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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33339/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, riformando parzialmente la decisione del Tribunale, aveva confermato la sua responsabilità per evasione aggravata dalla finalità di commettere un delitto, ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 2, e 385 c.p., nonché per tentato furto aggravato, ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, primo comma, n. 2, c.p., riconoscendo l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p. e riducendo la pena. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato la qualificazione del furto come consumato anziché tentato. Con il secondo motivo ha censurato il mancato assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. nel delitto di furto. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, il giudizio di equivalenza anziché di prevalenza delle circostanze attenuanti e la ritenuta recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, affermando che il furto è consumato quando l'agente acquisisce la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, prima di essere bloccato dalla polizia giudiziaria che lo osservava a distanza. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che l'assorbimento della contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o strumenti da scasso nel furto aggravato opera soltanto quando gli strumenti siano stati effettivamente impiegati per commettere il furto e la loro detenzione sia stata limitata a quanto necessario per l'effrazione; nel caso concreto, non tutti gli attrezzi rinvenuti erano stati utilizzati. Il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico quanto al risarcimento del danno, manifestamente infondato quanto al giudizio di equivalenza delle attenuanti e aspecifico e reiterativo quanto alla recidiva, anche in relazione alla pregressa violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61, primo comma, n. 2, c.p.

    Richiamato quale aggravante contestata per avere il delitto di evasione determinato od agevolato la commissione di un altro reato.

  • art. 385 c.p.

    Richiamato quale fattispecie di evasione per la quale è stata confermata la responsabilità dell'imputato.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato nella contestazione relativa al tentato furto, ma la Corte ha ritenuto configurata la consumazione del furto.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato quale norma incriminatrice del furto.

  • art. 625, primo comma, n. 2, c.p.

    Richiamato quale aggravante del furto.

  • art. 707 c.p.

    La contravvenzione può essere assorbita nel furto aggravato solo quando il possesso degli strumenti sia strettamente collegato al loro effettivo impiego nell'azione delittuosa e la detenzione sia limitata a quanto necessario per l'effrazione.

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p.

    Richiamato quale attenuante riconosciuta dalla Corte di appello in relazione al danno patrimoniale di speciale tenuità.

  • art. 69 c.p.

    Il ricorrente non si è confrontato con la disciplina normativa del giudizio di bilanciamento tra circostanze, sicché la censura sul giudizio di equivalenza è stata ritenuta manifestamente infondata.

Massime di principio

  • Il furto è consumato quando l'agente consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa sottratta, anche per un breve periodo, prima dell'intervento della polizia giudiziaria che lo abbia monitorato a distanza; tale osservazione non impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso.
  • L'assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. nel delitto di furto aggravato è configurabile soltanto quando gli strumenti da scasso siano stati effettivamente impiegati per la commissione del furto e la loro detenzione sia stata attuata esclusivamente nei limiti necessari all'effrazione.
  • È aspecifico il motivo di ricorso per cassazione che contesti la motivazione della sentenza impugnata senza confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a fondamento della decisione.
  • La censura sul mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno è inammissibile quando non si confronti con la valutazione della corte di merito, che abbia ritenuto non satisfattivo il risarcimento proposto.
  • La contestazione del giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti è manifestamente infondata quando non si confronti con la disciplina dell'art. 69 c.p.
  • È inammissibile, perché aspecifica e reiterativa, la censura sulla recidiva che non si confronti adeguatamente con gli elementi valorizzati dal giudice di merito, inclusa la pregressa violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoFurtoEvasioneImpugnazioniSorveglianza speciale
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiRecidiva

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