Cassazione Civile, Ordinanza n. 08323/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto di fondo rustico. La proprietaria del terreno ha agito per la risoluzione del rapporto, assumendo che gli affittuari avessero violato gli obblighi contrattuali mutando la destinazione agricola del fondo e realizzando manufatti abusivi destinati alla panificazione, oltre a chiedere il risarcimento delle spese sostenute per sanare l'abuso edilizio. I convenuti hanno eccepito, tra l'altro, l'improcedibilità della domanda per genericità della diffida ex art. 5 l. n. 203/1982, hanno contestato nel merito l'esistenza dell'abuso e hanno proposto domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà di una porzione del terreno. In primo grado la domanda è stata accolta solo in parte; in appello la decisione è stata sostanzialmente confermata, con riduzione del risarcimento a 10.000 euro. In Cassazione gli eredi dell'affittuario hanno proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 5 l. n. 203/1982 per ritenuta validità solo parziale della diffida e per asserita improcedibilità dell'intera domanda; 2) conseguente improcedibilità totale della domanda nonostante la genericità di alcuni addebiti; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 5, comma 2, l. n. 203/1982 e art. 1455 c.c. per erronea valutazione della gravità degli inadempimenti e della CTU; 4) violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. per asserita contraddittorietà della motivazione sul mutamento di destinazione del fondo; 5) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2056 c.c. per ultrapetizione nella liquidazione del danno e per difetto di adeguata motivazione sulla quantificazione equitativa. La resistente ha chiesto il rigetto e ha eccepito anche il difetto di interesse dei ricorrenti, qualificati come meri eredi e non coltivatori diretti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l'eccezione della resistente sul difetto di interesse, osservando che la questione non riguardava un fatto sopravvenuto e, comunque, era fondata su elementi di fatto non adeguatamente scrutinabili in Cassazione; ha inoltre chiarito che, se il tema era quello dell'insufficiente contestazione di alcuni inadempimenti rispetto al profilo della loro gravità, esso avrebbe richiesto un ricorso incidentale sul merito. Nel merito dei motivi, la Corte ha affermato che, quando la diffida ex art. 5 l. n. 203/1982 contenga una pluralità di addebiti e alcuni siano specificamente individuati mentre altri siano indicati in modo generico, la sanzione processuale colpisce solo gli addebiti non specificati, non l'intera diffida: gli inadempimenti correttamente contestati restano utilizzabili per sostenere la domanda di risoluzione. Ha poi reputato inammissibile la censura sulla gravità degli inadempimenti, trattandosi di accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e, soprattutto, perché la Corte territoriale aveva valorizzato due rationes decidendi autonome, una delle quali non era stata specificamente censurata in appello. Anche la doglianza sulla pretesa contraddittorietà della motivazione è stata dichiarata inammissibile, perché dipendente dall'inammissibilità del motivo precedente. Infine, il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato: la Corte ha escluso l'ultrapetizione, rilevando che il risarcimento era stato riconosciuto solo per le spese di sanatoria e non per la demolizione, e ha confermato la liquidazione equitativa, osservando che la censura non investiva i criteri già indicati dal giudice di merito. La richiesta di danni ex art. 96 c.p.c. è stata respinta e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
trattazione fissata in adunanza camerale
richiamato solo per la forma del procedimento in Cassazione
preventiva contestazione degli inadempimenti
la diffida deve indicare specificamente gli inadempimenti da sanare; se la contestazione è plurima e solo alcuni addebiti sono generici, l'inefficacia colpisce soltanto questi ultimi e non l'intero atto
rispettosa dell'art. 366 n. 6 c.p.c.
i fatti e gli atti processuali su cui si fonda la censura devono essere specificamente indicati e localizzati nel ricorso
richiamato nel motivo di ricorso come parametro di corretta valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove e della CTU, ma la critica è stata ritenuta inammissibile
la gravità dell'inadempimento è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito
la Corte esclude l'ultrapetizione perché il risarcimento riconosciuto riguarda solo le spese di sanatoria e non una domanda diversa
richiamato per la liquidazione del danno, ma la censura è stata disattesa
la liquidazione equitativa è stata ritenuta correttamente utilizzata sulla base dei criteri indicati nei gradi di merito
la domanda di responsabilità aggravata è stata respinta perché non risultavano danni allegati e la questione dedotta era nuova
Massime di principio
- In presenza di una diffida ex art. 5 l. n. 203/1982 che contenga più addebiti, la genericità di alcuni non travolge automaticamente l'intero atto: la procedibilità della successiva azione va negata solo per gli specifici inadempimenti non adeguatamente contestati, mentre gli altri restano utilizzabili ai fini della risoluzione.
- La specificità della contestazione e la sua idoneità a consentire la sanatoria dell'inadempimento costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei criteri giuridici di valutazione.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte specificamente; la mancata impugnazione di una di esse rende inammissibile o infondata la doglianza che investa solo l'altra.
- Non sussiste ultrapetizione se il giudice liquida il danno nei limiti del pregiudizio effettivamente domandato, anche quando ne determina l'ammontare in via equitativa secondo criteri già esplicitati nei precedenti gradi di giudizio.
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