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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31864/2025 del 06/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di stabilizzazione bandita da un ente regionale per l'assunzione di personale con pregresse collaborazioni precarie. Il lavoratore, inizialmente escluso per asserito difetto del requisito dei trenta mesi di attività lavorativa, veniva poi inserito in graduatoria in esito a un giudizio cautelare, ma in posizione non utile. Egli sosteneva di dover essere collocato al primo posto e di essere quindi assunto al posto della controinteressata, deducendo: che il criterio corretto per il computo dei trenta mesi non fosse la data di stipula del contratto, ma quella di effettivo inizio della prestazione, data per lui anticipata rispetto alla controinteressata; che dovesse essere valorizzato un ulteriore periodo di collaborazione svolto nelle more; che la controinteressata non potesse beneficiare del titolo di preferenza derivante dall'invalidità civile perché non sarebbe stato tempestivamente documentato secondo le regole del bando e della disciplina sui concorsi; e, infine, che le spese dovessero essere compensate per la parziale soccombenza e per la presenza di questioni controverse. La controinteressata, in ricorso incidentale condizionato, deduceva inoltre che in appello fosse stata introdotta tardivamente l'eccezione relativa alla decadenza per mancato deposito dei titoli, con conseguente nullità della sentenza per omessa pronuncia su una questione di inammissibilità del fatto estintivo dedotto tardivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi al computo del requisito temporale, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato il momento di insorgenza del vincolo contrattuale e, soprattutto, il contenuto del contratto individuale, che non prevedeva una presenza quotidiana o una vera e propria immissione in servizio ma solo il raggiungimento di un certo numero di giornate entro una data. Ha poi escluso che il periodo di collaborazione ulteriore potesse essere autonomamente valorizzato, perché sovrapposto temporalmente a un arco già considerato. Ha dichiarato inammissibile il motivo sul titolo di preferenza per difetto di specificazione delle regole del bando e ha comunque rilevato che, nelle procedure di stabilizzazione, non si applica la disciplina del d.P.R. n. 487 del 1994 sui concorsi pubblici, ma le regole generali di autocertificazione del d.P.R. n. 445 del 2000. Ha infine respinto la censura sulle spese, precisando che la soccombenza si valuta in relazione all'esito finale e che, in caso di rigetto integrale della domanda, non rileva la fondatezza di singoli argomenti; inoltre, l'impugnazione incidentale assorbita non imponeva una diversa regolazione delle spese. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 L.R. Sardegna n. 2/2007

    Richiamato dal ricorrente per contestare il criterio di computo dei trenta mesi di attività lavorativa richiesti per la stabilizzazione; la Corte non ne ricava una regola diversa da quella applicata dalla sentenza impugnata.

  • art. 3 L.R. Sardegna n. 2/2009

    Invocato per sostenere il diverso criterio di computo del periodo lavorativo utile; la censura è respinta perché non incide sulla ratio decidendi.

  • artt. 2 e 16 d.P.R. n. 487/1994

    La Corte esclude la loro applicabilità alla fattispecie, poiché si tratta di procedura di stabilizzazione e non di concorso pubblico.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per contestare la legittimità del trattamento preferenziale; non conducono all'accoglimento della censura.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte conferma la regolazione delle spese secondo la soccombenza, escludendo che la parziale fondatezza di singoli argomenti o l'assorbimento dell'incidentale impongano la compensazione.

  • artt. 345, 437, 112, 414 e 420 c.p.c.

    Invocati nel ricorso incidentale condizionato per dedurre la tardività di un fatto estintivo; il motivo resta assorbito per il rigetto del ricorso principale.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in via analogica per il principio secondo cui, quando l'impugnazione incidentale è assorbita o inefficace, le spese seguono il principio di causalità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente principale di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.P.R. n. 445 del 2000

    Indicato come disciplina applicabile alle procedure di stabilizzazione quanto alle regole generali di autocertificazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di stabilizzazione il computo del requisito temporale va effettuato in base alla struttura concreta del rapporto e al momento in cui il vincolo contrattuale sorge, quando il contratto non richieda una immissione in servizio in senso tecnico ma solo l'esecuzione di un certo numero di giornate entro un termine.
  • Un periodo lavorativo non può essere utilizzato due volte ai fini del requisito di accesso se si colloca temporalmente in sovrapposizione con un arco già computato.
  • La censura in cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o quando omette di specificare le regole del bando e i fatti necessari a verificare la doglianza.
  • Alle procedure di stabilizzazione non si applica la disciplina dei concorsi pubblici del d.P.R. n. 487 del 1994; per la documentazione dei requisiti e dei titoli rilevano invece le regole generali sull'autocertificazione.
  • Ai fini delle spese processuali, la soccombenza si valuta in relazione all'esito finale della domanda: la fondatezza di singoli argomenti non equivale a soccombenza reciproca se la domanda è integralmente rigettata.
  • Se il ricorso principale è rigettato e l'incidentale condizionato resta assorbito, non vi è necessità di esaminare il motivo incidentale ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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