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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01658/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui il Comune ha contestato a una società il mancato versamento dell'IMU per il saldo 2013 e per gli anni 2014 e 2015, relativamente a 167 appartamenti ad uso foresteria situati presso un ippodromo. La società ha sostenuto che tali immobili dovessero essere qualificati come "beni merce" e quindi esenti da IMU ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 102/2013. In primo grado il ricorso è stato respinto; in appello la CTR ha invece accolto la pretesa della società, valorizzando la convenzione con il Comune per la realizzazione e gestione del centro ippico, la previsione del diritto di superficie e l'inserimento degli immobili tra le rimanenze finali nei bilanci prodotti in appello. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 57 d.lgs. n. 546/1992 e 345 c.p.c., deducendo che la contribuente avrebbe introdotto in appello una nuova causa petendi fondandosi sul tema delle rimanenze, diverso da quello discusso in primo grado; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2 D.L. n. 102/2013, sostenendo che i fabbricati non erano destinati alla vendita ma all'uso di foresteria funzionale all'ippodromo, che la vendita era comunque limitata a soggetti del settore ippico e non al libero mercato, che l'iscrizione in bilancio non bastava e che mancava il requisito soggettivo dell'impresa costruttrice, poiché i lavori erano già quasi ultimati al momento del conferimento di ramo d'azienda e l'oggetto sociale non comprendeva quella costruzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo inammissibile perché la deduzione di domanda nuova non risultava tempestivamente proposta in appello e il Comune aveva comunque accettato il contraddittorio sul merito della spettanza dell'esenzione. Ha invece accolto parzialmente il secondo motivo. La Corte ha confermato che l'interpretazione della convenzione e la valutazione in fatto sulla destinazione dei beni non erano sindacabili in cassazione se non per violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, qui non specificamente dedotta; ha però precisato che l'iscrizione dei fabbricati tra le rimanenze, pur necessaria, non è di per sé sufficiente a fondare l'esenzione IMU, occorrendo anche il riscontro delle caratteristiche oggettive degli immobili, della concreta destinazione impressa e della dichiarazione prevista a pena di decadenza dalla disciplina applicabile. Quanto al profilo soggettivo, ha ritenuto corretta la lettura secondo cui la società subentrata nel ramo d'azienda aveva assunto i rapporti contrattuali relativi alla costruzione e dunque poteva integrare il requisito dell'impresa costruttrice, mentre erano irrilevanti le deduzioni del Comune sulla visura camerale e sul fatto che la convenzione riguardasse una foresteria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario non può essere introdotta in appello una domanda nuova; tuttavia, nel caso concreto, la relativa eccezione non risultava tempestivamente proposta e il contraddittorio sul merito era stato comunque accettato.

  • art. 345 c.p.c.

    È richiamato in combinazione con la disciplina tributaria per escludere la proponibilità di domande nuove in appello.

  • art. 2 D.L. n. 102/2013

    "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"

    L'esenzione IMU richiede che i fabbricati siano costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, con permanenza della destinazione e assenza di locazione.

  • art. 2, comma 5-bis, D.L. n. 102/2013

    Ai fini dell'agevolazione è necessaria, a pena di decadenza, l'apposita dichiarazione con attestazione dei requisiti e indicazione degli identificativi catastali.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    L'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; la rivalutazione del fatto è preclusa in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità l'interpretazione del contratto compiuta dai giudici di merito non è sindacabile come tale, salvo specifica denuncia della violazione dei canoni ermeneutici legali; non è consentita una nuova valutazione del fatto.
  • Ai fini dell'esenzione IMU per i fabbricati merce non basta la sola iscrizione degli immobili in bilancio tra le rimanenze: occorre anche verificare la concreta destinazione dei beni, le loro caratteristiche oggettive e la presentazione della dichiarazione richiesta dalla normativa, a pena di decadenza.
  • Il requisito soggettivo dell'esenzione va apprezzato in relazione al soggetto che ha costruito o ha assunto la posizione contrattuale di costruttore; il subentro in un ramo d'azienda può rilevare ai fini della titolarità del rapporto, mentre la destinazione convenzionale degli immobili incide sul diverso profilo oggettivo dell'agevolazione.
  • L'eccezione di domanda nuova in appello deve essere tempestivamente dedotta; se la parte resistente si difende nel merito senza contestarla specificamente, può ritenersi avvenuta l'accettazione del contraddittorio sul punto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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