Cassazione Penale, Sentenza n. 46580/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di rinvio che ha confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186, comma 1, lett. c, Cod. strada). Denuncia: 1) illegittimità della motivazione del giudice di rinvio, che avrebbe "copiato" parti della precedente sentenza annullata senza fornire una autonoma valutazione (violazione degli artt.125 e 546 c.p.p. e art.111 Cost.); 2) vizio nella valutazione delle prove e della dinamica degli accertamenti: illegibilità degli scontrini dell'etilometro e possibile malfunzionamento dello strumento (mancata verifica degli auto-check, interventi a mano sui verbali), nonché incompatibilità dei sintomi osservati con la fattispecie contestata (si sostiene che i segni clinici sarebbero compatibili con una diversa fattispecie più lieve, art.186, comma 1, lett. a).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo in parte aspecifico e in parte infondato: il giudice del rinvio può trascrivere parti di una precedente decisione annullata solo se integra quelle parti in un autonomo percorso motivazionale e dimostra di averne considerato il contenuto; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la trascrizione fosse inserita in una motivazione autonoma e congrua. Sul secondo motivo ha ritenuto le censure manifestamente infondate: l'illeggibilità degli scontrini è irrilevante perché l'esito del test era annotate nel verbale di accertamento e nella comunicazione di notizia di reato (documenti utilizzabili con il rito abbreviato); il ricorrente non ha adempiuto al suo onere di allegazione circa il malfunzionamento o la mancata omologazione/controlli dell'etilometro, e le circostanze cliniche (alito vinoso, difficoltà di parola, equilibrio precario, agitazione) corroborano la valutazione dei giudici di merito. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria quantificata in euro 3.000. Rimane confermata la condanna di primo grado (p.es. arresto mesi 3 e giorni 15 e ammenda di euro 1.000) decisa dal GIP e confermata in appello.
Norme richiamate
Codice della strada, art. 186, comma 1, lett. c
Norma sostanziale applicata per la contestazione di guida in stato di ebbrezza; la sentenza conferma che i valori emersi dall'etilometro (1,86 g/l e 1,77 g/l) integrano la fattispecie di cui alla lett. c.
Codice di procedura penale, art. 125
Riferimento richiamato nella censura sulla motivazione; riguarda le forme di motivazione e l'esigenza che il giudice dia specifica valutazione delle ragioni di gravame.
Codice di procedura penale, art. 546
Richiamato nella critica sul giudice del rinvio; norma che disciplina il procedimento d'appello e le esigenze motivazionali in sede di impugnazione.
Costituzione, art. 111
Richiamato a supporto del principio di ragionevole motivazione delle decisioni giudiziarie; la Corte verifica che l'obbligo sia stato assolto dal giudice di rinvio.
Disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1
Norma procedurale richiamata nel ricorso per limiti di ammissibilità e motivo del controllo di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b/c/e
Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto; vizio di motivazione); la Corte ha valutato questi capi e li ha ritenuti aspecifici o manifestamente infondati.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio non può limitarsi a "copiare" una sentenza annullata: è ammessa la trascrizione di parti della decisione precedente solo se vengono integrate in un percorso motivazionale autonomo che dimostri la presa in considerazione e la meditazione di quelle ragioni.
- L'illeggibilità o la mancata stampa degli scontrini dell'etilometro non determina automaticamente l'inefficacia della prova: l'esito può essere utilmente annotato nel verbale di accertamento e reso acquisibile, specie con il rito abbreviato, supportato dalla testimonianza degli agenti.
- Sull'affidabilità dell'etilometro grava in primo luogo l'accusa l'onere di dimostrare omologazione e verifiche periodiche, ma la difesa deve allegare e provare specificamente il malfunzionamento, l'assenza o l'inattualità dei controlli o errori di metodologia; mere asserzioni generiche non sono sufficienti.
- I segni clinici osservati dagli agenti (alito vinoso, linguaggio slatentito, equilibrio precario, agitazione) possono corroborare il dato strumentale e giustificare la valutazione di responsabilità, salvo che la difesa non fornisca elementi concreti per una diversa interpretazione.
- In cassazione non sono ammesse censure che si limitano a ripetere le ragioni già valutate in appello senza affrontare specificamente la motivazione della decisione impugnata; l'inammissibilità è probabile quando mancano critiche puntuali e nuovi elementi di diritto.
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