Cassazione Penale, Ordinanza n. 33338/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità del motivo, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta quindi ferma la decisione impugnata, compresa l'affermazione della responsabilità penale e la pena rideterminata dalla Corte d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, riformando parzialmente la decisione del Tribunale, gli aveva riconosciuto la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, c.p. in relazione al reato indicato al capo 2), riducendo la pena, e aveva confermato nel resto la responsabilità per il delitto di evasione aggravata ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 2, e 385 c.p., nonché per il delitto tentato di furto aggravato ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, primo comma, n. 2, c.p. L'unico motivo dedotto censurava l'omessa pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, poiché non indicava gli elementi posti a fondamento della censura e non consentiva di individuare con precisione i rilievi rivolti alla sentenza impugnata, a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta.
Norme richiamate
La censura riguardava l'omessa pronuncia di proscioglimento; la Corte ha tuttavia rilevato che il motivo non era specificamente articolato.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare gli elementi posti a fondamento della censura; la violazione di tale requisito determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 61, primo comma, n. 2, c.p.
Norma richiamata quale aggravante del delitto di evasione contestato.
Norma incriminatrice del delitto di evasione, in relazione al quale è stata confermata la responsabilità dell'imputato.
Norma applicata in relazione al delitto tentato contestato.
Norma incriminatrice del furto contestato nella forma tentata.
art. 625, primo comma, n. 2, c.p.
Norma richiamata quale aggravante del furto tentato.
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
La Corte d'appello ha riconosciuto l'attenuante, riducendo la pena per il reato indicato al capo 2).
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che contesti l'omessa pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. senza indicare gli specifici elementi posti a fondamento della censura.
- Il motivo di ricorso deve consentire al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi alla decisione impugnata e di esercitare il proprio sindacato; non è sufficiente una contestazione indeterminata della correttezza della sentenza.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente corretta e il ricorrente non si confronta specificamente con essa, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per violazione del requisito di specificità dei motivi.
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