Cassazione Civile, Ordinanza n. 31878/2025 del 06/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente medico, con una lunga successione di incarichi a tempo determinato presso varie strutture del SSN e poi presso l’azienda convenuta, chiedeva il riconoscimento dell’anzianità complessiva utile per collocarsi nella fascia 5-15 anni dell’indennità di esclusività prevista dalla contrattazione collettiva, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive per il periodo lavorato presso l’ASST. Il ricorrente sosteneva: 1) che fosse coperto da giudicato esterno un precedente accertamento giudiziale relativo alla continuità della propria attività lavorativa e all’anzianità maturata; 2) che la disciplina contrattuale e il principio di non discriminazione tra tempo determinato e indeterminato imponessero di computare l’anzianità complessiva senza rilevare gli intervalli tra i contratti e senza distinguere tra rapporti con la stessa azienda o con aziende diverse; 3) che l’art. 89 del CCNL Area sanità 19.12.2019 dovesse valere come interpretazione autentica delle disposizioni precedenti e quindi operare retroattivamente anche per il triennio 2016/2018.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul giudicato esterno, osservando che le pronunce invocate non avevano riconosciuto un diritto retributivo all’indennità di esclusività nella fascia richiesta, ma avevano quantificato il risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine; inoltre il precedente riguardava una situazione non sovrapponibile, perché riferita a un diverso soggetto ed a una pretesa risarcitoria, non retributiva. Ha poi respinto il secondo motivo, confermando che, per l’attribuzione della maggiorazione dell’indennità, l’assenza di soluzione di continuità può ravvisarsi solo in presenza di intervalli minimi tra rapporti a termine e che, quando l’anzianità sia maturata presso aziende diverse, gli intervalli non lavorati escludono la continuità, per evitare una discriminazione inversa rispetto al lavoratore a tempo indeterminato. Infine ha respinto il terzo motivo, escludendo che l’art. 89 del CCNL 19.12.2019 avesse efficacia retroattiva, poiché l’art. 2 del medesimo contratto prevede che gli effetti decorrono dal giorno successivo alla stipulazione salvo diversa previsione, e l’art. 89 non contiene una deroga in tal senso; inoltre la maggiorazione non è automatica, dipendendo anche dalla valutazione positiva dell’attività del dirigente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
artt. 42, 5 e 12, comma 3, lett. b) CCNL Dirigenza medica e veterinaria 8.6.2000
disciplinano l’indennità di esclusività e le fasce di anzianità rilevanti per la sua misura
artt. 15 quater d.lgs. n. 502/1992
richiamato dal ricorrente a sostegno del computo dell’anzianità e della disciplina del rapporto dei dirigenti medici
art. 2 lett. q) l. n. 419/1998
richiamato dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi sull’anzianità
richiamato dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi sull’anzianità
art. 1, comma 12, l. n. 662/1996
richiamato dal ricorrente a sostegno delle proprie tesi sull’anzianità
artt. 5 e 12, comma 3, CCNL per la Dirigenza Medica e Veterinaria II biennio economico 2000/2001
sono invocati per sostenere il diritto alla fascia di indennità di esclusività corrispondente all’anzianità complessiva maturata
art. 24, comma 14, CCNL Area medesima 3.11.2005
richiamato per il principio di non discriminazione e il computo dell’anzianità ai fini economici
art. 3 Cost.
invocato come parametro di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato
art. 36 Cost.
invocato per sostenere il diritto a una retribuzione proporzionata e non discriminatoria
direttiva 1999/70/CE
richiamata per il principio di non discriminazione del lavoro a termine rispetto all’indeterminato
richiamato a tutela della non discriminazione dei lavoratori a termine
artt. 2, 89 CCNL Area dirigenza Sanità 2016/2018
invocati per sostenere l’interpretazione della nuova disciplina dell’indennità di esclusività come retroattiva o interpretativa
richiamati per i criteri di interpretazione del contratto collettivo
art. 2 CCNL Area dirigenza Sanità 19.12.2019
"Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto"; "Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Azienda e Enti entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2"
esclude la retroattività generale delle disposizioni del nuovo CCNL salvo espressa previsione derogatoria
art. 89 CCNL Area dirigenza Sanità 19.12.2019
ridisciplina l’indennità di esclusività e prevede che l’anzianità si intenda maturata anche a tempo determinato, anche presso altre aziende od enti, con o senza soluzione di continuità; non è però norma retroattiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 7440/2018 Cass.
richiamata come precedente che definisce la nozione di soluzione di continuità ai fini dell’indennità di esclusività
Cass. n. 7584/2022
ribadisce e precisa il criterio sulla soluzione di continuità nei rapporti a termine presso il medesimo ente e tra enti diversi del SSN
Cass., S.U., n. 5633/2022
richiamata in tema di oneri di specifica esposizione delle pronunce invocate quando si deduce un giudicato esterno
Massime di principio
- Il giudicato esterno può essere invocato solo se la precedente decisione abbia effettivamente statuito sul medesimo rapporto e sul medesimo diritto fatto valere, non essendo sufficiente un accertamento compiuto in un diverso giudizio avente ad oggetto un diverso petitum, come il risarcimento del danno invece del trattamento retributivo.
- Ai fini dell’indennità di esclusività dei dirigenti medici, la "soluzione di continuità" tra contratti a termine non è esclusa da qualunque intervallo temporale, ma solo da intervalli insussistenti o minimi; se l’anzianità viene maturata presso aziende diverse del SSN, intervalli non lavorati anche minimi escludono la continuità, per evitare un trattamento di miglior favore rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile.
- La clausola di non discriminazione del lavoro a termine consente di ottenere il medesimo trattamento del lavoratore stabile comparabile, ma non può essere utilizzata per attribuire al lavoratore a termine un regime più favorevole di quello spettante al dipendente a tempo indeterminato.
- Le disposizioni del CCNL che ridisciplinano un istituto economico non hanno efficacia retroattiva se il contratto collettivo stabilisce espressamente che gli effetti decorrono dal giorno successivo alla stipulazione e la norma specifica non contiene una deroga chiara.
- Quando un istituto retributivo collettivo richiede una valutazione positiva dell’attività del dirigente oltre al requisito dell’anzianità, il mero maturare del tempo di servizio non determina automaticamente il diritto alla maggiorazione.
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