Cassazione Penale, Sentenza n. 36986/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d’appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza della condannata diretta a ottenere la sospensione dell’ordine di carcerazione relativo alla pena detentiva irrogata con sentenza della stessa Corte del 12 marzo 2024, irrevocabile il 9 settembre 2024. La condanna riguardava il delitto di maltrattamenti in famiglia commesso nel corso dell’anno scolastico 2014-2015 in danno di più minori di età inferiore a quattordici anni. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 25 Cost. e dell’art. 656, comma 9, c.p.p., nonché motivazione apparente per erronea applicazione del principio di continuità normativa. Ha sostenuto che il rinvio mobile e la continuità normativa sarebbero rilevanti soltanto in presenza anche di continuità fattuale tra condotte protratte attraverso regimi normativi diversi, mentre nel caso concreto si sarebbe trattato di una condotta unitaria, interamente collocata tra febbraio e novembre 2014, quando il quadro normativo era già stabilizzato dopo gli interventi del 2012-2013. La Procura generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Ha ritenuto che i maltrattamenti commessi nel 2014-2015 in danno di minori infraquattordicenni ricadessero, ratione temporis, nell’ipotesi aggravata dell’art. 572, comma 2, c.p., costituente titolo ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 9, c.p.p. L’abrogazione formale del comma 2 nel 2013 non aveva interrotto la continuità normativa, poiché il contenuto relativo ai fatti commessi in danno di minori infraquattordicenni era stato trasposto nell’art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, c.p.; la successiva modifica del 2019 non ha mutato la conclusione per tali fatti. La Corte ha escluso che occorra, oltre alla continuità normativa, una specifica continuità fattuale tra condotte attraversanti regimi normativi diversi: la presenza del titolo ostativo, riferita al reato giudicato, è sufficiente. Ne consegue la conferma del diniego di sospensione. La Corte ha inoltre richiamato la modifica dell’art. 656, comma 9, lett. a), intervenuta con legge n. 181/2025, rilevando che l’art. 572 c.p. è comunque incluso nel catalogo dell’art. 4-bis ord. pen. e che, in ogni caso, la disciplina sopravvenuta non determina l’esito della questione intertemporale oggetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p.
la formulazione testuale dell'art. 656 citato e il richiamo esplicito, quale condizione ostativa, all'intervenuta condanna per uno dei delitti indicati nella norma speciale dell'art. 4-bis Ord. pen. manifesta l'intento del legislatore, ai fini del diniego del beneficio, di assegnare esclusivo rilievo a tale profilo oggettivo sulla scorta del mero titolo del reato giudicato, in ragione della presunzione di specifica pericolosità di quanti ne siano stati ritenuti responsabili, a prescindere dalla modulazione delle decisioni assunte in tema di trattamento punitivo e di bilanciamento tra circostanze eterogenee.
Ai fini del divieto di sospensione dell’esecuzione, rileva il titolo di reato per cui è intervenuta condanna; l’organo dell’esecuzione deve verificare la sussistenza del titolo ostativo, senza rivalutare il trattamento sanzionatorio o il bilanciamento delle circostanze.
Dunque, la mera condizione di condannato per un reato ostativo impedisce l'operare dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., sicché l'organo dell'esecuzione deve limitarsi alla constatazione della presenza del titolo ostativo
La sospensione prevista dal comma 5 non può operare quando la condanna riguarda un reato qualificato come ostativo; al giudice dell’esecuzione compete la verifica della presenza del relativo titolo.
art. 4-bis, commi 1 e 1-quater, legge 26 luglio 1975, n. 354
La disposizione in parola è, tuttavia, compresa nell’ampio catalogo dei reati di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e, segnatamente, nei c.d. reati ostativi di terza fascia, poiché il comma 1-quater limita la concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all’art. 572, secondo e terzo comma, cod. pen. alla valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge.
La Corte colloca il delitto di cui all’art. 572, commi 2 e 3, c.p. tra i reati ostativi di terza fascia, per i quali l’accesso ai benefici è subordinato alla positiva valutazione dell’osservazione scientifica della personalità nelle condizioni previste dalla norma.
art. 25, comma 2, Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto, invero, costituzionalmente illegittima – con riferimento alle misure alternative alla detenzione, alla liberazione condizionale e al divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione successivo alla sentenza di condanna – l’interpretazione secondo cui le modifiche peggiorative potrebbero essere applicate retroattivamente, poiché l’applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene, sancito dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione.
Il principio di legalità della pena impedisce l’applicazione retroattiva di modifiche peggiorative che trasformino radicalmente natura e incidenza della pena sulla libertà personale; la Corte esamina il caso entro tale cornice, senza ravvisare una modifica sopravvenuta che escluda qui l’ostatività.
Questa Corte ha già affermato il principio – e qui lo si ribadisce – secondo cui l'abolizione del comma secondo dell'art. 572 cod. pen., operata con detto intervento, è stata solo apparente, perché il provvedimento legislativo che ha eliminato tale comma ha contestualmente introdotto la previsione dell'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen., stabilendo una continuità normativa tra le due disposizioni, che presentano identica formulazione testuale, ad eccezione del limite di età del minore, elevato da quattordici a diciotto anni.
Per i maltrattamenti commessi in danno di minore infraquattordicenne, l’abrogazione formale del comma 2 nel 2013 non ha interrotto la continuità normativa con l’aggravante allora introdotta dall’art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, c.p.; tale ipotesi ha continuato a costituire titolo ostativo.
art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, c.p.
La modifica dell'art. 572 cod. pen. e l'espunzione del collegamento tra l'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies, cod. pen. e l'indicato art. 572 cod. pen., nell’ipotesi di reato commesso in danno di minori, non ha realizzato un mutamento sostanziale, nemmeno in riferimento al rapporto tra la norma incriminatrice e quella di cui all'art. 656, comma 9, cod. proc. pen.
La successiva ricollocazione normativa dell’aggravante non ha prodotto, per i fatti in danno di minori infraquattordicenni qui rilevanti, un mutamento sostanziale idoneo a eliminare il carattere ostativo ai fini dell’art. 656 c.p.p.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente , ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La condanna per maltrattamenti in famiglia commessi in danno di minore infraquattordicenne costituisce titolo ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656 c.p.p. anche quando il fatto è stato commesso dopo l’abrogazione formale dell’art. 572, comma 2, c.p. del 2013 e prima della modifica del 2019, poiché per tale specifica ipotesi è rimasta una continuità normativa con l’aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, c.p.
- Ai fini dell’ostatività, per i fatti in danno di minori infraquattordicenni, non è necessario dimostrare anche una continuità fattuale tra condotte collocate attraverso regimi normativi diversi: è sufficiente che il reato giudicato integri il titolo ostativo secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
- Quando la condanna riguarda un reato ostativo, l’organo dell’esecuzione deve constatare la presenza del relativo titolo; il divieto di sospensione non dipende dalla concreta modulazione della pena né dal bilanciamento delle circostanze.
- Le ipotesi aggravate introdotte nel 2013 ulteriori rispetto al fatto commesso in danno di minore infraquattordicenne — in particolare il fatto commesso in presenza di minori o in danno di minori ultraquattordicenni — non possono essere ricondotte retroattivamente alla precedente previsione ostativa in assenza di continuità normativa.
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