Cassazione Civile, Ordinanza n. 23861/2024 del 05/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'eccessiva durata di un giudizio civile instaurato dall'odierno ricorrente in proprio e durato 11 anni, 3 mesi e 14 giorni. In sede monitoria era stato liquidato un indennizzo di Euro 2.000, calcolato assumendo una durata irragionevole di 4 anni e 11 mesi e applicando il parametro di Euro 400 per anno, con condanna alle spese. L'interessato ha proposto opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, respinta dalla Corte d'appello. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'applicazione della tabella 8 del d.m. n. 55/2014 anche alla fase monitoria del procedimento Pinto, sostenendo la natura contenziosa della fase; 2) violazione di norme CEDU e della L. n. 89/2001, con richiesta di sollevare questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2-bis e 2-quater, e 2-bis L. n. 89/2001, contestando: la sottrazione del tempo corrispondente alla durata ragionevole dal computo dell'indennizzo, il mancato ristoro del periodo necessario per proporre l'impugnazione e la quantificazione annua al minimo tabellare di Euro 400 invece dei valori ritenuti più congrui dalla giurisprudenza EDU; 3) violazione delle norme in tema di spese e parametri forensi, per avere la Corte d'appello regolato le spese dell'opposizione secondo la soccombenza e preso a riferimento un valore della causa asseritamente errato, anziché l'importo liquidato in monitorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile la seconda memoria del ricorrente perché depositata oltre il termine di dieci giorni prima dell'adunanza camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. Nel merito ha respinto tutti e tre i motivi: ha confermato che per la fase dinanzi al consigliere designato nel procedimento ex lege Pinto si applica la tabella 8 del d.m. n. 55/2014, in ragione dell'analogia con il procedimento monitorio; ha escluso la fondatezza delle censure sulla quantificazione dell'indennizzo, riaffermando che la liquidazione avviene solo per il periodo eccedente la durata ragionevole, che il tempo per proporre l'impugnazione non è imputabile allo Stato e che la scelta del valore tra minimo e massimo del range tabellare è apprezzamento di fatto non sindacabile come violazione di legge; ha inoltre confermato la regolazione delle spese della fase di opposizione secondo il criterio della soccombenza e la correttezza del riferimento al valore della controversia nella seconda fase, rilevando che, in caso di rigetto dell'opposizione, le spese gravano integralmente sull'opponente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero.
Norme richiamate
l'opposizione al decreto di liquidazione nell'ambito del procedimento Pinto non introduce un autonomo giudizio, ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento.
individua il diritto all'equa riparazione in relazione alla durata irragionevole del processo; la liquidazione riguarda il pregiudizio riconducibile al superamento del termine ragionevole.
prevede, di regola, la liquidazione di una somma per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi eccedente il termine ragionevole di durata del processo, entro una forbice tabellare che il giudice può collocare tra minimo e massimo con valutazione di fatto.
art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001
la questione di costituzionalità prospettata è stata ritenuta generica e infondata, perché la disciplina interna assicura un serio ristoro compatibile con la CEDU.
art. 2, comma 2-quater, L. n. 89/2001
la censura di incostituzionalità è stata reputata non specificamente argomentata rispetto al contrasto con la CEDU.
le spese seguono la soccombenza; nella fase di opposizione rigettata le spese possono essere poste integralmente a carico dell'opponente.
richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ha ravvisato violazione nella regolazione delle spese compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione prospettati come violazione di legge.
la seconda memoria è inammissibile se depositata oltre il termine di dieci giorni prima dell'adunanza camerale.
art. 13, comma 6, L. n. 247/2012
richiamato in relazione alla liquidazione dei compensi professionali nella fase di opposizione.
art. 5, comma 1, d.m. n. 55/2014
consente la liquidazione dei compensi in base al valore della controversia e ai parametri tabellari applicabili.
si applica anche alla fase dinanzi al consigliere designato nel procedimento ex lege Pinto, per la sua struttura assimilabile al monitorio.
è la tabella applicata per la fase di opposizione, con liquidazione sul valore della controversia considerato nel giudizio di opposizione.
art. 6 CEDU
la disciplina nazionale di quantificazione dell'indennizzo è ritenuta conforme al margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati, purché assicuri un serio ristoro.
art. 13 CEDU
richiamato dal ricorrente a fondamento della questione di costituzionalità e della pretesa di maggiore ristoro.
art. 41 CEDU
richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure convenzionali.
art. 46 CEDU
richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure convenzionali.
art. 117, comma 1, Cost.
invocato quale parametro del sindacato di compatibilità della legge interna con gli obblighi CEDU; la Corte esclude il contrasto.
art. 111, comma 1, Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale.
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente nelle censure di violazione dei diritti di difesa.
richiamati per comparare il procedimento monitorio ordinario con la fase iniziale del procedimento Pinto.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001, la liquidazione dell'indennizzo è riferita, di regola, al solo periodo eccedente la durata ragionevole del processo, senza che ciò integri di per sé violazione dei parametri convenzionali, purché il ristoro resti serio e non meramente simbolico.
- La fase dinanzi al consigliere designato nel procedimento Pinto, pur presentando specificità proprie, è assimilabile al procedimento monitorio ai fini della liquidazione delle spese, sicché può applicarsi la tabella 8 del d.m. n. 55/2014.
- Nel sistema dell'equa riparazione, il tempo necessario alla parte per scegliere quando proporre l'impugnazione non è imputabile all'amministrazione, e non va normalmente incluso nel periodo indennizzabile.
- La determinazione dell'indennizzo entro la forbice minima e massima prevista dalla legge costituisce valutazione di fatto del giudice di merito, non censurabile in cassazione come violazione di legge se congruamente motivata.
- L'opposizione avverso il decreto di liquidazione nel procedimento Pinto è una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento; se l'opposizione della parte privata è rigettata, le spese di tale fase seguono la soccombenza dell'opponente e sono poste a suo carico integrale.
- La memoria depositata nel procedimento camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c. è ammissibile solo se rispettoso del termine perentorio di dieci giorni prima dell'adunanza; il deposito di una seconda memoria non consuma il potere difensivo, ma non deroga al termine di preclusione.
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