Cassazione Civile, Ordinanza n. 24413/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una sequenza di atti aventi ad oggetto un compendio immobiliare e due autovetture. Una parte aveva acquistato, nel marzo 2015, dall'interessata che agiva quale procuratrice generale del proprietario, l'intero cespite e le autovetture, pagando il prezzo con assegni circolari intestati alla procuratrice. Pochi giorni dopo, il proprietario aveva donato a un terzo la proprietà superficiaria di parte dei beni già alienati, riservandosi uso e abitazione e lasciando fuori il terreno. L'acquirente ha chiesto di dichiarare nullo o comunque simulato e inefficace l'atto di donazione, sostenendo che fosse stato posto in essere per paralizzare gli effetti della precedente vendita; in subordine ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di uso e abitazione sull'intero compendio e della proprietà del terreno, nonché, in ulteriore subordine, la restituzione di parte del prezzo. Il venditore ha resistito e in via riconvenzionale ha chiesto l'annullamento della compravendita per conflitto di interessi del rappresentante ex art. 1394 c.c., deducendo che l'acquirente conosceva tale conflitto. Il terzo donatario si è costituito chiedendo il rigetto delle domande. Il Tribunale ha rigettato le domande dell'attrice e accolto la riconvenzionale, annullando la vendita e le cessioni delle autovetture; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 1414 e 2729 c.c. per avere escluso la simulazione della donazione; 2) violazione degli artt. 1394 e 1723, comma 2, c.c. per avere ritenuto annullabile la compravendita nonostante la procura fosse ancora formalmente valida; 3) violazione degli artt. 14 l. 218/1995 e 685 c.c. brasiliano per mancata applicazione della legge brasiliana all'interpretazione del mandato conferito all'estero.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha affermato, quanto alla simulazione, che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale indiziario e che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la prova di un accordo simulatorio e dell'assenza di volontà degli effetti tipici della donazione. Quanto al conflitto di interessi, ha ribadito che esso rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante nell'esecuzione del mandato e non incide sulla validità astratta della procura, trattandosi di distorsione dell'interesse che il rappresentante deve perseguire. Quanto alla legge applicabile, ha osservato che non era in discussione la validità della procura, ma l'attività gestoria del mandato e i rapporti interni; inoltre, il collegamento con la legge brasiliana era meramente postulato e comunque eccentrico rispetto a beni siti e attività svolte in Italia. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e ordine di distrazione in favore del difensore antistatario di uno dei controricorrenti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La simulazione richiede la prova che le parti non abbiano voluto gli effetti del negozio apparente; non basta l'allegazione di uno scopo esterno o accessorio che il negozio reale può incidentalmente soddisfare.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice deve valutare unitariamente gli indizi e la censura in cassazione è ammissibile solo se si deduce la violazione dei criteri legali, non una diversa lettura dei fatti.
Il conflitto di interessi del rappresentante rende annullabile il contratto concluso con il terzo quando l'agire in conflitto sia accertato in concreto.
La validità formale della procura non esclude l'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi; il problema riguarda l'attività gestoria e non la procura come atto esterno.
La disciplina della legge straniera può essere invocata solo se effettivamente pertinente al rapporto controverso; non basta un richiamo astratto alla nazionalità delle parti o al luogo di rilascio della procura.
Per le obbligazioni contrattuali opera il rinvio alla Convenzione di Roma del 1980.
art. 4 Convenzione di Roma del 19 giugno 1980
In mancanza di scelta delle parti, il contratto è regolato dalla legge del Paese col quale presenta il collegamento più stretto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di simulazione, la prova dell'accordo simulatorio deve dimostrare che le parti non volevano gli effetti del negozio apparente; l'esistenza di finalità ulteriori o strumentali non basta, se il negozio è stato realmente voluto nella sua causa tipica.
- La valutazione delle presunzioni ex art. 2729 c.c. impone un giudizio complessivo sugli indizi, dopo aver escluso quelli irrilevanti; in cassazione non è deducibile come violazione di legge una mera richiesta di diversa ponderazione del materiale probatorio.
- Il conflitto di interessi del rappresentante determina l'annullabilità del contratto concluso con il terzo quando il conflitto incida concretamente sull'attività gestoria; la procura, in quanto titolo esterno del potere, non è di per sé inficiata dal conflitto.
- Ai fini dell'individuazione della legge applicabile, la legge straniera rileva solo se pertinente alla specifica questione dedotta; non può essere invocata per sottrarre alla legge italiana la disciplina di atti e rapporti interni riguardanti beni e attività situati in Italia.
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