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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19539/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi investivano principalmente le statuizioni civili e, in subordine, la confisca e questioni di diritto processuale. Marra censurava la confisca dell'immobile ex art. 322-ter c.p. e la motivazione sulle responsabilità civili (apparenza di motivazione, mancato esame di testi e travisamento della prova). L'ASIA USB deduceva vizio di motivazione rispetto alla documentazione prodotta dal P.M. e la violazione di norme relative al progetto Mercurio e ai requisiti per godere dei benefici (art. 8 d.l.78/2010; art. 1 comma 168 d.l.95/2012 e accordi Enasarco), sostenendo che l'immobile sarebbe dovuto rientrare nel patrimonio per finalità di social housing.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi di impugnazione del Marra con riguardo agli aspetti penali e alla confisca, ritenendo corretta la qualificazione dell'immobile come "profitto del reato" e legittima la confisca diretta ai sensi dell'art. 322-ter c.p.; ha ritenuto infondati i rilievi sul mancato esame della teste Perico e sulle questioni processuali relative al rinvio. Tuttavia la Corte ha accolto i gravami riguardanti le statuizioni civili: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per il valore in grado di appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese relative a questo grado di legittimità. In sintesi: confermata la confisca; annullate le decisioni civili e disposta rivalutazione sulla base della documentazione (in particolare sul progetto Mercurio e sulla sussistenza del danno per ASIA USB e sulla congruità delle liquidazioni a favore delle parti civili).

Norme richiamate

  • art. 322-ter cod. pen.

    Riconosciuta la possibilità di confisca diretta del bene quale "profitto del reato" quando il bene è stato acquisito con il reimpiego immediato del provento del delitto; la Corte ha confermato la corretta applicazione al caso concreto.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    art. 578-bis cod. proc. pen.

    Richiamata la giurisprudenza sulle limitazioni di retroattivitá: la disposizione è di natura anche sostanziale e quindi, di regola, non applicabile a fatti anteriori all'entrata in vigore; ciò non ha impedito l'applicazione della confisca ex art. 322-ter nel caso in esame perché la pronuncia rescindente aveva già riconosciuto l'idoneità del bene a costituire profitto del reato.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    art. 627 cod. proc. pen., commi 2 e 3

    I vizi invocati in base a tale norma (obbligo di disporre nuova istruttoria su richiesta) sono stati ritenuti infondati: il giudice del rinvio non è obbligato a riaprire tutta l'istruttoria ma solo ad assumere prove indispensabili e rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio per l'assunzione di prove al giudice del rinvio: le prove devono essere indispensabili ai fini della decisione, oltre che rilevanti.

  • art. 318 - 321 cod. pen.

    Norme in base alle quali era contestata la responsabilità penale del Marra (illecito correlato all'esercizio di funzioni pubbliche); la condanna per tali reati è stata già oggetto di vicende processuali e di estinzione per prescrizione in altro grado, ma la qualificazione del profitto del reato è stata mantenuta ai fini della confisca.

  • art. 1 comma 168 d.l. 95/2012 (conv. L. 228/2012)

    art. 1 comma 168 d.l. 95/2012, convertito in L. 228/2012

    Richiamata dall'ASIA USB in relazione alle regole di dismissione immobiliare e alle eccezioni per accordi esistenti: la Corte ha ritenuto necessario un approfondimento documentale su quando la Perico fosse conduttrice e potesse godere dei benefici del progetto Mercurio, quindi ha ritenuto fondata la doglianza sulla valutazione del danno relativo al progetto Mercurio.

  • art. 8 d.l. 78/2010

    Riferimento normativo utilizzato dall'ASIA USB nella contestazione della regolarità della procedura di assegnazione/vendita nell'ambito del progetto Mercurio; la Corte ha ritenuto necessario valutare la documentazione prodotta dal P.M. per verificare l'effettivo diritto ai benefici.

  • D.Lgs. 1/3/2018 n. 21 e legge 9/1/2019 n. 3

    D.Lgs. 1/3/2018 n. 21; legge 9/1/2019 n.3

    Riferiti all'introduzione o modifica delle discipline sulla confisca in sede di impugnazione; la Corte ha richiamato la distinzione tra disposizioni applicabili retroattivamente e quelle di natura sostanziale.

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (es. sent. n. 9/1999 Bacherotti)

    Sez. U. n. 9 del 28/04/1999 (Bacherotti)

    Ribadito il principio che il terzo che rivendica estraneità al reato deve provare la titolarità e la buona fede; la mera intestazione fittizia non impedisce la confisca se emergono elementi che provano l'effettiva disponibilità del reo.

Massime di principio

  • La confisca diretta ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. può colpire immobili acquisiti con il reinvestimento del provento del reato anche se formalmente intestati a terzi, purché emerga la riconducibilità del bene al profitto illecito; l'onere di dimostrare l'estraneità e la buona fede ricade sul terzo.
  • Le modifiche normative che incidono sulla confisca possono avere natura sostanziale e quindi non essere applicabili retroattivamente a fatti anteriori alla loro entrata in vigore; tuttavia, se in precedenti decisioni viene riconosciuta la natura di profitto del bene, la confisca può essere confermata nei limiti fissati dalla giurisprudenza.
  • Il giudice del rinvio non è obbligato a riaprire l'intera istruttoria: deve acquisire prove solo se esse sono rilevanti e indispensabili per la decisione (art. 603 cod. proc. pen. integrato dall'art. 627).
  • Nelle decisioni che liquidano danni civili derivanti da reati, la Corte richiede motivazioni concrete e parametri di quantificazione adeguati: non è sufficiente il generico riferimento alla diversa esposizione mediatica delle parti civili.
  • Se la parte civile invoca danni connessi a norme o accordi specifici (es. piani di social housing), il giudice deve esaminare la documentazione probatoria relativa ai requisiti temporali e sostanziali per l'accesso ai benefici (onere di verifica che può comportare il rinvio ad un giudice civile per la valutazione del danno).

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