Cassazione Civile, Ordinanza n. 11726/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la dirigenza sanitaria non medica del SSN che aveva agito per ottenere la rideterminazione del Fondo per la retribuzione di risultato ex art. 61 del CCNL sanità 5 dicembre 1996 e il pagamento delle maggiori somme spettanti per il periodo 2000/2007, sulla base dei criteri indicati dalla precedente pronuncia rescindente della Cassazione, che aveva escluso il rilievo degli accordi regionali successivi al 30 giugno 1997 e imposto di calcolare il fondo secondo i tetti del d.P.R. n. 384/1990. In sede di rinvio la Corte d'appello aveva accolto le domande e liquidato le differenze con interessi e rivalutazione. L'Azienda, ricorrente principale, ha censurato la sentenza di rinvio deducendo: 1) violazione degli artt. 112 e 384 c.p.c., degli artt. 2, 45, 49, 63 e 64 d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 61 CCNL e delle norme del d.P.R. n. 384/1990, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto tenere conto del successivo orientamento di legittimità espresso da Cass. n. 12426/2021, favorevole alla tesi dell'Azienda sulla rilevanza degli accordi regionali; 2) violazione del divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi sugli emolumenti retributivi dei dipendenti pubblici. I controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale con tre censure: a) illegittimità della compensazione delle spese fondata sul contrasto giurisprudenziale; b) omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del criterio di calcolo del premio di risultato, che secondo loro avrebbe dovuto valere anche per gli anni successivi; c) violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale accolto la contestazione sulla consulenza tecnica relativa al numero dei dirigenti in servizio e alla delibera aziendale del 27 giugno 1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che il giudice di rinvio fosse vincolato dal principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente e non potesse discostarsene in base al successivo orientamento giurisprudenziale, poiché l'irretrattabilità del principio di diritto nel medesimo processo viene meno solo per ius superveniens o declaratoria di illegittimità costituzionale, non per un diverso orientamento sopravvenuto. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, stabilendo che sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive non può essere riconosciuto il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria, in quanto opera il divieto previsto per i debiti retributivi della pubblica amministrazione, applicabile anche alle ASL. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale: la compensazione delle spese è stata ritenuta legittima, la domanda era già stata integralmente decisa come unica domanda di pagamento delle differenze retributive con presupposto di accertamento della corretta costituzione del fondo, e la censura sulla CTU è stata dichiarata inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione del merito e comunque colpita da autonoma ratio decidendi di tardività della contestazione. La causa è stata decisa nel merito limitatamente al capo cassato, condannando l'Azienda a corrispondere la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria sugli importi liquidati. Le spese dell'intero processo sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 61 C.C.N.L. Sanità 5 dicembre 1996
disciplinava il Fondo per la retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria non medica, da determinarsi secondo i criteri contrattuali e i limiti richiamati dalla pronuncia rescindente.
artt. 57 e ss. d.P.R. n. 384 del 1990
richiamati come base normativa per la determinazione delle quote storiche e dei limiti del plusorario della dirigenza sanitaria non medica.
la Corte precisa che il meccanismo di interpretazione autentica del contratto collettivo ha effetti limitati al procedimento in cui interviene e non consente di superare il vincolo derivante dal principio di diritto della sentenza rescindente.
il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nel medesimo processo è vincolante per il giudice di rinvio, salvo i soli casi di ius superveniens o illegittimità costituzionale sopravvenuta.
concorre a fondare l'irretrattabilità del principio di diritto nel giudizio di rinvio.
il vizio di omesso esame ex n. 5 riguarda solo fatti storici decisivi e non l'omessa pronuncia su domande o eccezioni; le censure sulla valutazione delle prove non possono essere veicolate come omesso esame o violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamato sia per la doglianza di omessa pronuncia sia per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
non consente di censurare in cassazione il mero diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal giudice di merito.
nel testo applicabile ratione temporis consentiva la compensazione per giusti motivi; la Corte reputa legittimo il richiamo al contrasto giurisprudenziale e alla sopravvenienza interpretativa come ragioni di compensazione.
art. 22, comma 36, L. n. 724/1994
estende il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione agli emolumenti retributivi dei dipendenti pubblici non maturati entro il 31 dicembre 1994.
art. 16, comma 6, L. n. 412/1991
impone che l'importo dovuto a titolo di interessi sia detratto dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione; il divieto di cumulo opera per i crediti retributivi della pubblica amministrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto del raddoppio del contributo unificato in relazione al ricorso incidentale integralmente respinto, non per il ricorso principale accolto solo in parte.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e non può discostarsene per effetto del solo mutamento giurisprudenziale successivo, salvo sopravvenienze normative o declaratoria di illegittimità costituzionale.
- L'interpretazione autentica dei contratti collettivi nel pubblico impiego ex art. 64 d.lgs. n. 165/2001 opera nel procedimento cui si riferisce, ma non equivale a uno ius superveniens idoneo a neutralizzare il vincolo derivante dall'art. 384 c.p.c. nel medesimo processo.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto fatti storici decisivi e non l'omessa pronuncia su domande o eccezioni, che va dedotta come violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Non è consentito trasformare in vizio di legittimità la mera richiesta di una nuova valutazione delle prove o del materiale istruttorio; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ricorre solo in ipotesi tipizzate, non quando si contesti l'apprezzamento del merito.
- Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte specificamente, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Per i crediti retributivi della pubblica amministrazione il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria opera anche nei confronti delle ASL, quali pubbliche amministrazioni soggette al d.lgs. n. 165/2001.
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