Cassazione Civile, Ordinanza n. 32259/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti di conto corrente bancario intrattenuti da un correntista con un istituto di credito, in relazione ai quali era stata anche prestata fideiussione da un terzo. Il Tribunale aveva rideterminato, tramite consulenza contabile, il saldo del conto corrente n. 497075, ritenendolo a credito del correntista e condannando la banca al pagamento. La Corte d'appello, invece, ha dichiarato prescritta l'azione di ripetizione delle rimesse solutorie anteriori al 21 ottobre 2004 e ha rideterminato il saldo a favore del correntista in una somma molto inferiore. Con il ricorso per cassazione il correntista ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1842 e 2697 c.c. nonché degli artt. 117 e 127, comma 2, t.u.b., sostenendo che la documentazione bancaria e la sistematica operatività su conto passivo dimostrassero l'esistenza di un affidamento/opening di credito, anche per facta concludentia, e che tale documentazione integrasse confessione stragiudiziale sull'affidamento. La banca ha resistito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la valutazione della Corte d'appello secondo cui la mera tolleranza della banca rispetto a uno scoperto e la sistematica operatività su conto passivo non provano, da sole, la stipulazione di un'apertura di credito né consentono di accertare l'ammontare o le condizioni dell'affidamento, mentre nel caso concreto gli affidamenti risultavano documentati contrattualmente solo dal 2007. Quanto alla tesi della confessione stragiudiziale, la Corte l'ha reputata estranea al decisum di merito e comunque non autosufficientemente dedotta; inoltre l'apprezzamento circa la natura confessoria di un documento è un giudizio di fatto non censurabile in cassazione se non per vizio di motivazione, qui non prospettato. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese, a un'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c., alla somma in favore della Cassa delle ammende e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un'apertura di credito; la Corte ribadisce che tale contratto non può essere desunto dalla sola tolleranza dello scoperto.
Richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte conferma che grava su chi invoca l'affidamento la prova della sua esistenza e del suo contenuto.
La Corte richiama il requisito della forma scritta del rapporto di affidamento, osservando che la produzione documentale deve darne prova contrattuale, quando il rapporto sia soggetto al requisito formale.
Norma evocata nel motivo di ricorso; non emerge una specifica autonoma regula iuris nel provvedimento oltre al richiamo unitamente all'art. 117 t.u.b.
È richiamato per il procedimento camerale e per le statuizioni conseguenti alla definizione accelerata del ricorso.
Fondamento della condanna del ricorrente a una somma ulteriore per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- La mera tolleranza della banca rispetto a uno scoperto di conto corrente e la sistematica esecuzione di pagamenti in assenza di provvista non sono, di per sé sole, prova sufficiente della stipulazione di un'apertura di credito per facta concludentia.
- La prova dell'affidamento bancario può anche essere fornita per comportamenti concludenti, ma deve emergere almeno l'ammontare del credito accordato e non è sufficiente dimostrare soltanto sconfinamenti tollerati.
- Chi deduce in cassazione una questione non affrontata nella sentenza impugnata deve allegarne la previa deduzione in appello e indicare specificamente l'atto del giudizio di merito in cui la questione è stata sollevata, altrimenti la censura è inammissibile per novità.
- La qualificazione di un documento come confessione stragiudiziale implica un apprezzamento di fatto; in cassazione tale apprezzamento è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione, se specificamente dedotto.
- Quando il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché mira a ribaltare accertamenti di fatto già compiuti dalla corte di merito, il ricorso è dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese e alle ulteriori conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
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