Cassazione Penale, Sentenza n. 11282/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano del 28/10/2021. Vaccaro ha dedotto più censure: (i) mancata risposta a motivi di appello (art. 125, comma 3 c.p.p.), (ii) vizi nella valutazione della responsabilità penale per il capo A e nell'utilizzo delle dichiarazioni del teste Bellucci (presunta violazione art. 195, comma 4 c.p.p.), contestazione della prova relativa a una transazione del 03/03/2015 e mancata valutazione delle proprie dichiarazioni in appello, (iii) rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria con audizione di tre testi, (iv) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, (v) mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Ha poi prodotto motivi aggiunti insistendo su prime e quinta censure. Del Prete ha proposto ricorso personale, con unico motivo, lamentando la mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 c.p.p. in riferimento alla sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Vaccaro i motivi sono stati ritenuti generici o attinenti a valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità: il primo motivo è carente dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p.; il secondo si risolve in una contestazione di valutazione probatoria esclusiva del giudice di merito; il terzo (rinnovazione istruttoria) riguarda una valutazione discrezionale e la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la completezza dell'indagine; il quarto e il quinto sono decisioni di valutazione discrezionale (negativa prognosi comportamentale e diniego di attenuanti generiche) insindacabili in Cassazione se non manifestamente illogiche, cosa che qui non è stata dimostrata. I motivi aggiunti non sanano il vizio radicale del ricorso principale. Per Del Prete il ricorso è inammissibile sia perché proposto personalmente (la riforma impone la sottoscrizione da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione salvo eccezioni non presenti), sia perché il sindacato sulla sentenza ex art. 599-bis è limitato alle questioni ammesse dalla giurisprudenza (e non comprende tipologie di doglianze qui proposte). Conseguentemente la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. n. 285/1992
Norma sostanziale richiamata per la qualificazione originaria di un capo (poi assolvuto perché il fatto non è più previsto come reato).
Norma penale applicata al residuo capo di imputazione (ricettazione) per la quale è stata inflitta pena ridotta.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per lamentare mancata risposta a motivi d'appello; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva dei requisiti richiesti per sindacato in Cassazione.
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla utilizzazione della testimonianza di Bellucci; la Corte ha ritenuto che la contestazione attenga alla valutazione probatoria di merito e non a vizi di diritto sindacabili.
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiesto come parametro di specificità del ricorso: la Corte ha escluso i requisiti di specificità (indicare elementi alla base delle lagnanze), motivo di inammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma sul vizio di violazione di legge: la Corte ha chiarito che il ricorso non può limitarsi a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata ai limiti della motivazione riportata nella sentenza impugnata e per la motivazione limitata ai fini della cassazione.
Riguarda il giudizio in appello con concordato; la Corte osserva che il sindacato in Cassazione è limitato a certe questioni (es. formazione della volontà di concordare, consenso del PG, difformità della pronuncia).
Invocato dal ricorrente Del Prete; la Corte ricorda che doglianze relative a questioni rinunciate in appello o a elementi non sindacabili sono inammissibili nel ricorso contro sentenza ex art. 599-bis.
artt. 571 e 613 cod. proc. pen. e legge n. 103/2017
Riforma richiamata: dopo la modifica il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso personale dell'imputato è di regola inammissibile.
art. 62-bis cod. pen. e d.l. 23/05/2008 n. 92 convertito in legge 24/07/2008 n. 125
Richiamata nella giurisprudenza citata in tema di valutazione delle attenuanti generiche: la Corte territoriale può motivare il diniego anche sulla base dell'assenza di elementi positivi.
Norma che ha consentito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione richiede specificità: il motivo deve indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto oggetto di censura; i motivi generici sono inammissibili (art. 581 c.p.p.).
- La Corte di legittimità non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito: le censure che si limitano a contestare la valutazione probatoria sono inammissibili se non collegate a un errore di diritto o a una errata sussunzione del fatto nella fattispecie astratta (art. 606 c.p.p.).
- Le scelte discrezionali del giudice di merito (rigetto di rinnovazione istruttoria, valutazione delle attenuanti generiche, prognosi per la sospensione condizionale) sono difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo manifesta illogicità o violazione di legge.
- Dopo la riforma del 2017, il ricorso in Cassazione deve essere normalmente proposto tramite difensore iscritto nell'albo speciale: il ricorso personale dell'imputato è in genere inammissibile.
- Nel caso di sentenze ex art. 599-bis c.p.p. (concordato in appello) il sindacato in Cassazione è limitato: sono ammissibili solo specifiche doglianze sulla formazione della volontà di concordare, sul consenso del Procuratore generale o su difformità della pronuncia rispetto all'accordo.
- Il rigetto del ricorso comporta spesso la condanna alle spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente l'ammissibilità e la precisione delle censure prima di proporre ricorso.
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