Cassazione Penale, Ordinanza n. 33343/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi per mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, genericità e aspecificità; inoltre, la censura sull'affermazione della responsabilità penale non era stata previamente dedotta in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 16 gennaio 2026, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Bari affermativa della sua responsabilità penale per i reati previsti dagli artt. 617-bis cod. pen. e 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato l'affermazione della responsabilità penale e ha dedotto anche l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. La Corte ha rilevato che la censura sulla responsabilità non era stata previamente dedotta con l'atto di appello e, comunque, era aspecifica, poiché non esplicitava il ragionamento posto a fondamento della critica alla sentenza impugnata. Quanto al profilo relativo all'art. 131-bis cod. pen., la censura è stata ritenuta sia aspecifica sia generica, perché non indicava gli elementi posti alla base della critica e non consentiva di individuare i rilievi rivolti alla motivazione, ritenuta logicamente corretta. Con il secondo motivo il ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen.; anche tale motivo è stato ritenuto generico, in quanto riproponeva argomenti già esaminati e disattesi dal giudice dell'appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per la quale è stata affermata la responsabilità penale dell'imputato; il testo non specifica la condotta concreta contestata.
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma incriminatrice per la quale è stata affermata la responsabilità penale dell'imputato; il testo non specifica la condotta concreta contestata.
Richiamato per il requisito di specificità dell'impugnazione: il ricorrente deve esplicitare il ragionamento posto a fondamento della censura e correlarsi alle ragioni della decisione impugnata.
Richiamato in relazione alla dedotta omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la relativa censura è stata dichiarata generica e aspecifica.
Richiamato in relazione alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante; la censura è stata ritenuta generica perché riproponeva argomenti già esaminati e respinti in appello.
Richiamato implicitamente dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri una questione non previamente dedotta con l'atto di appello, quando non ricorra una deroga prevista dalla legge.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; la mera riproposizione di argomenti già esaminati e disattesi dal giudice del gravame non soddisfa tale requisito.
- La genericità o aspecificità del motivo ricorre anche quando il ricorrente non indica gli elementi concreti sui quali fonda la critica, impedendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.
- La censura relativa all'omessa applicazione dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile se non espone specificamente gli elementi del caso concreto dai quali dovrebbe desumersi la particolare tenuità del fatto e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
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