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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31854/2025 del 06/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da domande proposte da alcuni dirigenti medici nei confronti dell'azienda sanitaria per ottenere il ristoro del pregiudizio derivato dal ritardo con cui erano stati formalizzati gli incarichi dirigenziali e adeguato il trattamento economico. La Corte d'appello aveva qualificato la pretesa come azione risarcitoria per il ritardo nella conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi, già esercitati di fatto e oggetto di graduazione, e aveva riconosciuto il danno commisurandolo alla mancata corresponsione della retribuzione di posizione, nei limiti della prescrizione per alcuni ricorrenti. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme del d.lgs. n. 502/1992 e dei CCNL della dirigenza medica, sostenendo che senza i necessari atti organizzativi e senza graduazione delle funzioni i dirigenti non avessero diritto né al conferimento dell'incarico né alla retribuzione di posizione variabile, e che la Corte territoriale avesse illegittimamente retrodatato al periodo precedente al 2015 la nascita del diritto; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese, assumendo che, in caso di rigetto della domanda, le spese non avrebbero potuto essere poste a suo carico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello non aveva riconosciuto un diritto all'incarico o alla retribuzione come tale, ma aveva qualificato la domanda come risarcitoria per il ritardo nel completamento delle procedure organizzative, limitandosi a quantificare il danno sulla base del trattamento economico che sarebbe spettato se le procedure fossero state tempestivamente concluse. La censura, insistendo sull'inesistenza del diritto all'incarico, era quindi inconferente e, per di più, mirava a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché formulato solo in via condizionata, come riflesso dell'eventuale accoglimento del primo, e dunque non come autonoma censura effettiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 15 e 15-ter d.lgs. n. 502/1992

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che l'assetto organizzativo e gli atti di conferimento degli incarichi sono presupposti necessari per il sorgere del diritto all'incarico e alla relativa retribuzione di posizione variabile.

  • artt. 5, 51, 55 e all. 1 e 3 CCNL 5.12.1996

    Invocati dalla ricorrente a sostegno della tesi per cui la retribuzione di posizione presuppone la graduazione delle funzioni e gli atti organizzativi aziendali.

  • artt. 26, 27, lett. c) e 39 CCNL 8.6.2000

    Richiamati dalla ricorrente per contestare il riconoscimento del trattamento economico in assenza di formale graduazione e conferimento dell'incarico.

  • artt. 33, 41 e 42 CCNL 3.11.2005

    Indicati dalla ricorrente nel medesimo quadro argomentativo relativo ai presupposti organizzativi e retributivi della dirigenza medica.

  • artt. 20 e segg. CCNL 17.10.2008

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che la Corte d'appello avrebbe anticipato indebitamente l'insorgenza del diritto economico.

  • art. 91 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla condanna alle spese, censurata però solo in via consequenziale e condizionata.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che i motivi di ricorso devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; la censura inconferente equivale a mancata enunciazione del motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo deve essere specificamente riferito alla ratio decidendi della sentenza impugnata: censure che colpiscono una ricostruzione diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito sono inammissibili.
  • È inammissibile il motivo che, pur formalmente denunciando violazioni di legge, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del merito o dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • La censura sulle spese di lite è inammissibile quando sia proposta solo in via eventuale e condizionata all'accoglimento di altro motivo, senza autonoma critica della statuizione sulle spese.
  • L'oggetto del giudizio di legittimità è il controllo di legalità e logicità della decisione, non la revisione del merito della causa.
  • Un motivo privo di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesta dall'art. 366, n. 4, c.p.c. e determina l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDirigentiRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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