indeterminato.
  • Le disposizioni del CCNL che ridisciplinano un istituto economico non hanno efficacia retroattiva se il contratto collettivo stabilisce espressamente che gli effetti decorrono dal giorno successivo alla stipulazione e la norma specifica non contiene una deroga chiara.
  • Quando un istituto retributivo collettivo richiede una valutazione positiva dell’attività del dirigente oltre al requisito dell’anzianità, il mero maturare del tempo di servizio non determina automaticamente il diritto alla maggiorazione.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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