Cassazione Civile, Ordinanza n. 24415/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 200.000, oltre accessori, sulla base di una scrittura privata del 7 maggio 2024 qualificata come riconoscimento di debito per corrispettivi di lavorazioni edili svolte in rapporti di subappalto. La società ingiunta proponeva opposizione davanti al Tribunale di Bergamo, eccependo l’incompetenza territoriale e sostenendo che la controversia derivasse da un accordo quadro di subappalto del 31 luglio 2023 contenente clausola di foro esclusivo in favore del Tribunale di Pavia. La creditrice opposta replicava che il credito azionato nasceva invece dalla successiva scrittura del 7 maggio 2024, autonoma rispetto all’accordo quadro, e disconosceva la sottoscrizione dell’accordo quadro. Il Tribunale rigettava l’eccezione di incompetenza e rinviava la causa per la prosecuzione dell’istruttoria. La società debitrice proponeva quindi regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., chiedendo la declaratoria di competenza del Tribunale di Pavia. La Corte ha però ritenuto inammissibile il regolamento, perché l’ordinanza impugnata non presentava carattere decisorio definitivo sulla competenza: il giudice non aveva rimesso la causa in decisione né invitato le parti a precisare le conclusioni, e il mero rigetto dell’eccezione, inserito in un provvedimento adottato per decidere sull’istanza ex art. 649 c.p.c. e per la gestione istruttoria, non bastava a rendere la pronuncia impugnabile con regolamento necessario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento necessario di competenza. Ha ritenuto che l’ordinanza del Tribunale di Bergamo, pur avendo rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale, non fosse una decisione definitiva sulla competenza perché inserita in un provvedimento interlocutorio, adottato senza rimessione della causa in decisione e senza invito alle parti a precisare le conclusioni. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il regolamento necessario di competenza presuppone una decisione della questione di competenza avente carattere decisorio; non è esperibile contro un provvedimento meramente interlocutorio che non definisca in modo definitivo la competenza.
Richiamato per la memoria della controricorrente nel giudizio di regolamento.
Richiamato per il deposito delle memorie e per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato per il rinvio della causa alla prosecuzione degli incombenti istruttori.
L’ordinanza impugnata era stata adottata anche ai fini della delibazione dell’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; tale contesto rendeva il provvedimento non decisorio sulla competenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Dopo la riforma che prevede la decisione sulla competenza con ordinanza, il regolamento necessario ex art. 42 c.p.c. è ammissibile solo se il provvedimento del giudice di merito abbia effettivamente natura decisoria sulla competenza, non quando si tratti di un atto interlocutorio che prosegua il giudizio.
- Se il giudice respinge l’eccezione di incompetenza senza rimettere la causa in decisione e senza invitare le parti a precisare le conclusioni, il regolamento è ammissibile solo quando la pronuncia rechi una manifestazione assolutamente inequivoca e incontrovertibile della volontà di definire definitivamente la questione di competenza.
- Il semplice rigetto dell’eccezione di incompetenza nel dispositivo non basta, da solo, a rendere impugnabile il provvedimento con regolamento necessario, se il contesto complessivo mostra che il giudice stava svolgendo attività istruttoria o provvedendo su una questione incidentale.
- Una memoria depositata fuori dalle forme del rito e non autorizzata è inammissibile; gli argomenti e i documenti introdotti con tale atto non possono essere utilizzati a fondamento di ulteriori eccezioni.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese e, ove ricorrano i presupposti, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
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