Cassazione Civile, Ordinanza n. 24115/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 25.10.2018 con cui una società si impegnava a corrispondere a un proprio dipendente un compenso aggiuntivo complessivo di euro 38.000 lordi, in due rate da euro 19.000, per attività di migrazione dei dati e archiviazione di dati societari, da completarsi entro il 31.07.2019. Il dipendente otteneva decreto ingiuntivo per il saldo di euro 19.000; la società proponeva opposizione deducendo il mancato esatto adempimento delle prestazioni concordate. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ma la Corte d’appello, riformando la decisione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il lavoratore alla restituzione di quanto percepito. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione dell’art. 244 c.p.c. per illegittima ammissione della prova testimoniale senza indicazione specifica dei testimoni; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancato rilievo del principio di non contestazione, sia quanto all’assenza di contestazioni stragiudiziali, sia quanto al contenuto di un documento di parte; 3) violazione degli artt. 2099 e 2697, comma 2, c.c., sostenendo che era stato indebitamente addossato al lavoratore l’onere di provare l’esattezza della prestazione; 4) violazione degli artt. 1362, 2099, 2100, 2101 c.c. e 115 c.p.c., lamentando una errata interpretazione della scrittura privata, perché il compenso sarebbe stato collegato solo all’attività di migrazione dati e non anche all’archiviazione, e perché le obbligazioni sarebbero state di mezzi e non di risultato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità e pertinenza: il primo perché non ricondotto in modo chiaro a un vizio ex art. 360 c.p.c. e perché la censura non coglieva la reale ratio dell’ammissione della prova testimoniale, disposta in appello ai sensi dei poteri istruttori officiosi ex art. 437 c.p.c.; il secondo perché il ricorrente aveva impropriamente invocato l’art. 115 c.p.c. per questioni che riguardavano, in realtà, fatti non contestati in senso sostanziale o una critica al merito dell’apprezzamento probatorio, non consentita in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: non vi è stata inversione dell’onere della prova, poiché il credito azionato si fondava su un compenso aggiuntivo pattuito in via negoziale e, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto deve provare il fondamento della propria pretesa, mentre la società aveva allegato l’inadempimento del lavoratore. Il quarto motivo è stato in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile perché introduceva questioni nuove e perché gli artt. 2100 e 2101 c.c. non erano stati realmente pertinenti alla controversia; infondato perché l’interpretazione della scrittura privata era chiara nel riferire il compenso a entrambe le attività, migrazione e archiviazione dei dati, da svolgersi entro il termine tassativo del 31.07.2019. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dedotta violazione è stata ritenuta non decisiva perché la prova testimoniale era stata ammessa in appello nell’esercizio dei poteri istruttori officiosi e la censura non colpiva la reale base giuridica dell’ammissione.
poteri istruttori officiosi
Nel giudizio di appello del rito del lavoro il giudice può ammettere prove ritenute indispensabili ai fini della decisione, anche se già richieste in primo grado.
Il principio di non contestazione riguarda i fatti allegati e non contestati nel processo, non la mancata contestazione stragiudiziale di inadempimenti né la critica all’apprezzamento del contenuto documentale.
Il compenso oggetto di causa non era una normale retribuzione, ma un compenso aggiuntivo pattuito autonomamente per specifiche attività.
Non vi è stata inversione dell’onere della prova; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto deve provare il credito e il suo esatto adempimento rispetto alla prestazione dedotta.
L’interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti, desumendola dal testo complessivo della scrittura.
Le clausole vanno interpretate complessivamente, coordinando tutte le pattuizioni della scrittura privata.
La censura è stata ritenuta nuova e comunque non pertinente perché la controversia non riguardava tariffe di cottimo.
La censura è stata ritenuta nuova e non pertinente per le medesime ragioni dell’art. 2100 c.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
È richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione sostanziale delle parti non si inverte: l’opposto resta creditore e deve provare l’esistenza e il fondamento del credito azionato, nonché il suo esatto adempimento rispetto alla prestazione dedotta.
- Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. opera sui fatti allegati nel processo e non può essere esteso alla mancata contestazione stragiudiziale di un inadempimento né utilizzato per censurare il merito della valutazione probatoria.
- In cassazione, le censure devono essere specifiche e immediatamente riconducibili a uno dei motivi tipizzati dall’art. 360 c.p.c.; doglianze generiche o non correlate al vizio denunciato sono inammissibili.
- Nel rito del lavoro, la prova testimoniale può essere ammessa in appello quando il giudice la ritenga indispensabile ai fini della decisione, nell’esercizio dei poteri istruttori officiosi.
- L’interpretazione del contratto deve muovere dal testo complessivo della scrittura e coordinare tutte le clausole, senza isolare singole espressioni se il senso complessivo dell’accordo è chiaro.
- Quando una pattuizione prevede un compenso aggiuntivo specificamente collegato a determinate attività, non può essere trattata come ordinaria retribuzione né ricondotta a schemi retributivi o tariffari non richiamati dal contratto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24046/2026 del 27/07/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 27 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24047/2026 del 27/07/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 27 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24048/2026 del 27/07/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 27 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24049/2026 del 27/07/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 27 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24050/2026 del 27/07/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 27 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24052/2026 del 27/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →