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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14484/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente poi deceduta e, in seguito, dai suoi eredi, di una cartella di pagamento IVA per euro 1.648.266,12 riferita agli anni d’imposta 2007 e 2008. La cartella era stata emessa nei confronti della socia di minoranza di una società a ristretta base partecipativa, dopo che la società era stata cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta, in esito a due avvisi di accertamento già notificati alla società. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Ufficio ritenendo che, per effetto dell’estinzione della società, non fosse consentita la riapertura della liquidazione per soddisfare crediti rimasti insoddisfatti, compresi quelli fiscali. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c., per non avere affrontato la questione decisiva se, dopo l’estinzione della società, i creditori insoddisfatti possano agire verso i soci ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., perché la CTR non avrebbe considerato che la ex socia aveva riscosso, in sede di liquidazione, euro 59.393,40 risultanti dal piano di riparto prodotto in appello; 3) violazione degli artt. 2495, comma 2, c.c., 1 e 2 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c., per non avere la sentenza rideterminato il credito fiscale almeno nei limiti di quanto ricevuto dalla socia in sede di liquidazione.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza impugnata affetta da motivazione apparente, perché la CTR non ha spiegato perché considerasse infondata la pretesa fiscale nemmeno nei limiti dell’importo attribuito alla socia nel bilancio finale di liquidazione. I secondi due motivi restano assorbiti. La sentenza della CTR viene cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva; la motivazione meramente apparente integra nullità denunciabile in cassazione.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È il vizio processuale usato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    È invocato per l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    I creditori insoddisfatti della società estinta possono agire nei confronti dei soci nei limiti di quanto questi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    In appello è consentita la produzione documentale richiamata dall’Ufficio.

  • art. 1 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale del contenzioso tributario.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale del contenzioso tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per censurare l’omessa pronuncia sulla rideterminazione della pretesa nei limiti dell’attivo percepito dalla socia.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato nella definizione del vizio motivazionale in cassazione, limitato alle anomalie estreme della motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è censurabile solo quando si traduca in un’anomalia radicale della sentenza, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente il semplice difetto di persuasività o di sintesi argomentativa.
  • La motivazione è apparente quando il giudice di merito non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito per decidere la questione decisiva devoluta dalle parti.
  • In caso di società estinta per cancellazione dal registro delle imprese, la pretesa del creditore insoddisfatto può essere fatta valere nei confronti dei soci nei limiti di quanto essi abbiano ricevuto in sede di liquidazione; il giudice deve quindi verificare e motivare sul concreto importo riscosso dal socio.
  • Se un fatto decisivo, specificamente allegato e discusso, è documentato in atti e può incidere sulla misura della pretesa, la sentenza deve darne conto in modo esplicito, altrimenti incorre in vizio di motivazione o di omessa pronuncia nei limiti denunciati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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