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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25133/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Gli eredi di un soggetto a cui era stato riconosciuto in appello il trasferimento della proprietà di un immobile hanno impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva richiesto l'imposta di registro e irrogato sanzioni per omesso pagamento. Sostenevano, con due motivi, che l'avviso non potesse essere emesso perché la sentenza di trasferimento era stata successivamente cassata con rinvio e quindi non si sarebbe consolidato l'effetto traslativo; inoltre deducevano l'omesso esame del fatto decisivo dell'asserito impedimento alla trascrizione della sentenza di appello e, quindi, al perfezionamento dell'effetto traslativo.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e ha respinto il ricorso. Ha affermato che, in materia di imposta di registro, la sentenza che definisce il giudizio è soggetta a tassazione anche se non passata in giudicato e che l'eventuale successiva riforma o cassazione non incide sulla legittimità dell'avviso di liquidazione, ma apre soltanto un autonomo diritto al conguaglio o al rimborso da far valere separatamente. Nel caso concreto, la precedente cassazione con rinvio della sentenza di appello non aveva eliminato la pendenza del giudizio, sicché l'imposta restava dovuta. La questione sulla mancata trascrizione è stata ritenuta comunque irrilevante rispetto a tale principio. Nessuna liquidazione delle spese, per mancata difesa dell'Amministrazione. Disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La sentenza che definisce il giudizio è soggetta a tassazione anche se non passata in giudicato; l'eventuale riforma successiva non travolge l'avviso di liquidazione ma può fondare soltanto conguaglio o rimborso da far valere separatamente.

  • art. 54 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'asserita illegittimità dell'avviso, ma ritenuto non idoneo a escludere la tassazione della sentenza non definitiva.

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza costitutiva di trasferimento ex art. 2932 c.c. è soggetta a imposta proporzionale di registro anche se non definitiva e anche se successivamente riformata.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale non partecipato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale base del contributo unificato dovuto anche per l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la tassazione della sentenza opera per il solo fatto della definizione del giudizio, anche se la decisione non sia ancora passata in giudicato.
  • La successiva riforma o cassazione della sentenza tassata non rende illegittimo l'avviso di liquidazione già emesso, ma attribuisce al contribuente soltanto un distinto diritto al conguaglio o al rimborso.
  • Quando la pronuncia di merito è stata cassata con rinvio, il giudizio resta pendente e non si forma alcun giudicato, con conseguente persistenza dei presupposti impositivi affermati dalla giurisprudenza.
  • L'eventuale impossibilità di trascrivere la sentenza non incide, di per sé, sulla debenza dell'imposta di registro dovuta in relazione alla decisione giudiziale tassabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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