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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19961/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dalla procedura di dismissione di alcuni immobili siti in Roma, condotti in locazione dai ricorrenti e di proprietà di un ente previdenziale pubblico. I conduttori avevano inviato una raccomandata nel 2001 per manifestare la volontà di acquistare gli immobili, sostenendo di aver così consolidato il diritto all’acquisto alle condizioni vigenti in quel momento. In primo grado era stato riconosciuto il diritto di partecipare alla procedura di dismissione per quasi tutti gli attori, mentre era stato dichiarato il difetto di giurisdizione ordinaria sulla determinazione del prezzo e rigettata la domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. In appello i conduttori avevano censurato, tra l’altro, la qualificazione della loro domanda e la mancata considerazione del fatto che la successiva classificazione degli immobili come "di pregio" non avrebbe potuto incidere sulle condizioni di vendita già bloccate dalla loro manifestazione di volontà del 2001. In Cassazione hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 353 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello, avendo affermato la giurisdizione del giudice ordinario dopo il difetto di giurisdizione dichiarato dal Tribunale, avrebbe dovuto limitarsi a rimettere la causa al primo giudice; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda così come proposta, sostenendo che la raccomandata del 2 agosto 2001 avesse cristallizzato il diritto all’applicazione delle condizioni di vendita del 2001 e che la successiva dichiarazione di pregio non fosse opponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione di giurisdizione non era stata devoluta validamente in appello e, comunque, la Corte territoriale non aveva pronunciato una vera declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario, limitandosi a rigettare il motivo di appello relativo al mancato accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c.; dunque non ricorrevano i presupposti per applicare l’art. 353 c.p.c. Ha ritenuto il secondo motivo non decisivo: pur a fronte di profili di inammissibilità formale, la Corte ha deciso nel merito il motivo e ha applicato il principio già espresso da Cass. 41494/2021, secondo cui il beneficio della vendita alle condizioni di ottobre 2001 presuppone non solo la tempestiva manifestazione di volontà di acquisto, ma anche che l’immobile non rientri tra quelli di pregio. Poiché nella fattispecie gli immobili erano stati successivamente classificati di pregio, la tesi dei ricorrenti è stata esclusa. Conseguentemente, oltre al rigetto, i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 353 c.p.c.

    La rimessione al primo giudice presuppone una vera pronuncia di riforma sul difetto di giurisdizione; se la corte d’appello non dichiara effettivamente la giurisdizione del giudice ordinario e si limita a rigettare il motivo di appello, la norma non è applicabile.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia è stato dedotto in relazione alla domanda proposta; la Corte ha però ritenuto di poter decidere direttamente la questione di diritto, senza accogliere la censura.

  • art. 2932 c.c.

    La domanda di sentenza costitutiva del trasferimento non è stata accolta perché non risultava integrata la condizione per l’esercizio dell’opzione/acquisto secondo la procedura di dismissione.

  • art. 3 decreto-legge 351/2001 conv. in legge 410/2001

    La manifestazione di volontà di acquisto entro il termine previsto non basta da sola a fissare le condizioni di vendita più favorevoli; occorre anche che l’unità immobiliare non sia tra quelle di pregio, secondo l’interpretazione già fornita dalla Corte.

  • art. 1, comma 1, decreto-legge n. 41 del 2004

    Il richiamo alle ipotesi dell’art. 3, comma 20, d.l. 351/2001 comprende anche il requisito della non pregio dell’immobile ai fini del beneficio della riparametrazione del prezzo.

  • art. 384 c.p.c.

    In presenza di omessa pronuncia su un motivo di appello e quando la questione è di puro diritto, la Corte di cassazione può decidere direttamente il motivo per ragioni di economia processuale.

  • art. 111 Cost.

    Il principio di ragionevole durata del processo è valorizzato per consentire alla Corte di cassazione di decidere direttamente la questione di diritto già matura per la decisione.

  • art. 97 c.p.c.

    Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido per la comune soccombenza e il comune interesse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dell’obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La rimessione della causa al primo giudice ex art. 353 c.p.c. richiede una effettiva pronuncia del giudice d’appello che riformi la decisione di primo grado sul difetto di giurisdizione; non basta un mero passaggio argomentativo o una diversa qualificazione della domanda.
  • Nel giudizio di legittimità, se vi è omessa pronuncia su un motivo di appello e la questione è di puro diritto, la Corte di cassazione può decidere direttamente il motivo, senza rinvio, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
  • Nella procedura di dismissione degli immobili pubblici, la tempestiva manifestazione di volontà di acquisto del conduttore non basta, da sola, a consolidare il diritto alle condizioni di favore: il beneficio richiede anche che l’immobile non rientri tra quelli qualificati di pregio secondo la normativa applicabile.
  • Ai fini dell’interpretazione della disciplina sulla vendita degli immobili pubblici, il richiamo alle "ipotesi" precedenti va inteso in senso comprensivo, coordinando il requisito temporale della manifestazione di acquisto con quello sostanziale della natura non di pregio del bene.
  • Quando il ricorso è rigettato, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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