Cassazione Penale, Ordinanza n. 33333/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stata ravvisata l'assenza di colpa nella presentazione tardiva del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di appello emessa il 21 gennaio 2026 con motivazione contestuale. La Corte di cassazione ha rilevato che, in ragione della motivazione contestuale, il termine ordinario di quindici giorni per proporre ricorso scadeva il 5 febbraio 2026. Poiché il giudizio di appello si era svolto in assenza dell'imputata, al termine dovevano aggiungersi ulteriori quindici giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., con scadenza definitiva il 20 febbraio 2026. Il ricorso, presentato il 13 marzo 2026, è stato pertanto ritenuto tardivo. La ricorrente è stata inoltre ritenuta colpevole della determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Prevede l'aggiunta di un ulteriore termine di quindici giorni quando il giudizio di appello si è svolto in assenza dell'imputato.
Costituisce la base normativa per la declaratoria di inammissibilità del ricorso tardivamente proposto.
Corte costituzionale n. 186 del 2000
È richiamata a sostegno della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità è riconducibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è redatta con motivazione contestuale, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre secondo il termine breve previsto dalla legge.
- Se il giudizio di appello si è svolto in assenza dell'imputato, al termine per proporre ricorso deve essere aggiunto l'ulteriore periodo previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p.
- Il ricorso per cassazione proposto dopo la scadenza del termine, anche computando l'eventuale proroga prevista per il giudizio celebrato in assenza dell'imputato, è inammissibile per tardività.
- La declaratoria di inammissibilità per tardività comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorrente non dimostri di essere incorso nella causa di inammissibilità senza colpa.
Come è indicizzato
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