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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31874/2025 del 06/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocati dipendenti)

La controversia

La controversia riguarda la trattenuta, operata dall'INPS sui compensi professionali dovuti ad avvocati interni già dipendenti di un ente poi confluito nell'INPS, di importi corrispondenti all'IRAP ritenuta dall'ente come costo da recuperare sui fondi destinati agli emolumenti professionali. I ricorrenti sostenevano che l'IRAP fosse un'imposta integralmente a carico del datore di lavoro pubblico e non traslabile sui dipendenti, neppure indirettamente mediante riduzione del fondo per compensi o trattenuta sulle somme dovute. Con il primo motivo denunciavano la violazione della disciplina fiscale e del fondo incentivante, lamentando che la Corte d'appello avesse di fatto addossato l'IRAP agli avvocati. Con il secondo motivo deducevano la violazione delle norme sul trattamento retributivo del personale e della contrattazione collettiva, insistendo sul fatto che la disciplina applicabile non contemplava l'IRAP tra gli oneri riflessi a carico dei professionisti e richiamando anche circostanze fattuali che, a loro dire, escludevano la legittimità della trattenuta. Con il terzo motivo contestavano il presupposto fattuale dello squilibrio di bilancio o del superamento del limite massimo di spesa, ritenuto dalla Corte territoriale, deducendo violazione delle regole sull'onere della prova e sul giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui i compensi dovuti agli avvocati interni dell'INPS spettano al netto dell'IRAP, che resta a carico della pubblica amministrazione, e la trattenuta o l'accantonamento sono consentiti solo entro i limiti legali o contrattuali eventualmente dimostrati dall'ente. La Corte ha inoltre ribadito che l'azione del dipendente è azione di adempimento e che incombe sull'ente debitore la prova del fatto estintivo o dei vincoli di spesa che impediscano il pagamento richiesto. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 446/1997

    richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'IRAP grava sulla pubblica amministrazione datrice di lavoro e non può essere traslata sui dipendenti

  • art. 1, comma 208, L. n. 266/2005

    interpretato nel senso che, per l'avvocatura interna, le somme confluite nel fondo sono al lordo degli oneri riflessi a carico del dipendente, ma non autorizzano l'addebito dell'IRAP al lavoratore

  • art. 40, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dai ricorrenti quale norma sul trattamento economico del personale e sui vincoli della contrattazione collettiva

  • art. 9 d.l. n. 90/2014, conv. con modif. nella L. n. 114/2014

    richiamato come base normativa del compenso degli avvocati degli enti pubblici, da coordinare con i limiti di spesa e con il regime degli oneri

  • art. 3 CCNL comparto Enti pubblici non economici del 12.2.1999

    richiamato quale fonte del trattamento economico del personale professionale

  • art. 6, comma 1, CCNI 8.1.2003

    indicata come fonte dei compensi professionali dell'area avvocati e medica del comparto

  • art. 2077 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di rapporti tra disciplina collettiva e individuale

  • art. 1372 c.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno del vincolo contrattuale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere probatorio: il creditore deve provare il titolo e l'inadempimento allegato, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo o l'impossibilità non imputabile

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione all'asserito giudicato su circostanze di fatto o di bilancio

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per censurare la valutazione della prova e l'assunto non dimostrato sul disavanzo di bilancio

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla Corte per rinviare alla precedente motivazione e riportare solo i principi di diritto

  • art. 30 d.P.R. n. 411 del 1976

    insieme alle altre fonti, individuato come base dei compensi dovuti all'avvocatura interna

  • art. 33 del CCNL 16.2.19

    richiamato nel principio di diritto come fonte di riferimento della disciplina contrattuale applicabile

  • art. 18 L. n. 109/1994

    citato nella motivazione della Corte d'appello, ma solo per analogia giurisprudenziale richiamata dalla stessa

  • art. 1, comma 198, L. n. 266/2005

    richiamato solo per contrasto, poiché applicabile ai soli enti locali e non estensibile automaticamente al caso dell'INPS

Massime di principio

  • I compensi spettanti agli avvocati interni di un ente pubblico, quando previsti da legge, contrattazione collettiva o regolamento interno, hanno natura retributiva e devono essere corrisposti al netto dell'IRAP, che resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro.
  • L'IRAP non può essere addossata al dipendente né in via diretta, mediante trattenuta sulle competenze, né in via indiretta, riducendo il fondo destinato ai compensi professionali se non nei limiti di eventuali vincoli legali o contrattuali di spesa specificamente allegati e provati dall'ente.
  • L'azione del dipendente che chiede il pagamento di compensi dovuti in base alla fonte legale o collettiva è un'azione di adempimento: il lavoratore deve provare il titolo e la scadenza del credito e allegare l'inadempimento, mentre incombe sul datore di lavoro la prova del pagamento, dell'estinzione dell'obbligazione o di impedimenti non imputabili.
  • Le regole di contabilità pubblica e di formazione dei fondi di bilancio non possono di per sé comprimere il diritto del dipendente al compenso; una loro violazione può semmai rilevare sul piano della responsabilità interna del dirigente o del funzionario che l'abbia causata.
  • L'accantonamento della quota IRAP sul fondo retributivo è consentito solo se il fondo presenti risorse eccedenti rispetto ai limiti massimi di spesa previsti da norme imperative oppure se tali limiti, quando non imposti direttamente dalla legge, siano stati effettivamente individuati e dimostrati dall'ente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRInadempimento
RamiLavoroObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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