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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06548/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per falso ideologico commesso da pubblico ufficiale (artt. 81, 479 cod. pen.). Si contestava che, nell'esercizio delle sue funzioni di segretario generale del Comune di Cuneo, Musso avesse falsamente attestato presso la società Cuneotre s.p.a. che le firme alle dichiarazioni allegate a un ricorso ex art. 700 c.p.c. erano state apposte alla sua presenza, mentre in realtà si era limitato, dopo avere verificato l'identità dei sottoscrittori, a chiedere loro di firmare. La difesa deduceva che l'autentica non era alterata nella sua funzione documentale (le firme risultavano comunque riconducibili ai sottoscrittori), e chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (richiamando art. 131-bis cod. pen. nella formulazione invocata dalla difesa).

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la condotta sia penalmente rilevante perché l'attestazione dell'autentica di firma (art. 2703 c.c.) consiste proprio nella verifica personale della apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale: sostituire tale percezione con la sola dichiarazione del sottoscrittore incide sul nucleo attestativo e sulla funzione probatoria dell'atto (richiamando anche art. 2702 c.c.). Quanto alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito: la pluralità di autentiche compiute (tredici sottoscrizioni) e l'elevato grado di adesione psicologica al fatto illecito escludono la tenuità; la valutazione del giudice di merito è insindacabile in assenza di vizi logici o di motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; nulla è stato liquidato alla parte civile per mancata richiesta esplicita.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come norma sulla continuazione/concorso di reati nella formulazione dell'imputazione; non al centro della motivazione di merito.

  • art. 479 cod. pen.

    Norma sostanziale cui è stato ricondotto il fatto (falso ideologico commesso da pubblico ufficiale). La Corte ha confermato che l'attestazione falsa dell'autentica integra il reato.

  • art. 2703 cod. civ.

    Definizione di autentica di firma: la Corte ne richiama il contenuto per affermare che l'attestazione riguarda la apposizione della sottoscrizione alla presenza del pubblico ufficiale; alterare questa attestazione incide sulla funzione probatoria dell'atto.

  • art. 2702 cod. civ.

    Richiamato per evidenziare la particolare fede pubblica che accompagna l'autentica («fa piena prova fino a querela di falso»), motivo per cui la sua falsificazione è offensiva della funzione probatoria.

  • art. 700 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina il ricorso civile di cui erano parte gli atti autenticati; rileva solo come contesto materialmente interessato dalle autentiche contestate.

  • art. 133-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto (nell'applicazione ratione temporis richiamata dalla Corte). La Cassazione richiama i criteri di applicazione: gravità astratta (pena edittale), lesività concreta (modalità, danno/pericolo) e non abitualità del comportamento; la valutazione spetta al giudice di merito e può includere l'intensità del dolo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Invocata dalla difesa come causa di non punibilità per tenuità; la Corte ha invece esaminato e rigettato la richiesta applicando i criteri di cui all'art. 133-bis (valutazione di merito che ha escluso la tenuità).

Massime di principio

  • L'autentica di firma è funzione probatoria centrale: se il pubblico ufficiale non attesta la personale percezione dell'apposizione della firma, la falsità incide sul nucleo attestativo e integra falso ideologico.
  • L'innocuità del falso (esimente) richiede che la parte falsata sia assolutamente priva di valenza probatoria ex ante; non basta che, in concreto, la firma sia poi verificabile o che non sia stato dimostrato un danno.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità presuppone una valutazione complessiva (pena edittale, modalità, entità del danno o del pericolo, non abitualità). Pluralità di atti falsificati o un elevato grado di adesione intenzionale al fatto ostano all'applicazione della tenuità.
  • La valutazione sulla tenuità e sulla gravità concreta è rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per vizi logici o giuridici nella motivazione; per questo è importante che la decisione di merito espliciti gli elementi valutati.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, la parte civile non ottiene liquidazioni automatiche: è necessaria una richiesta esplicita per la statuizione di provvisionale o risarcitoria.

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