Cassazione Civile, Ordinanza n. 25905/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società cessionaria di crediti vantati da due fornitori di energia elettrica agiva contro un comune per ottenere il pagamento di fatture rimaste insolute, oltre interessi moratori e anatocistici e l’importo forfettario previsto per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali; in subordine chiedeva l’accertamento del credito in corso di causa e, ulteriormente in subordine, un indennizzo ex art. 2041 c.c. Il Tribunale riconosceva solo parzialmente il credito, ritenendo provato il consumo effettivo soltanto per una delle due fatture. La società proponeva appello, poi rigettato, e quindi ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel valutare la prova del consumo fatturato e la corrispondenza tra fattura elettronica e documentazione cartacea prodotta dal comune; (2) violazione dell’art. 92 c.p.c. e erronea statuizione sul contributo unificato, deducendo che, poiché la domanda era stata accolta solo in misura molto inferiore, il contributo avrebbe dovuto restare a carico dell’attrice che lo aveva anticipato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la censura ex art. 2697 c.c. è proponibile solo quando il giudice abbia erroneamente distribuito l’onere della prova tra le parti, non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta nel merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, chiarendo che il contributo unificato è un’obbligazione ex lege, di importo predeterminato, che grava in ogni caso sulla parte soccombente ed è sottratta alla discrezionalità del giudice quanto a compensazione e quantificazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento delle somme liquidate ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia invertito o alterato il riparto dell’onere della prova; non è utilizzabile per contestare la mera valutazione delle risultanze probatorie.
È stato invocato per censurare la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava alla rivalutazione delle prove.
È stato evocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte non ha ritenuto ammissibile la doglianza perché la censura sostanziale atteneva alla valutazione probatoria.
La norma sulle spese non consente di incidere sull’obbligo di pagamento del contributo unificato, che segue un regime autonomo.
Sono stati liquidati importi in favore della parte vittoriosa per la condotta processuale ritenuta sanzionabile, ricorrendone i presupposti di legge.
È stata disposta una ulteriore condanna pecuniaria a favore della parte vittoriosa ai sensi della disposizione richiamata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato ribadito l’obbligo della parte soccombente di versare l’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in conseguenza del rigetto del ricorso.
Richiamato nel dispositivo di primo grado per gli interessi moratori sulle transazioni commerciali.
Richiamato nel dispositivo di primo grado per il decorso degli interessi moratori.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002
Richiamato per il ristoro forfettario del danno da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali.
Richiamato nel primo grado per la maturazione di interessi anatocistici sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi.
Invocato in via subordinata dalla parte attrice per ottenere un indennizzo per la diminuzione patrimoniale lamentata.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile in cassazione solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata; non può essere usata per contestare l’apprezzamento delle prove e il convincimento del giudice di merito.
- Il contributo unificato costituisce un’obbligazione legale autonoma, di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente e non è rimesso al potere del giudice compensarlo o rideterminarlo in base al parziale accoglimento della domanda.
- Le doglianze che formalmente denunciano violazione di legge ma sostanzialmente mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in sede di legittimità.
- Le statuizioni accessorie previste per la soccombenza possono comprendere, oltre alle spese di lite, anche le somme liquidate ai sensi dell’art. 96 c.p.c. quando ne ricorrano i presupposti.
- In una controversia fondata su crediti ceduti, la prova del credito resta soggetta alle regole ordinarie di dimostrazione del fatto costitutivo, e la mera produzione di documenti non equivale automaticamente a prova del consumo o dell’esatto ammontare dovuto.
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