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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24406/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto dal Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo per euro 6.618,27 a titolo di compensi per l'assistenza prestata in un giudizio d'appello di lavoro svolto innanzi alla Corte d'appello di Firenze. Il debitore proponeva opposizione tardiva eccependo l'incompetenza territoriale del giudice che aveva emesso il decreto. Il Tribunale di Torino, applicando la disciplina del codice del consumo, dichiarava la propria incompetenza per territorio inderogabile e indicava come competente la Corte d'appello di Firenze, ritenendo rilevante il foro del consumatore. Riassunta la causa davanti alla Corte d'appello di Firenze, la parte opponente sollecitava un conflitto di competenza sul rilievo che il foro corretto fosse il Tribunale di Livorno, luogo di residenza del consumatore. La Corte d'appello di Firenze ha quindi sollevato d'ufficio regolamento di competenza. Nel giudizio di legittimità il professionista sosteneva che, dopo il mutamento del rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011, dovesse applicarsi il criterio di competenza dell'ufficio giudiziario di merito davanti al quale il difensore aveva prestato la propria opera. La questione centrale era se, in una controversia per compensi professionali verso un cliente consumatore, prevalga il foro del consumatore di residenza/domicilio oppure il criterio speciale dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 legato al giudizio in cui l'attività è stata svolta.

La decisione

La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Livorno. Ha affermato che il foro del consumatore, individuato nella residenza o domicilio del consumatore, prevale sia sul fatto che il giudice di merito che ha conosciuto per ultimo la causa sia la Corte d'appello di Firenze, sia sul criterio di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011. Quest'ultimo non può derogare alla competenza inderogabile prevista dall'art. 33, comma 2, lett. u) cod. cons. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza sollevato d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    "competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera"

    Il criterio speciale di competenza previsto per le controversie sui compensi dell'avvocato non prevale sul foro inderogabile del consumatore.

  • art. 33, comma 2, lett. u), cod. cons.

    La competenza del foro del consumatore è inderogabile e prevale su ogni altro criterio di collegamento, inclusa la regola speciale dell'art. 14 d.lgs. 150/2011.

  • art. 47 c.p.c.

    Richiamato in relazione al deposito della memoria difensiva nel procedimento di regolamento di competenza.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative ai compensi professionali verso un cliente qualificabile come consumatore, il foro della residenza o domicilio del consumatore è inderogabile e prevale su criteri speciali di competenza diversi, anche se previsti da disposizioni settoriali per la liquidazione dei compensi.
  • Ai fini dell'individuazione del foro del consumatore rileva la residenza o il domicilio effettivo del consumatore, non il fatto che l'ultimo giudice di merito che abbia trattato la vicenda sia un diverso ufficio giudiziario competente per i gravami.
  • Il criterio di competenza previsto dall'art. 14 d.lgs. 150/2011 per le controversie sui compensi dell'avvocato cede di fronte alla disciplina consumeristica quando la parte assistita abbia la qualità di consumatore.
  • In presenza di regolamento di competenza sollevato d'ufficio, la Corte può dichiarare la competenza del giudice territorialmente individuato senza provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaClausole vessatorie
RamiProcesso civileConsumatori
IstitutiOnere della prova

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