Cassazione Penale, Ordinanza n. 33340/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lecce, aveva confermato la sua responsabilità penale per furto aggravato, riducendo la pena. L'unico motivo di ricorso riguardava l'esclusione della recidiva. La Corte ha rilevato che tale richiesta non risultava formulata nell'atto d'appello e che, comunque, la questione era stata rinunciata nell'ambito dell'accordo sulla pena raggiunto in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. La Corte ha quindi ritenuto preclusa la doglianza in sede di legittimità, salvo che essa riguardasse vizi della sentenza rispetto alla volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia o all'applicazione di una pena illegale; nessuno di tali vizi è stato prospettato nel caso concreto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso la deducibilità della richiesta di esclusione della recidiva perché non proposta con l'appello e comunque preclusa dalla rinuncia connessa all'accordo sulla pena in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; l'importo indicato nel testo risulta corrotto e non determinabile con certezza.
Norme richiamate
concordato con rinuncia ai motivi di appello
Il potere dispositivo della parte nell'accordo sulla pena limita la cognizione del giudice d'appello e produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di cassazione. Contro la sentenza resa all'esito del concordato sono deducibili soltanto vizi relativi alla volontà di accedere all'accordo, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo o all'applicazione di una pena illegale.
Richiamato implicitamente quale disciplina del ricorso per cassazione e dei limiti di deducibilità delle censure in sede di legittimità.
Massime di principio
- L'accordo sulla pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. comporta la rinuncia ai motivi di appello e preclude la riproposizione delle relative questioni nel giudizio di cassazione.
- Dopo una sentenza pronunciata all'esito del concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per vizi relativi alla volontà della parte di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della sentenza rispetto al contenuto concordato o all'applicazione di una pena illegale.
- Una questione non proposta con l'atto di appello non può essere introdotta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione e, se rientra tra quelle rinunciate nell'accordo sulla pena, è comunque soggetta a preclusione processuale.
Come è indicizzato
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