Cassazione Civile, Ordinanza n. 08625/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce da un fallimento nel quale il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ha dichiarato lo scioglimento da alcuni contratti di cessione di crediti fiscali (crediti IVA e credito IRES derivante da ritenute su interessi attivi bancari) stipulati dalla società poi fallita con una società specializzata nella gestione e acquisizione di crediti. Il tribunale aveva respinto il reclamo della cessionaria, ritenendo opponibili al fallimento i contratti, ma applicabile l'art. 72 l.fall. perché i negozi non erano compiutamente eseguiti e la loro cessazione era conveniente per la procedura. La cessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: 1) violazione delle norme sul reclamo fallimentare e sulla competenza/impugnazione dei provvedimenti del giudice delegato e del tribunale; 2) erronea qualificazione del rimedio e omessa pronuncia sui ricorsi ex art. 36 l.fall.; 3) erronea applicazione dell'art. 72 l.fall., sostenendo che la vicenda si collocava nella consecutio tra amministrazione straordinaria e fallimento e che la cessione dei crediti era avvenuta nell'ambito della procedura straordinaria secondo un meccanismo competitivo con finalità liquidatorie; 4) erronea ritenuta pendenza/incompiuta esecuzione dei contratti, poiché il trasferimento del credito sarebbe stato già integralmente eseguito dalla cedente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha accolto l'eccezione del controricorrente secondo cui il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. non è esperibile contro il decreto che respinge il reclamo avverso l'atto con cui il curatore esercita la facoltà di scioglimento dai contratti pendenti e dagli atti ad esso propedeutici. Secondo la Corte, tale decreto non ha natura decisoria, perché non risolve una controversia su diritti soggettivi, ma attiene al controllo sull'esercizio del potere di amministrazione del patrimonio fallimentare. Ne consegue che gli effetti dell'atto gestorio del curatore possono essere contestati soltanto nelle sedi ordinarie o endoconcorsuali, non con ricorso per cassazione. La Corte ha inoltre rigettato la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ritenendo non dimostrata la colpa grave della ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Attribuisce al curatore la facoltà di scioglimento dai contratti pendenti; nel caso di specie, però, la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché il rimedio esperito è inammissibile in sede di legittimità contro il decreto che conferma l'atto gestorio.
Il decreto del tribunale che respinge il reclamo avverso l'atto del curatore è qualificato come provvedimento di controllo gestorio e non come decisione su diritti soggettivi.
Richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte non esamina nel merito la dedotta omissione di pronuncia perché assorbita dall'inammissibilità del ricorso.
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione non è ammissibile contro un decreto privo di natura decisoria, come quello che respinge il reclamo sullo scioglimento del curatore dai contratti pendenti.
La mera infondatezza giuridica delle tesi difensive non basta per la condanna per lite temeraria; occorre la prova, anche indiziaria, di dolo o colpa grave e di un uso strumentale e illecito del processo.
Richiamato per il deposito della memoria nel giudizio di legittimità.
art. 2 Cost.
È evocato quale fondamento del dovere di solidarietà cui si riconduce la nozione di colpa grave ai fini dell'art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata per l'inserimento del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Richiamato nei motivi di ricorso insieme agli artt. 26 e 36 l.fall., ma non oggetto di autonoma decisione nel merito.
È il parametro di impugnazione richiamato dalla ricorrente per lamentare violazione di legge e vizi processuali.
È richiamato in relazione al quarto motivo per denunciare la violazione dell'art. 72 l.fall.
Massime di principio
- Il decreto del tribunale fallimentare che respinge il reclamo contro lo scioglimento del curatore dai contratti pendenti non ha natura decisoria, perché incide sull'esercizio di un potere gestorio interno alla procedura e non definisce una controversia su diritti soggettivi.
- Contro gli atti del curatore relativi allo scioglimento dai contratti pendenti e contro gli atti presupposti non è ammesso ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.; le eventuali contestazioni vanno fatte nelle sedi ordinarie o endoconcorsuali appropriate.
- Ai fini della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non basta la mera infondatezza della tesi processuale: occorre dimostrare, anche per presunzioni, la colpa grave o il dolo della parte, cioè un uso consapevolmente scorretto e strumentale del processo.
- Quando il provvedimento impugnato si limita a controllare l'operato del curatore nell'amministrazione del patrimonio fallimentare, il sindacato di legittimità è escluso per difetto di decisorietà.
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