Cassazione Civile, Ordinanza n. 31874/2025 del 06/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocati dipendenti)
La controversia
La controversia riguarda la trattenuta, operata dall'INPS sui compensi professionali dovuti ad avvocati interni già dipendenti di un ente poi confluito nell'INPS, di importi corrispondenti all'IRAP ritenuta dall'ente come costo da recuperare sui fondi destinati agli emolumenti professionali. I ricorrenti sostenevano che l'IRAP fosse un'imposta integralmente a carico del datore di lavoro pubblico e non traslabile sui dipendenti, neppure indirettamente mediante riduzione del fondo per compensi o trattenuta sulle somme dovute. Con il primo motivo denunciavano la violazione della disciplina fiscale e del fondo incentivante, lamentando che la Corte d'appello avesse di fatto addossato l'IRAP agli avvocati. Con il secondo motivo deducevano la violazione delle norme sul trattamento retributivo del personale e della contrattazione collettiva, insistendo sul fatto che la disciplina applicabile non contemplava l'IRAP tra gli oneri riflessi a carico dei professionisti e richiamando anche circostanze fattuali che, a loro dire, escludevano la legittimità della trattenuta. Con il terzo motivo contestavano il presupposto fattuale dello squilibrio di bilancio o del superamento del limite massimo di spesa, ritenuto dalla Corte territoriale, deducendo violazione delle regole sull'onere della prova e sul giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui i compensi dovuti agli avvocati interni dell'INPS spettano al netto dell'IRAP, che resta a carico della pubblica amministrazione, e la trattenuta o l'accantonamento sono consentiti solo entro i limiti legali o contrattuali eventualmente dimostrati dall'ente. La Corte ha inoltre ribadito che l'azione del dipendente è azione di adempimento e che incombe sull'ente debitore la prova del fatto estintivo o dei vincoli di spesa che impediscano il pagamento richiesto. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'IRAP grava sulla pubblica amministrazione datrice di lavoro e non può essere traslata sui dipendenti
art. 1, comma 208, L. n. 266/2005
interpretato nel senso che, per l'avvocatura interna, le somme confluite nel fondo sono al lordo degli oneri riflessi a carico del dipendente, ma non autorizzano l'addebito dell'IRAP al lavoratore
art. 40, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dai ricorrenti quale norma sul trattamento economico del personale e sui vincoli della contrattazione collettiva
art. 9 d.l. n. 90/2014, conv. con modif. nella L. n. 114/2014
richiamato come base normativa del compenso degli avvocati degli enti pubblici, da coordinare con i limiti di spesa e con il regime degli oneri
art. 3 CCNL comparto Enti pubblici non economici del 12.2.1999
richiamato quale fonte del trattamento economico del personale professionale
art. 6, comma 1, CCNI 8.1.2003
indicata come fonte dei compensi professionali dell'area avvocati e medica del comparto
richiamato dai ricorrenti in tema di rapporti tra disciplina collettiva e individuale
richiamato dai ricorrenti a sostegno del vincolo contrattuale
richiamato per il riparto dell'onere probatorio: il creditore deve provare il titolo e l'inadempimento allegato, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo o l'impossibilità non imputabile
richiamato dai ricorrenti in relazione all'asserito giudicato su circostanze di fatto o di bilancio
richiamati per censurare la valutazione della prova e l'assunto non dimostrato sul disavanzo di bilancio
richiamato dalla Corte per rinviare alla precedente motivazione e riportare solo i principi di diritto
art. 30 d.P.R. n. 411 del 1976
insieme alle altre fonti, individuato come base dei compensi dovuti all'avvocatura interna
art. 33 del CCNL 16.2.19
richiamato nel principio di diritto come fonte di riferimento della disciplina contrattuale applicabile
art. 18 L. n. 109/1994
citato nella motivazione della Corte d'appello, ma solo per analogia giurisprudenziale richiamata dalla stessa
art. 1, comma 198, L. n. 266/2005
richiamato solo per contrasto, poiché applicabile ai soli enti locali e non estensibile automaticamente al caso dell'INPS
Massime di principio
- I compensi spettanti agli avvocati interni di un ente pubblico, quando previsti da legge, contrattazione collettiva o regolamento interno, hanno natura retributiva e devono essere corrisposti al netto dell'IRAP, che resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro.
- L'IRAP non può essere addossata al dipendente né in via diretta, mediante trattenuta sulle competenze, né in via indiretta, riducendo il fondo destinato ai compensi professionali se non nei limiti di eventuali vincoli legali o contrattuali di spesa specificamente allegati e provati dall'ente.
- L'azione del dipendente che chiede il pagamento di compensi dovuti in base alla fonte legale o collettiva è un'azione di adempimento: il lavoratore deve provare il titolo e la scadenza del credito e allegare l'inadempimento, mentre incombe sul datore di lavoro la prova del pagamento, dell'estinzione dell'obbligazione o di impedimenti non imputabili.
- Le regole di contabilità pubblica e di formazione dei fondi di bilancio non possono di per sé comprimere il diritto del dipendente al compenso; una loro violazione può semmai rilevare sul piano della responsabilità interna del dirigente o del funzionario che l'abbia causata.
- L'accantonamento della quota IRAP sul fondo retributivo è consentito solo se il fondo presenti risorse eccedenti rispetto ai limiti massimi di spesa previsti da norme imperative oppure se tali limiti, quando non imposti direttamente dalla legge, siano stati effettivamente individuati e dimostrati dall'ente.
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