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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33335/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I tre imputati hanno impugnato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. I ricorsi erano soggetti ai limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La prima ricorrente ha dedotto l'illegalità della pena e la violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen., lamentando che il giudice non avesse fissato un'apposita udienza per verificare le sue esigenze di vita e adeguare le prescrizioni della pena sostitutiva. La seconda ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sostenendo, in sostanza, la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento. Il terzo ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 56 della legge n. 689 del 1981, censurando il mancato esame di un'istanza relativa alle modalità esecutive della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, nonché un vizio di motivazione in ordine alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i ricorsi. Quanto alla prima ricorrente, ha escluso che la mancata fissazione dell'udienza prevista dall'art. 545-bis cod. proc. pen. integrasse una pena illegale, rilevando che tale udienza è rimessa alla discrezionalità del giudice e che le prescrizioni previste per le pene sostitutive costituiscono contenuto necessario e predeterminato della sanzione, non pene accessorie. Quanto alla seconda ricorrente, ha ritenuto non consentita, nel giudizio di legittimità contro una sentenza di patteggiamento, la deduzione della mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Quanto al terzo ricorrente, ha escluso che le modalità esecutive della pena sostitutiva incidessero sull'illegalità originaria della pena; ha inoltre precisato che eventuali modifiche esecutive possono essere richieste al magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 62 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. Anche le censure relative all'art. 129 cod. proc. pen. sono state ritenute non proponibili. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, rispettivamente di 1.000 euro per la prima ricorrente e di 3.000 euro per ciascuno degli altri due ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile per cassazione soltanto nei limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate

    La disposizione delimita tassativamente i motivi deducibili contro la sentenza di patteggiamento; sono inammissibili le censure estranee alle ipotesi consentite.

  • art. 545-bis, comma 2, c.p.p.

    prevede piena discrezionalità in capo al Giudice di fissare apposita udienza

    La fissazione dell'udienza per modulare prescrizioni e obblighi della pena sostitutiva alle esigenze dell'imputato è rimessa alla discrezionalità del giudice e non costituisce un obbligo generalizzato.

  • art. 129 c.p.p.

    insussistenza di cause di proscioglimento

    Nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento non è deducibile, come motivo autonomo, la mancata verifica delle cause di proscioglimento previste dalla norma, al di fuori dei motivi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

  • art. 20-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pena sostitutiva, senza che la Corte ravvisi una violazione idonea a determinare l'illegalità originaria della pena.

  • art. 56 legge n. 689 del 1981

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della pena sostitutiva; la Corte esclude che le modalità esecutive contestate rendano la pena illegale.

  • art. 56-ter legge n. 689 del 1981

    introdotto dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Le prescrizioni relative alle pene sostitutive costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena e devono essere applicate anche in caso di patteggiamento.

  • art. 62 legge n. 689 del 1981

    Consente al magistrato di sorveglianza di intervenire sulle modalità di esecuzione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare.

  • art. 678, comma 1-bis, c.p.p.

    Individua il procedimento attraverso il quale il magistrato di sorveglianza può modificare le modalità esecutive della pena sostitutiva.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Costituisce la base procedurale per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.

  • Corte costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento sono deducibili soltanto i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; le censure non riconducibili a tali ipotesi sono inammissibili.
  • La pena è illegale ab origine soltanto quando, per specie o quantità, in difetto o in eccesso, non corrisponde alla pena astrattamente prevista dalla fattispecie incriminatrice.
  • La nozione di pena illegale non comprende, di regola, i profili relativi al regime applicativo o alle modalità esecutive della sanzione, salvo che tali profili determinino una pena estranea all'ordinamento per specie, genere o quantità.
  • La fissazione dell'udienza prevista dall'art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen. per adeguare prescrizioni e obblighi della pena sostitutiva alle esigenze dell'imputato è rimessa alla discrezionalità del giudice e non è obbligatoria in assenza di specifiche esigenze rappresentate dall'imputato.
  • Le prescrizioni previste per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, non pene accessorie rimesse alla discrezionalità del giudice.
  • Le eventuali modifiche delle modalità esecutive della pena sostitutiva della detenzione domiciliare devono essere richieste, in sede esecutiva, al magistrato di sorveglianza secondo il procedimento previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneMisure alternative
RamiProcesso penaleParte generaleEsecuzione penale

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