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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31872/2025 del 06/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dirigente medico dipendente di una azienda sanitaria locale volta a ottenere il pagamento dell’indennità di pronta reperibilità in misura maggiorata, pari a euro 41,32 per ciascun turno, sulla base di un regolamento aziendale del 1999 recepito con delibera interna, anziché nella misura di euro 20,66 corrisposta dall’ente. I giudici di merito avevano ritenuto che il regolamento del 1999 fosse ancora efficace e che la maggiorazione spettasse, poiché la ASL non aveva dimostrato l’insufficienza del fondo destinato a finanziare tali voci accessorie. In cassazione la ASL ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 110 d.P.R. n. 384/1990, 20, 51 e 62 del CCNL comparto Sanità 1998/2001, nonché degli artt. 17, comma 9, e 55 del CCNL 2002/2005, sostenendo che il regolamento del 1999 non avesse efficacia ultrattiva e che la contrattazione nazionale subordinasse comunque ogni maggiorazione alla disponibilità del fondo aziendale; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che l’onere di provare la capienza del fondo spettasse al lavoratore, in quanto fatto costitutivo del diritto azionato o comunque condizione sospensiva potestativa semplice. Il controricorrente ha resistito e ha anche depositato memoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal lavoratore, ma ha accolto il primo motivo del ricorso della ASL, richiamando un orientamento recente secondo cui la contrattazione collettiva nazionale del comparto sanitario non ha eliminato il vincolo della disponibilità del fondo annuale destinato a remunerare particolari condizioni di lavoro, e la contrattazione integrativa può aumentare l’indennità solo nei limiti delle risorse disponibili. Ha inoltre affermato che un atto deliberativo risalente al 1999 non può, da solo, fondare il diritto alla maggiorazione in mancanza di un successivo intervento della contrattazione integrativa che lo richiami e ne verifichi la compatibilità con le risorse. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del dirigente medico. Le spese dell’intero processo sono state compensate per la complessità della questione giuridica e per il contrasto tra i giudici di merito, oltre che per il sopravvenuto intervento della giurisprudenza di legittimità dopo il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 110 d.P.R. n. 384/1990

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta disciplina dell’indennità e dei limiti alla contrattazione integrativa; la Corte ne richiama la cornice insieme alla disciplina collettiva successiva.

  • art. 20 CCNL comparto Sanità 1998/2001

    Censurato come parte del quadro normativo che, secondo la ricorrente, non consentiva di fondare la pretesa sulla delibera aziendale del 1999.

  • art. 51 CCNL comparto Sanità 1998/2001

    Ritenuto dalla Corte come norma che disciplina in via generale l’indennità di pronta disponibilità fissandola nella misura base di euro 20,66 e rimettendo alla contrattazione decentrata l’eventuale maggiorazione entro i limiti delle risorse disponibili.

  • art. 62 CCNL comparto Sanità 1998/2001

    Richiamato nel primo motivo come parte della disciplina collettiva rilevante.

  • art. 17, comma 9, CCNL comparto Sanità 2002/2005

    Richiamato per sostenere la disciplina successiva della contrattazione integrativa e dei limiti alla corresponsione della maggiorazione.

  • art. 55 CCNL comparto Sanità 2002/2005

    Richiamato insieme alle altre disposizioni collettive invocate per escludere l’ultrattività del regolamento aziendale del 1999.

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    La Corte lo richiama per affermare che la contrattazione integrativa deve rispettare i vincoli dei contratti collettivi nazionali e delle disponibilità di bilancio e degli strumenti di programmazione dell’amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il principio generale sull’onere della prova; in particolare, con riferimento alle condizioni sospensive potestative semplici, l’onere di provare l’avveramento dell’evento condizionante grava su chi intende far valere il diritto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per consentire il rinvio ai precedenti di legittimità recenti sui medesimi principi.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, i trattamenti economici accessori possono essere attribuiti soltanto nei limiti e alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva, non essendo sufficiente un atto unilaterale dell’amministrazione a fondare stabilmente il diritto del dipendente.
  • La contrattazione integrativa può rideterminare in aumento l’indennità di pronta disponibilità solo se permane la disponibilità del fondo aziendale destinato a finanziarla e nel rispetto dei vincoli posti dalla contrattazione nazionale e dal bilancio dell’ente.
  • Un regolamento o una delibera aziendale risalente non è di per sé idoneo a fondare il diritto alla maggiorazione retributiva se non sia richiamato e reso compatibile da una successiva contrattazione integrativa conforme alle risorse disponibili.
  • Quando il diritto azionato dipende dall’avveramento di una condizione sospensiva rimessa al comportamento volontario di una parte, l’onere di provare il verificarsi di tale condizione grava su chi pretende di far valere il diritto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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