Cassazione Civile, Ordinanza n. 20356/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un professionista avvocato aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2006-2009, sostenendo di non essere soggetto all'imposta per mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione: attività svolta prevalentemente con lavoro proprio, beni strumentali esigui e assenza di dipendenti. Il ricorso introduttivo era stato accolto in primo grado. In appello, però, la CTR del Lazio aveva riformato la decisione ritenendo non assolto l'onere probatorio gravante sul contribuente, valorizzando soprattutto il pagamento di circa 46.000 euro a terzi per prestazioni inerenti all'attività professionale. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse tratto dal solo dato dei compensi a terzi la sussistenza dell'autonoma organizzazione senza valutare natura, occasionalità e concreta funzione di tali prestazioni; 2) omesso esame, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., del fatto che egli operasse all'interno di una struttura organizzata da altri e in forma di collaborazione con altro professionista; 3) omesso esame di ulteriori circostanze decisive, quali la riferibilità dei compensi a quattro annualità, la loro erogazione a soggetti diversi e la minima dotazione di mezzi strumentali risultante dal libro cespiti.
La decisione
La Corte ha accolto tutti i motivi, ritenendoli connessi e fondati. Ha affermato che, ai fini del presupposto IRAP in capo ai professionisti, non è sufficiente valorizzare il mero ammontare dei compensi corrisposti a terzi: occorre verificare la natura effettiva delle prestazioni rese, la loro non occasionalità e il loro nesso con l'esercizio dell'attività professionale. Inoltre, tale dato va coordinato con la verifica se il professionista sia effettivamente il responsabile dell'organizzazione o se sia inserito in una struttura riferibile ad altrui responsabilità e interesse, nonché con l'esame dell'entità dei beni strumentali impiegati rispetto al minimo indispensabile. Poiché la CTR aveva omesso tali valutazioni, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, che dovrà riesaminare i fatti alla luce del principio indicato e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato come norma che individua il presupposto impositivo dell'IRAP, collegato all'esercizio autonomamente organizzato di attività professionale
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato come disposizione rilevante per l'assoggettamento all'IRAP dei professionisti
invocato per la ripartizione dell'onere della prova in tema di rimborso IRAP e assenza del presupposto impositivo
richiamato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso IRAP promosso dal professionista, il contribuente che allega l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa restitutoria.
- Il solo dato dell'esistenza e dell'entità di compensi corrisposti a terzi non è di per sé sufficiente a dimostrare l'autonoma organizzazione: occorre accertare la natura delle prestazioni rese, la loro continuità o occasionalità e la loro effettiva attinenza all'attività professionale.
- La sussistenza del presupposto IRAP richiede una valutazione complessiva delle modalità di svolgimento dell'attività professionale, comprensiva del ruolo del contribuente quale responsabile dell'organizzazione e dell'eventuale inserimento in strutture organizzative altrui.
- Ai fini dell'IRAP, anche la dotazione di beni strumentali deve essere apprezzata in concreto, verificando se essa ecceda o meno il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività secondo l'id quod plerumque accidit.
- L'omesso esame di circostanze fattuali decisive, specificamente dedotte e potenzialmente idonee a escludere il presupposto impositivo, integra vizio censurabile in cassazione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
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