Cassazione Civile, Ordinanza n. 16792/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario fondo dominante)
La controversia
La lite nasce da una controversia tra proprietarie confinanti relativa a una servitù di passaggio. In primo grado il tribunale aveva ordinato alla proprietaria del fondo servente la rimozione di una recinzione di confine, arretrandola secondo le indicazioni della consulenza tecnica, mentre aveva respinto le ulteriori domande volte all'ampliamento del passaggio e al risarcimento dei danni. In appello principale la proprietaria del fondo servente e in appello incidentale la proprietaria del fondo dominante. La corte d'appello ha accolto il primo motivo dell'appello incidentale, ritenendo che la recinzione posta perpendicolarmente alla strada pubblica e delimitante la sede della servitù rendesse più incomodo l'esercizio del passaggio, in violazione dell'art. 1067, comma 2, c.c.; ha invece respinto il secondo motivo e ha regolato le spese ponendo tre quarti a carico della soccombente e compensando per un quarto. In cassazione la ricorrente ha censurato solo la statuizione sulle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e/o dell'art. 15 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che la censura mirava a contestare la valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione/compensazione delle spese, materia rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Ha quindi confermato la regolazione delle spese operata in appello, ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Il proprietario del fondo servente non può compiere opere o tenere comportamenti che rendano più incomodo l'esercizio della servitù; la recinzione che restringa il passaggio può integrare violazione del divieto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro formale del motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge sulla regolazione delle spese.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la questione è coperta da orientamento giurisprudenziale consolidato e la ricorrente non offre argomenti per mutarlo.
Richiamato dalla ricorrente in tema di condanna alle spese secondo soccombenza.
La valutazione della soccombenza reciproca e la misura della compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
Norma evocata dalla ricorrente nella censura sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo processuale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La valutazione della soccombenza reciproca e la determinazione della percentuale di compensazione o riparto delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c. rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo violazione di specifici limiti di legge.
- Non è necessario che la regolazione delle spese rispetti una proporzione matematica esatta tra domanda accolta e spese poste a carico del soccombente; è sufficiente che la decisione sia sorretta da un apprezzamento non illogico della vicenda processuale.
- Il proprietario del fondo servente non può realizzare opere o tenere condotte che aggravino o rendano più difficoltoso l'esercizio della servitù di passaggio da parte del titolare del fondo dominante.
- Quando il ricorso per cassazione si risolva in una critica al merito della valutazione discrezionale sulle spese, in presenza di giurisprudenza consolidata, la censura è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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