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Sentenza

Sentenza del 12/03/2025 n. 6617 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

E. Srl aveva versato alla Regione Calabria complessivamente 143.583,16 euro di IRBA per gli anni 2016-2020 e il 1° luglio 2020 aveva chiesto il rimborso; la Regione aveva negato la restituzione il 17 luglio 2020. La CTP di Catanzaro aveva respinto il ricorso il 13 settembre 2021, con sentenza depositata il 18 novembre 2021. In appello, la CGT di secondo grado della Calabria aveva riconosciuto il rimborso limitatamente ai versamenti dei due anni anteriori all’istanza. La Regione ha impugnato tale decisione per violazione dell’art. 1, comma 628, della legge n. 178/2020 e delle norme regionali, sostenendo che la clausola che salvava le obbligazioni tributarie già sorte dovesse valere anche per l’IRBA calabrese, destinata al finanziamento del piano di rientro sanitario. La Cassazione ha esaminato preliminarmente la legittimazione passiva della Regione, rilevando che la controversia di rimborso doveva essere proposta nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, competente per l’attuazione e la gestione del tributo.

La decisione

La Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello e dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo contro la Regione Calabria, perché la legittimazione passiva esclusiva per la domanda di rimborso dell’IRBA spettava all’Agenzia delle Dogane. La decisione non nega che l’IRBA fosse incompatibile con il diritto UE: ha ritenuto che l’imposta non avesse una finalità specifica, poiché il gettito destinato genericamente al piano sanitario regionale costituiva una finalità di bilancio, e che andasse disapplicata anche la clausola che salvava le obbligazioni pregresse. Resta impregiudicata la possibilità per E. Srl di agire contro l’Agenzia delle Dogane. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state interamente compensate, in ragione dell’evoluzione normativa e interpretativa e della complessità della materia.

Norme richiamate

  • Art. 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE

    l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella italiana istitutiva di un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che "non si può ritenere che tale imposta abbia una "finalità specifica" ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti locali".

    Un’imposta indiretta aggiuntiva su prodotti sottoposti ad accisa è ammessa solo se ha una finalità specifica, distinta dal mero finanziamento generale, e rispetta le condizioni previste dalla disciplina UE. L’IRBA calabrese non soddisfaceva tale requisito: finanziare genericamente gli impegni sanitari regionali non crea un nesso specifico tra gettito e costi connessi al consumo di benzina.

  • Art. 1, comma 628, legge 30 dicembre 2020, n. 178

    per le stesse ragioni ostative già evidenziate dalla CGUE nell'esaminata ordinanza, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna che vorrebbe mantenere al tributo soppresso una residuale efficacia impositiva per il passato, in rapporto alle obbligazioni insorte prima della soppressione stessa.

    La clausola che fa salve le obbligazioni tributarie già insorte non può conservare l’efficacia di un tributo incompatibile con il diritto dell’Unione. Il giudice nazionale deve disapplicarla anche per le annualità anteriori all’abrogazione.

  • Art. 3, comma 13, legge 28 dicembre 1995, n. 549

    gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori e che per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente; inoltre, le regioni devono segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento.

    La disciplina statale attribuisce agli uffici finanziari le funzioni di accertamento e liquidazione e rinvia alle regole sulle accise per riscossione e contenzioso. Le Regioni svolgono un ruolo marginale, privo della gestione effettiva necessaria a decidere le domande di rimborso.

  • Art. 29, comma 2, legge 29 dicembre 1990, n. 428

    La Corte richiama questa norma per individuare nel fornitore il soggetto legittimato a chiedere il rimborso in caso di pagamento indebito; nel caso concreto, la legittimazione passiva nella controversia è stata riconosciuta in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane, quale amministrazione competente per la gestione statale del tributo.

  • Art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La CGT d’appello aveva applicato il termine biennale per la domanda di restituzione, individuando il rimborso nei versamenti dei due anni anteriori all’istanza del 1° luglio 2020. La Cassazione ha poi dichiarato inammissibile il ricorso originario contro la Regione per difetto di legittimazione passiva, senza definire nel merito la domanda di rimborso.

  • Art. 119, secondo comma, Costituzione

    la finalità specifica del prelievo, identificata nello scopo esclusivo di creare "finanza aggiuntiva" alle regioni, che ne giustifica la qualificazione in termini di "mero trasferimento di risorse dallo Stato agli enti territoriali", secondo la previsione di cui all' art. 119 , secondo comma, ultima parte, della Costituzione.

    Il gettito attribuito alle Regioni non trasforma il tributo in un’imposta regionale autonoma né rende la Regione l’amministrazione competente al rimborso: nel caso esaminato il prelievo era stabilito e gestito secondo un assetto statale, con trasferimento delle risorse agli enti territoriali.

Massime di principio

  • Quando si chiede il rimborso di un tributo, occorre individuare l’amministrazione che, secondo la disciplina concreta, ha competenza su accertamento, liquidazione, riscossione e contenzioso; il fatto che il gettito sia destinato a una Regione non basta a renderla legittimata passiva.
  • Un’imposta aggiuntiva su prodotti già assoggettati ad accisa è incompatibile con la direttiva 2008/118/CE se il gettito finanzia genericamente il bilancio o spese pubbliche generali. Per configurare una finalità specifica deve emergere un collegamento effettivo tra struttura o destinazione vincolata del tributo e lo scopo perseguito.
  • Se un tributo è incompatibile con il diritto UE, il giudice nazionale deve disapplicare anche le norme interne che ne mantengono gli effetti per obbligazioni pregresse: l’abrogazione successiva non rende dovute le somme relative agli anni precedenti.
  • La dichiarazione di inammissibilità per avere agito contro il soggetto privo di legittimazione passiva non decide il merito del diritto al rimborso e lascia impregiudicata l’azione contro l’amministrazione competente.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l’evoluzione normativa e giurisprudenziale e la complessità della questione giustificano la soccombenza senza condanna alle spese.

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