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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34931/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dall’incarico professionale conferito a due difensori in una causa promossa contro il venditore e il produttore di un ciclomotore acquistato anni prima e lamentato per vizi. Il cliente ha sostenuto che i professionisti non lo avevano informato dell’esito sfavorevole della decisione di primo grado, gli avevano anzi riferito falsamente un buon esito, e soprattutto non gli avevano consentito di proporre appello, con conseguente perdita della possibilità di coltivare ulteriormente la domanda e di evitare o ridurre il pregiudizio economico. In primo grado la domanda risarcitoria è stata accolta; in appello, pur ritenendosi sussistente la responsabilità dei professionisti, la pretesa è stata respinta per difetto di prova del danno e del nesso causale, con condanna del cliente alle spese. Nel ricorso per cassazione il cliente denuncia: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valutato le sue allegazioni e documenti idonei a dimostrare sia il pregiudizio subito sia la probabilità di successo dell’appello; 2) violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova e delle norme sulla responsabilità professionale, perché la Corte d’appello avrebbe riconosciuto l’inadempimento informativo ma negato ingiustificatamente il danno; 3) violazione delle norme processuali e sostanziali in tema di prova del danno e del nesso causale, insistendo sulla perdita di chance e sul criterio del più probabile che non. I professionisti resistono e propongono ricorso incidentale condizionato, sostenendo di avere invece dimostrato di aver adempiuto agli obblighi informativi verso il cliente.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie i primi due motivi del ricorso principale, ritenendo che la Corte d’appello abbia omesso di esaminare specifiche allegazioni e documenti decisivi offerti dal cliente per dimostrare il nesso causale tra l’omessa informazione e il danno, nonché la ragionevole probabilità di successo dell’appello che non fu proposto. Viene quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda risarcitoria e per la regolazione delle spese. Il terzo motivo del ricorso principale è dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale condizionato dei professionisti è rigettato, perché mira a una diversa ricostruzione dei fatti già sfavorevolmente accertati nei gradi di merito e non scalfisce la statuizione di inadempimento informativo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    consente il controllo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; la Corte ravvisa il vizio nella mancata considerazione di allegazioni e documenti decisivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato per dedurre la violazione o falsa applicazione di norme sostanziali e processuali in tema di responsabilità professionale e prova del danno.

  • art. 1176 c.c.

    invocato come parametro della diligenza professionale del difensore.

  • art. 2236 c.c.

    richiamato nel quadro della responsabilità del professionista, senza specifica autonoma disamina nel decisum.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato ai fini della risarcibilità del danno conseguenza e del nesso causale tra inadempimento e pregiudizio.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte censura la decisione di merito per avere trascurato l’esame delle prove offerte dal creditore.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale, a sostegno della dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la valutazione delle prove e delle allegazioni offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per la valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice.

  • art. 244 c.p.c.

    invocato nel terzo motivo in relazione alla prova testimoniale e alla sua dedotta erronea valutazione.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nel terzo motivo quale base della responsabilità aquiliana evocata dal ricorrente.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di liquidazione del danno risarcibile.

  • art. 2059 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, senza un’autonoma statuizione specifica nella decisione.

  • art. 43 c.p.

    richiamato nel terzo motivo connesso alla prospettazione del nesso soggettivo e del profilo penalistico del patrocinio infedele.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione incidentale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità professionale dell’avvocato, il cliente che lamenti l’omessa informazione sull’esito della causa e la mancata proposizione dell’impugnazione deve allegare e dimostrare, con dati concreti, sia il nesso tra l’inadempimento e il pregiudizio sia la ragionevole probabilità che l’appello non proposto avrebbe avuto esito favorevole.
  • Se il giudice di merito riconosce l’inadempimento informativo del professionista ma respinge la domanda risarcitoria per difetto di danno, deve esaminare specificamente tutte le allegazioni e i documenti decisivi prodotti dal cliente, senza limitarsi ad affermazioni apodittiche sulla mancanza di prova.
  • L’accertamento della responsabilità del difensore per mancata coltivazione dell’impugnazione richiede una valutazione prognostica concreta sull’utilità dell’appello omesso; tale verifica non può essere esclusa in modo astratto, ma va compiuta alla luce delle circostanze specifiche del caso e degli elementi istruttori disponibili.
  • Il riparto dell’onere probatorio nelle controversie per responsabilità professionale non esonera il giudice dal valutare compiutamente le prove offerte dal creditore della prestazione, quando esse siano idonee a dimostrare il danno conseguenza e il nesso causale tra condotta omissiva e pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleRicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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