Cassazione Penale, Sentenza n. 19539/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi investivano principalmente le statuizioni civili e, in subordine, la confisca e questioni di diritto processuale. Marra censurava la confisca dell'immobile ex art. 322-ter c.p. e la motivazione sulle responsabilità civili (apparenza di motivazione, mancato esame di testi e travisamento della prova). L'ASIA USB deduceva vizio di motivazione rispetto alla documentazione prodotta dal P.M. e la violazione di norme relative al progetto Mercurio e ai requisiti per godere dei benefici (art. 8 d.l.78/2010; art. 1 comma 168 d.l.95/2012 e accordi Enasarco), sostenendo che l'immobile sarebbe dovuto rientrare nel patrimonio per finalità di social housing.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi di impugnazione del Marra con riguardo agli aspetti penali e alla confisca, ritenendo corretta la qualificazione dell'immobile come "profitto del reato" e legittima la confisca diretta ai sensi dell'art. 322-ter c.p.; ha ritenuto infondati i rilievi sul mancato esame della teste Perico e sulle questioni processuali relative al rinvio. Tuttavia la Corte ha accolto i gravami riguardanti le statuizioni civili: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per il valore in grado di appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese relative a questo grado di legittimità. In sintesi: confermata la confisca; annullate le decisioni civili e disposta rivalutazione sulla base della documentazione (in particolare sul progetto Mercurio e sulla sussistenza del danno per ASIA USB e sulla congruità delle liquidazioni a favore delle parti civili).
Norme richiamate
Riconosciuta la possibilità di confisca diretta del bene quale "profitto del reato" quando il bene è stato acquisito con il reimpiego immediato del provento del delitto; la Corte ha confermato la corretta applicazione al caso concreto.
art. 578-bis cod. proc. pen.
Richiamata la giurisprudenza sulle limitazioni di retroattivitá: la disposizione è di natura anche sostanziale e quindi, di regola, non applicabile a fatti anteriori all'entrata in vigore; ciò non ha impedito l'applicazione della confisca ex art. 322-ter nel caso in esame perché la pronuncia rescindente aveva già riconosciuto l'idoneità del bene a costituire profitto del reato.
art. 627 cod. proc. pen., commi 2 e 3
I vizi invocati in base a tale norma (obbligo di disporre nuova istruttoria su richiesta) sono stati ritenuti infondati: il giudice del rinvio non è obbligato a riaprire tutta l'istruttoria ma solo ad assumere prove indispensabili e rilevanti ai fini della decisione.
Richiamato come criterio per l'assunzione di prove al giudice del rinvio: le prove devono essere indispensabili ai fini della decisione, oltre che rilevanti.
Norme in base alle quali era contestata la responsabilità penale del Marra (illecito correlato all'esercizio di funzioni pubbliche); la condanna per tali reati è stata già oggetto di vicende processuali e di estinzione per prescrizione in altro grado, ma la qualificazione del profitto del reato è stata mantenuta ai fini della confisca.
art. 1 comma 168 d.l. 95/2012 (conv. L. 228/2012)
art. 1 comma 168 d.l. 95/2012, convertito in L. 228/2012
Richiamata dall'ASIA USB in relazione alle regole di dismissione immobiliare e alle eccezioni per accordi esistenti: la Corte ha ritenuto necessario un approfondimento documentale su quando la Perico fosse conduttrice e potesse godere dei benefici del progetto Mercurio, quindi ha ritenuto fondata la doglianza sulla valutazione del danno relativo al progetto Mercurio.
Riferimento normativo utilizzato dall'ASIA USB nella contestazione della regolarità della procedura di assegnazione/vendita nell'ambito del progetto Mercurio; la Corte ha ritenuto necessario valutare la documentazione prodotta dal P.M. per verificare l'effettivo diritto ai benefici.
D.Lgs. 1/3/2018 n. 21 e legge 9/1/2019 n. 3
D.Lgs. 1/3/2018 n. 21; legge 9/1/2019 n.3
Riferiti all'introduzione o modifica delle discipline sulla confisca in sede di impugnazione; la Corte ha richiamato la distinzione tra disposizioni applicabili retroattivamente e quelle di natura sostanziale.
Giurisprudenza Sezioni Unite (es. sent. n. 9/1999 Bacherotti)
Sez. U. n. 9 del 28/04/1999 (Bacherotti)
Ribadito il principio che il terzo che rivendica estraneità al reato deve provare la titolarità e la buona fede; la mera intestazione fittizia non impedisce la confisca se emergono elementi che provano l'effettiva disponibilità del reo.
Massime di principio
- La confisca diretta ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. può colpire immobili acquisiti con il reinvestimento del provento del reato anche se formalmente intestati a terzi, purché emerga la riconducibilità del bene al profitto illecito; l'onere di dimostrare l'estraneità e la buona fede ricade sul terzo.
- Le modifiche normative che incidono sulla confisca possono avere natura sostanziale e quindi non essere applicabili retroattivamente a fatti anteriori alla loro entrata in vigore; tuttavia, se in precedenti decisioni viene riconosciuta la natura di profitto del bene, la confisca può essere confermata nei limiti fissati dalla giurisprudenza.
- Il giudice del rinvio non è obbligato a riaprire l'intera istruttoria: deve acquisire prove solo se esse sono rilevanti e indispensabili per la decisione (art. 603 cod. proc. pen. integrato dall'art. 627).
- Nelle decisioni che liquidano danni civili derivanti da reati, la Corte richiede motivazioni concrete e parametri di quantificazione adeguati: non è sufficiente il generico riferimento alla diversa esposizione mediatica delle parti civili.
- Se la parte civile invoca danni connessi a norme o accordi specifici (es. piani di social housing), il giudice deve esaminare la documentazione probatoria relativa ai requisiti temporali e sostanziali per l'accesso ai benefici (onere di verifica che può comportare il rinvio ad un giudice civile per la valutazione del danno).
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