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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24416/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasceva dalla successione di due genitori proprietari di un compendio immobiliare rurale. Dopo la morte del padre, una delle figlie impugnava il testamento; dopo la morte della madre, promuoveva un ulteriore giudizio sulla successione e sulle quote di legittima. L'altro fratello assumeva di gestire in via esclusiva l'azienda agricola sui terreni ereditari e rivendicava l'esistenza di un rapporto di affitto agrario ex art. 49 della legge n. 203 del 1982. Le parti avevano poi sottoscritto un verbale conciliativo con cui il fratello utilizzatore si impegnava a corrispondere alla sorella il 50% del canone da determinarsi da tecnico incaricato, con previsione di conguaglio e revisione all'esito dei giudizi successori pendenti. Dopo una sentenza resa in altro giudizio successorio, il fratello utilizzatore contestava che i fabbricati potessero rientrare nell'affitto agrario e si dichiarava disponibile a pagare solo la quota riferibile ai terreni. La sorella otteneva comunque decreto ingiuntivo per euro 17.000 quale quota del 50% dei canoni relativi a terreni e fabbricati. L'opponente eccepiva incompetenza del giudice ordinario, validità ed efficacia dell'accordo conciliativo e inclusione dei fabbricati nell'affitto; la sentenza di primo grado dichiarava competente la sezione specializzata agraria, revocava il decreto ingiuntivo e rimetteva la causa al giudice competente. Con il ricorso per regolamento di competenza la ricorrente sosteneva che la lite riguardasse soltanto l'esecuzione di un accordo transattivo e dunque spettasse al giudice ordinario.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha confermato che la controversia rientra nella competenza funzionale della sezione specializzata agraria del Tribunale di Grosseto, perché non verteva sulla sola esecuzione dell'accordo conciliativo, ma sull'individuazione dell'oggetto del rapporto agrario instaurato ex lege tra i coeredi, sull'estensione del compendio soggetto a canone e sulla persistente efficacia dell'intesa alla luce degli esiti dei giudizi successori. La Corte ha ritenuto irrilevante che l'azione fosse stata introdotta con ricorso monitorio, poiché la competenza va determinata in base alla natura sostanziale della controversia e agli accertamenti necessari. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la transazione sui canoni di un fondo rustico non ha efficacia novativa e, se permane il rapporto agrario, le controversie sul pagamento dei canoni restano devolute al giudice agrario. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, con fissazione del termine di tre mesi per la riassunzione davanti al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 49 L. 3 maggio 1982, n. 203

    viene richiamato come base del rapporto di affitto rustico instauratosi tra i coeredi, che resta il titolo sostanziale da cui dipende la controversia

  • art. 11 d.lgs. n. 150 del 2011

    è richiamato dalla ricorrente per sostenere il tentativo obbligatorio di conciliazione e la competenza del giudice ordinario, ma la Corte esclude che ciò muti il riparto di competenza, da determinarsi sulla natura sostanziale della lite

  • art. 26 L. n. 11 del 1971

    è richiamato per affermare che, se il rapporto agrario permane, la controversia sui canoni stabiliti con transazione appartiene alla competenza del giudice specializzato agrario

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il rito camerale e il deposito delle memorie, senza incidenza sulla soluzione di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per disporre il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il trattenimento della causa e il deposito dell'ordinanza entro il termine previsto

Massime di principio

  • In materia di contratti agrari, quando sia intervenuta una transazione tra le parti, la competenza del giudice ordinario è configurabile solo se restano incontestati l'esistenza e la validità del rapporto agrario e la lite riguarda esclusivamente l'esecuzione dell'accordo o questioni accessorie.
  • Se la controversia impone di accertare la perdurante operatività del rapporto agrario, la validità della transazione o l'estensione oggettiva del rapporto e dei beni assoggettati a canone, la competenza appartiene alla sezione specializzata agraria.
  • Il riparto di competenza si stabilisce in base alla natura sostanziale della pretesa e agli accertamenti necessari per deciderla, non in base al solo mezzo processuale utilizzato per introdurre la domanda, come il procedimento monitorio.
  • Una transazione che regoli specifici elementi del rapporto agrario, come l'entità dei canoni, non necessariamente ha efficacia novativa; se il rapporto agrario resta in vita, le controversie sul pagamento dei canoni restano devolute al giudice agrario.
  • Quando il credito azionato dipende dall'individuazione del bene compreso nel rapporto agrario, tale accertamento preliminare è parte del thema decidendum e attrae la controversia nella competenza funzionale del giudice specializzato.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaTransazione
RamiProcesso civileContratti
IstitutiLitisconsorzio necessario

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