Cassazione Penale, Ordinanza n. 33342/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di furto in abitazione, con esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2, c.p. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione contestando la motivazione con cui il giudice di merito aveva escluso l'aggravante, denunciandone l'illogicità e la contraddittorietà. Secondo la decisione impugnata, non risultava alcun danneggiamento della porta attraverso la quale l'imputato era entrato nell'abitazione, presumibilmente aprendola con una spallata, né era emersa la necessità di successivi interventi ripristinatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che il giudice di merito aveva fornito una motivazione compiuta e coerente sull'esclusione dell'aggravante, fondata sull'assenza di danneggiamenti alla porta e di esigenze di ripristino. La censura del pubblico ministero non evidenziava un vizio motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ma si limitava a contestare la valutazione effettuata dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 2, c.p.
circostanza aggravante del furto relativa all'uso della violenza sulle cose
La Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'aggravante in assenza di danneggiamento della porta e di necessità di interventi ripristinatori.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione
Il vizio censurabile è quello desumibile dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento; non è sufficiente una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. deve emergere dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento; la mera prospettazione di una diversa valutazione dei fatti non rende il ricorso ammissibile.
- L'accesso a un'abitazione mediante apertura della porta con una spallata non integra necessariamente la violenza sulle cose aggravante il furto quando non risulti alcun danneggiamento e non sia stato necessario alcun intervento ripristinatorio.
Come è indicizzato
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