Cassazione Civile, Ordinanza n. 24447/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero dell'imposta di registro relativa ad atti giudiziari, oltre sanzioni e interessi, per annualità 2011, 2012 e 2013. La contribuente deduceva, in sintesi, la nullità della notificazione della cartella perché eseguita da un indirizzo PEC asseritamente non presente nei pubblici elenchi, priva di attestazione di conformità e delle indicazioni sulle modalità di proposizione del ricorso; lamentava inoltre la mancata notificazione dell'atto presupposto, cioè dell'avviso di liquidazione, con conseguente nullità derivata della cartella, nonché la prescrizione di gran parte dei tributi e la decadenza dall'iscrizione a ruolo e dal diritto alla riscossione. In cassazione ha proposto un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando violazione degli artt. 112, 115, 116 e 324 c.p.c. e dell'art. 54 d.P.R. 131/1986, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto irrilevante la mancata notifica dell'avviso di liquidazione, facendo leva sulla sufficienza della motivazione della cartella e sulla ritenuta inesistenza di una contestazione sul presupposto atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il motivo non si confrontava con una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non aveva accertato l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione, ma aveva affermato che tale notifica non era stata contestata dalla contribuente. Di conseguenza non vi era omessa pronuncia né violazione dell'art. 54 d.P.R. 131/1986, perché il giudice di merito aveva ritenuto esistente e rituale l'atto presupposto e, per tale ragione, non aveva dovuto svolgere ulteriori verifiche. La ricorrente è stata inoltre gravata dell'ulteriore contributo unificato, mentre non sono state liquidate spese in favore dell'ente riscossore, che non aveva svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato proposto come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, ma è stato giudicato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata.
artt. 112, 115, 116 e 324 c.p.c.
Le censure processuali sono state ritenute inconferenti rispetto alla decisione impugnata, perché fondate sull'erroneo presupposto che i giudici di merito avessero accertato la mancata notifica del presupposto avviso di liquidazione.
"Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio ... l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione ... Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare"
La Corte ha escluso la violazione della norma perché il giudice di merito aveva ritenuto non contestata la notifica dell'avviso di liquidazione, quindi esistente e rituale.
Richiamato dalla Corte per escludere la violazione di legge, ribadendo che l'atto presupposto risultava non contestato quanto alla sua notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.
- Non può denunciarsi l'omessa pronuncia o la violazione della disciplina dell'atto presupposto se il giudice di merito ha accertato che la parte non aveva contestato la regolare notifica di tale atto.
- Quando l'avviso di liquidazione risulti non contestato quanto alla sua rituale notificazione, il giudice non è tenuto a svolgere ulteriori verifiche sulla sua esistenza o sulla sua produzione documentale ai fini della validità della successiva cartella.
- La censura di violazione di legge deve essere formulata contro la reale motivazione della decisione impugnata; altrimenti il motivo è aspecifico e non idoneo a determinare la cassazione della sentenza.
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