Cassazione Civile, Ordinanza n. 01658/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui il Comune ha contestato a una società il mancato versamento dell'IMU per il saldo 2013 e per gli anni 2014 e 2015, relativamente a 167 appartamenti ad uso foresteria situati presso un ippodromo. La società ha sostenuto che tali immobili dovessero essere qualificati come "beni merce" e quindi esenti da IMU ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 102/2013. In primo grado il ricorso è stato respinto; in appello la CTR ha invece accolto la pretesa della società, valorizzando la convenzione con il Comune per la realizzazione e gestione del centro ippico, la previsione del diritto di superficie e l'inserimento degli immobili tra le rimanenze finali nei bilanci prodotti in appello. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 57 d.lgs. n. 546/1992 e 345 c.p.c., deducendo che la contribuente avrebbe introdotto in appello una nuova causa petendi fondandosi sul tema delle rimanenze, diverso da quello discusso in primo grado; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2 D.L. n. 102/2013, sostenendo che i fabbricati non erano destinati alla vendita ma all'uso di foresteria funzionale all'ippodromo, che la vendita era comunque limitata a soggetti del settore ippico e non al libero mercato, che l'iscrizione in bilancio non bastava e che mancava il requisito soggettivo dell'impresa costruttrice, poiché i lavori erano già quasi ultimati al momento del conferimento di ramo d'azienda e l'oggetto sociale non comprendeva quella costruzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo inammissibile perché la deduzione di domanda nuova non risultava tempestivamente proposta in appello e il Comune aveva comunque accettato il contraddittorio sul merito della spettanza dell'esenzione. Ha invece accolto parzialmente il secondo motivo. La Corte ha confermato che l'interpretazione della convenzione e la valutazione in fatto sulla destinazione dei beni non erano sindacabili in cassazione se non per violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, qui non specificamente dedotta; ha però precisato che l'iscrizione dei fabbricati tra le rimanenze, pur necessaria, non è di per sé sufficiente a fondare l'esenzione IMU, occorrendo anche il riscontro delle caratteristiche oggettive degli immobili, della concreta destinazione impressa e della dichiarazione prevista a pena di decadenza dalla disciplina applicabile. Quanto al profilo soggettivo, ha ritenuto corretta la lettura secondo cui la società subentrata nel ramo d'azienda aveva assunto i rapporti contrattuali relativi alla costruzione e dunque poteva integrare il requisito dell'impresa costruttrice, mentre erano irrilevanti le deduzioni del Comune sulla visura camerale e sul fatto che la convenzione riguardasse una foresteria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
Nel processo tributario non può essere introdotta in appello una domanda nuova; tuttavia, nel caso concreto, la relativa eccezione non risultava tempestivamente proposta e il contraddittorio sul merito era stato comunque accettato.
È richiamato in combinazione con la disciplina tributaria per escludere la proponibilità di domande nuove in appello.
"fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"
L'esenzione IMU richiede che i fabbricati siano costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, con permanenza della destinazione e assenza di locazione.
art. 2, comma 5-bis, D.L. n. 102/2013
Ai fini dell'agevolazione è necessaria, a pena di decadenza, l'apposita dichiarazione con attestazione dei requisiti e indicazione degli identificativi catastali.
L'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; la rivalutazione del fatto è preclusa in sede di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità l'interpretazione del contratto compiuta dai giudici di merito non è sindacabile come tale, salvo specifica denuncia della violazione dei canoni ermeneutici legali; non è consentita una nuova valutazione del fatto.
- Ai fini dell'esenzione IMU per i fabbricati merce non basta la sola iscrizione degli immobili in bilancio tra le rimanenze: occorre anche verificare la concreta destinazione dei beni, le loro caratteristiche oggettive e la presentazione della dichiarazione richiesta dalla normativa, a pena di decadenza.
- Il requisito soggettivo dell'esenzione va apprezzato in relazione al soggetto che ha costruito o ha assunto la posizione contrattuale di costruttore; il subentro in un ramo d'azienda può rilevare ai fini della titolarità del rapporto, mentre la destinazione convenzionale degli immobili incide sul diverso profilo oggettivo dell'agevolazione.
- L'eccezione di domanda nuova in appello deve essere tempestivamente dedotta; se la parte resistente si difende nel merito senza contestarla specificamente, può ritenersi avvenuta l'accettazione del contraddittorio sul punto.
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