Cassazione Civile, Ordinanza n. 12301/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il giudizio origina da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da due soggetti nei confronti della società creditrice. In primo grado l'opposizione è stata respinta; in appello, la Corte territoriale ha ritenuto procedibile l'impugnazione ma ha dichiarato l'atto di appello inammissibile per genericità, osservando che gli appellanti si erano limitati a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo e la nomina di un consulente tecnico d'ufficio. Con il ricorso per cassazione, i soccombenti hanno dedotto la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la richiesta di c.t.u. era collegata all'incertezza sull'ammontare del credito e alla mancata prova della pretesa avversa. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era inammissibile perché non autosufficiente, non riportando il contenuto dell'atto di appello, e perché la censura evocava impropriamente l'art. 2697 c.c., norma che è violata solo quando il giudice pone l'onere della prova a carico della parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove; inoltre la decisione di merito si fondava anzitutto sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., che non era stata adeguatamente censurata come error in procedendo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la proposta del consigliere relatore: il motivo era privo di autosufficienza e non denunciava correttamente un error in procedendo contro la statuizione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità. Ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato i ricorrenti alle spese di legittimità, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'atto di appello deve contenere motivi specifici; la mera richiesta di revoca del decreto ingiuntivo e di nomina di c.t.u. può essere ritenuta generica e quindi inammissibile.
La violazione della norma è configurabile in cassazione solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesta la valutazione delle prove offerte.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente; chi contesta l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve riportare nel ricorso il contenuto essenziale dell'atto di appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione della violazione di legge non può essere usata per censurare la sola valutazione del materiale probatorio, se non ricorre un errore nell'individuazione dell'onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Nel denunciare un error in procedendo il motivo deve contenere un chiaro riferimento alla nullità del procedimento o della decisione determinata dal vizio dedotto.
Nel procedimento accelerato, la definizione conforme alla proposta può integrare i presupposti per la condanna aggravata del ricorrente.
La mancata adesione a una proposta poi confermata nella decisione finale può legittimare una condanna per responsabilità aggravata, quale ipotesi di abuso del processo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il giudice d'appello dichiara inammissibile un motivo per difetto di specificità, il ricorrente per cassazione deve censurare specificamente tale statuizione come error in procedendo, indicando in modo chiaro la nullità dedotta.
- La denuncia della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta l'erronea ripartizione dell'onere della prova; non è il veicolo corretto per contestare la mera valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi lamenta l'erronea declaratoria di genericità dell'appello deve riportare nel ricorso il contenuto dell'atto di gravame nella misura necessaria a dimostrarne la specificità.
- Nel procedimento camerale accelerato, la conferma della proposta di definizione può fondare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto espressione di un abuso del processo quando il ricorso risulti inammissibile o manifestamente infondato.
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