Cassazione Civile, Ordinanza n. 19179/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo di due conti correnti e per le rate residue di un finanziamento, somme richieste anche ai garanti fideiussori. I debitori e i garanti hanno proposto opposizione deducendo nullità e invalidità dei rapporti bancari e delle fideiussioni, usura, anatocismo, commissioni e spese non pattuite, nonché liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. Il tribunale ha accolto solo in parte l’opposizione, rideterminando i saldi e confermando in larga parte il credito della banca; la corte d’appello ha rigettato sia l’appello principale dei debitori/garanti sia quello incidentale della banca, ritenendo, tra l’altro, valida la cessione in blocco del credito a favore della cessionaria intervenuta nel giudizio, valido il contratto di conto corrente n. 4, nullo per difetto di forma il conto corrente n. 280135, valida la clausola anatocistica per rispetto della delibera CICR, infondata la liberazione dei fideiussori e non provata la nullità antitrust delle fideiussioni. In cassazione i ricorrenti hanno articolato sei motivi: 1) contestazione della prova della titolarità del credito e della legittimazione della cessionaria, ritenendo insufficiente l’avviso in G.U. e non dimostrata l’inclusione specifica del credito nella cessione ex art. 58 TUB; 2) dedotta omessa pronuncia sulla legittimazione "limitata" della cessionaria e sulle conseguenze della sua partecipazione al giudizio solo per il credito; 3) dedotta nullità del conto corrente n. 4 per mancata prova della consegna della copia del contratto al cliente; 4) dedotta nullità del medesimo contratto per indeterminatezza e per invalidità dell’anatocismo, sostenendo che il tasso creditore minimo rendeva inesistente la reciprocità; 5) contestazione dell’inammissibilità in appello della censura sull’usura degli interessi di mora e sulla corretta individuazione del tasso-soglia; 6) dedotta nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e per omessa produzione dei documenti, con riflessi anche sulla decadenza ex art. 1957 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità solo limitatamente al rapporto processuale tra S.L.O.T. s.r.l. e la controricorrente, per rinuncia concordata e compensazione integrale delle spese tra quelle parti. Quanto a MEP s.r.l. e Mario Porri, ha rigettato integralmente il ricorso. Ha quindi condannato tali ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. Ha inoltre respinto la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. proposta dalla controricorrente.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.)
Nelle cessioni di crediti in blocco la verifica dell’effettiva inclusione del credito nella cessione è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, unitamente agli elementi istruttori valorizzati dal giudice, può bastare a dimostrare la legittimazione del cessionario.
L’intervento del cessionario nel giudizio è stato ritenuto ammissibile e la sua legittimazione sostanziale è stata riconosciuta dal giudice di merito; non è configurabile omessa pronuncia se la corte si è comunque espressa sulla sua titolarità del credito.
La censura relativa alla prova della titolarità del credito è stata reputata inammissibile perché diretta a contestare un accertamento di fatto non dedotto come vizio motivazionale.
art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993
Il requisito della forma scritta attiene alla veste esteriore del contratto bancario; la mancata consegna di una copia del contratto al cliente, ove il contratto sia stato validamente formato per iscritto, non determina nullità.
La mancata consegna della copia del contratto non incide sul requisito essenziale di validità quando l’accordo risulti concluso per iscritto e sottoscritto dal cliente.
Delibera CICR 9 febbraio 2000
Per i contratti successivi alla delibera, la liceità dell’anatocismo richiede la medesima periodicità di calcolo degli interessi attivi e passivi; la diversa misura dei tassi non comporta di per sé nullità, se permane l’effetto accrescitivo a favore del cliente.
La liberazione del fideiussore non è stata riconosciuta nel caso esaminato, anche perché i garanti erano amministratori/soci della debitrice e dunque presumibilmente consapevoli della sua situazione economica.
Richiamato dagli opponenti come base della pretesa restitutoria delle somme indebitamente pagate, ma le richieste sono state respinte nei limiti in cui non è stata accolta la nullità dei rapporti dedotta.
Richiamato in via subordinata dagli opponenti per la ripetizione/compensazione delle somme, senza esito favorevole nel giudizio di legittimità.
Il motivo di appello deve essere specifico e deve individuare le parti della sentenza contestate e le ragioni della critica; la doglianza sul tasso-soglia è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione occorre una esposizione specifica e autosufficiente delle censure e degli atti rilevanti; il motivo che si limita a rinviare agli atti di appello o non ne riproduce adeguatamente il contenuto è inammissibile.
È stata presentata memoria nel procedimento camerale.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dalla controricorrente è stata respinta per mancanza dei presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, è stato dichiarato dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per i ricorrenti soccombenti; la rinuncia intervenuta per S.L.O.T. s.r.l. ha reso inapplicabile tale previsione per il relativo rapporto processuale.
L’errore percettivo del giudice sul fatto documentale, dedotto con riferimento alla ritenuta mancata produzione delle fideiussioni, sarebbe in astratto denunciabile con revocazione e non con il ricorso per cassazione.
La rilevabilità officiosa della nullità contrattuale presuppone comunque il rispetto del contraddittorio e la previa allegazione tempestiva dei fatti costitutivi del vizio.
La comparsa conclusionale ha soltanto funzione illustrativa delle domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non può introdurre per la prima volta questioni nuove.
È stato affermato il difetto di interesse a censurare talune statuizioni ove, anche ipotizzando fondatezza della doglianza, l’azione sarebbe comunque proseguita in favore della cedente e non si sarebbe prodotta un’utilità concreta per i ricorrenti.
Massime di principio
- Nelle cessioni di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., l’individuazione del credito ceduto e la prova dell’inclusione del singolo rapporto nella cessione sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito; in cassazione non sono sindacabili se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto in modo rituale.
- L’intervento del cessionario nel giudizio, quando volto a far valere il credito ceduto, non implica necessariamente una scissione tra titolarità attiva e posizione passiva tale da consentire al debitore di paralizzare le domande con eccezioni o controcrediti incompatibili con il regime della cartolarizzazione.
- Nel contratto bancario redatto per iscritto, la mancata consegna al cliente di una copia del documento non determina nullità, poiché il requisito formale attiene alla conclusione dell’accordo e alla sua veste scritta, non alla successiva consegna materiale del contratto.
- La presenza di un tasso creditore molto basso non esclude di per sé la validità della clausola anatocistica nei contratti bancari successivi alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, se è rispettata la medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi; la diversa misura dei tassi non basta a fondare la nullità.
- La censura in appello e quella in cassazione devono essere specifiche: il motivo deve attaccare la ratio decidendi della sentenza impugnata e, nel ricorso per cassazione, deve essere riportato in modo autosufficiente il contenuto essenziale degli atti e delle doglianze rilevanti.
- La nullità contrattuale può essere rilevata d’ufficio anche nei gradi successivi, ma solo entro il perimetro dei fatti costitutivi tempestivamente allegati dalle parti e nel rispetto del contraddittorio; non è consentito introdurre nuovi fatti in comparsa conclusionale.
- L’errore del giudice che abbia completamente omesso di percepire l’esistenza di un documento già in atti integra, se del caso, un errore revocatorio, non un vizio denunciabile con ordinario ricorso per cassazione.
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