Cassazione Civile, Ordinanza n. 24407/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IRES e IVA relative all’anno d’imposta 2015, fondato su un PVC della Guardia di Finanza e sull’assunto che alcune fatture ricevute da quattro fornitori riguardassero operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente recupero a tassazione, sanzioni e interessi. La società ha impugnato l’atto, ma il ricorso è stato respinto in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, sostenendo che la CGT2 si fosse limitata a formule generiche sugli indizi e sull’inesistenza delle operazioni senza una reale valutazione critica delle prove; 2) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che il giudice non avrebbe considerato la documentazione e le circostanze offerte per dimostrare l’effettività delle operazioni e che non avrebbe esaminato la richiesta di prova testimoniale; 3) violazione dell’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2697 c.c., lamentando il diniego della prova testimoniale richiesta per contrastare la tesi erariale sulla fittizietà delle società fornitrici e sulla non inesistenza delle forniture.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la sussistenza di una motivazione meramente apparente, rilevando che l’iter logico della sentenza impugnata era comprensibile e che la doglianza mirava in realtà a contestare la sufficienza della motivazione, profilo non più denunciabile nei limiti del nuovo art. 360, n. 4, c.p.c. Ha poi ritenuto infondato il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., osservando che il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, quando il fatto rilevante sia comunque stato preso in esame dal giudice. Infine ha respinto la censura sulla prova testimoniale, affermando che nel processo tributario l’art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546/1992 consente la prova testimoniale solo quando il giudice la ritenga necessaria ai fini della decisione; la valutazione di mera astratta idoneità dei capitoli non basta, e nel caso concreto la decisione si fondava su un compendio documentale ritenuto sufficiente. La Corte ha inoltre applicato la condanna alle spese e, richiamando l’art. 96 c.p.c. e l’art. 380-bis c.p.c., ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore dell’Agenzia e di una somma alla Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione dedotto è scrutinabile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per il mero difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
Richiamato come parametro della forma della motivazione, ma non idoneo a fondare un sindacato sulla sufficienza argomentativa oltre i limiti dell’anomalia motivazionale.
Richiamato insieme all’art. 36 del medesimo decreto come base del sindacato sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Norma richiamata ai fini della completezza della motivazione della sentenza tributaria.
art. 3 d.l. n. 145 del 2013, conv. in l. n. 9 del 2014
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura motivazionale, senza accoglimento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta la mancata valutazione di singoli elementi istruttori.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulti, non potendo limitarsi a contestazioni generiche.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiede l’indicazione specifica degli atti e dei documenti posti a fondamento del motivo di ricorso.
art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992
La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale
Nel processo tributario la prova testimoniale è ammissibile solo se ritenuta necessaria ai fini della decisione; non basta la mera astratta idoneità probatoria dei capitoli, e il giudice conserva un margine di valutazione di merito non sindacabile se non per manifeste illogicità.
La testimonianza nel processo tributario, quando ammessa, deve essere assunta nelle forme della testimonianza scritta previste da questa disposizione.
Gli atti pubblici fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale e delle dichiarazioni rese in sua presenza; su tali circostanze la prova testimoniale incontra un limite.
Ulteriori limiti alla prova testimoniale si applicano anche nel processo tributario.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa deve essere assicurato anche nel processo tributario, ma senza imporre uniformità assoluta con il processo civile.
art. 111 Cost.
Il giusto processo e il contraddittorio impongono che le regole probatorie siano ragionevoli e non eccessivamente formalistiche.
art. 6 CEDU
La disciplina tributaria sulla prova testimoniale non è ritenuta, di per sé, incompatibile con il giusto processo convenzionale, purché il procedimento nel suo complesso sia equo.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Richiamato nel contesto della giurisprudenza EDU in materia fiscale, senza incidere sull’esito del ricorso.
La Corte ha applicato la condanna aggravata ritenendo che il mancato adeguamento alla proposta di definizione anticipata integrasse un’ipotesi normativa di abuso del processo.
Nel rito accelerato, la decisione conforme alla proposta può giustificare la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e la valutazione di manifesta infondatezza del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso che la decisione impugnata avesse invertito o violato il riparto dell’onere della prova.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo nei ristretti limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito per contestare la sufficienza o la maggiore o minore persuasività della motivazione.
- Il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è configurabile quando il giudice abbia comunque preso in considerazione il fatto rilevante, pur senza dar conto di ogni singolo elemento probatorio.
- Nel processo tributario la prova testimoniale non è un mezzo di prova a libera disponibilità delle parti: il giudice può ammetterla solo se la ritiene necessaria ai fini della decisione, e la mera astratta idoneità dei capitoli non è sufficiente a imporne l’ammissione.
- La disciplina della prova nel processo tributario, essenzialmente scritto e documentale, è compatibile con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, purché le limitazioni probatorie siano ragionevoli e il procedimento, nel suo complesso, resti equo.
- Quando la decisione di merito si fonda su un compendio documentale puntuale e su verifiche incrociate svolte dagli organi accertatori, in cassazione non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle prove, né lamentare il mancato ingresso della testimonianza solo perché astrattamente utile alla tesi difensiva.
- Nel rito accelerato, la mancata adesione alla proposta del consigliere relatore e la conferma della manifesta infondatezza del ricorso possono legittimare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre alle conseguenze economiche ulteriori previste dalla disciplina del contributo unificato.
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